Tipologia: CCNL
Data firma: 7 settembre 2022
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Aias e Cisl-Fp, Uil Fpl e Ugl Salute, Fials, Isa
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Aias
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Titolo primo Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Disposizioni generali Inscindibilità delle norme contrattuali - definizioni
Art. 3 Decorrenza e durata
Titolo secondo Diritti sindacali e servizi minimi essenziali
Art. 4 Diritto di informazione
Art. 5 Contrattazione
Art. 6 Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 Rappresentanze sindacali
Art. 8 Assemblea
Art. 9 Permessi per cariche sindacali
Art. 10 Contributi sindacali
Art. 11 Attuazione dei principi di parità
Titolo terzo Disciplina del rapporto di lavoro
Capo primo Instaurazione del rapporto di lavoro

Art. 12 Assunzione del personale
Art. 13 Documenti per l’assunzione
Art. 14 Visite mediche
Art. 15 Periodo di prova
Capo secondo Tipologie di rapporti
Art. 16 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 17 Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 18 Somministrazione di lavoro
Art. 19 Percentuale unica di ammissibilità
Art. 20 Apprendistato
Art. 21 Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
Art. 22 Classificazione del personale
Art. 23 Declaratoria delle categorie e delle posizioni economiche
Art. 24 Norma di progressione economica nella categoria
Capo quarto Retribuzione - Indennità - Altri emolumenti variabili
Art. 25 Elementi della retribuzione
Art. 26 Tabelle retributive
Art. 27 Calcolo della paga giornaliera ed oraria
Art. 28 Tredicesima mensilità
Art. 29 Elemento retributivo aggiuntivo per incarichi a tempo
Art. 30 Trattamento economico al passaggio alla categoria superiore
Art. 31 Indennità
Art. 32 Mensa e vitto
Art. 33 Rimborso chilometrico
Art. 34 Indumenti da lavoro
Art. 35 Premio individuale di presenza
Art. 36 Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 37 Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 38 Cumulo delle mansioni
Art. 39 Sopravvenuta inidoneità fisica
Capo sesto Mobilità e trasferimenti
Art. 40 Mobilità interna

 

Art. 41 Missioni e trasferte temporanee
Art. 42 Assegnazione e trasferimento definitivo del lavoratore
Capo settimo Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 43 Orario di lavoro e riposi
Art. 44 Ritardi e assenze
Art. 45 Lavoro straordinario
Art. 46 Pronta disponibilità
Art. 47 Festività
Art. 48 Ferie
Art. 49 Ferie solidali
Art. 50 Permessi orari straordinari
Art. 51 Volontariato
Art. 52 Congedo matrimoniale
Art. 53 Permessi per gravi motivi
Art. 54 Tutela delle lavoratrici vittime di violenza
Art. 55 Aspettativa non retribuita
Art. 56 Trattamento spettante ai dipendenti in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 57 Tutela dei dipendenti e delle dipendenti che usufruiscono dei permessi ex lege n. 104/92 per loro familiari 
Art. 58 Tutela dei dipendenti disabili
Art. 59 Congedo straordinario per gravi motivi familiari
Art. 60 Tutela della maternità e della paternità
Capo nono Assenze per motivi di studio
Art. 61 Diritto allo studio
Art. 62 Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Capo decimo Trattamento economico di malattia ed infortunio 
Art. 63 Malattia
Art. 64 Infortunio
Capo undicesimo Tutele del dipendente
Art. 65 Patrocinio legale per eventi connessi all’espletamento delle mansioni
Art. 66 Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l’utenza
Art. 67 Ritiro patente
Capo dodicesimo Norme comportamentali e disciplinari
Art. 68 Doveri del personale
Art. 69 Provvedimenti disciplinari
Art. 70 Sospensione facoltativa non disciplinare
Art. 71 Altra ipotesi di sospensione cautelare
Art. 72 Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 73 Preavviso
Art. 74 Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro e restituzioni 
Art. 75 Indennità in caso di decesso del dipendente
Art. 76 Trattamento di fine rapporto
Titolo quarto Norme finali
Art. 77 Interpretazione delle norme 
Art. 78 Clausola di salvaguardia


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’Aias - Associazione Italiana Assistenza Spastici e delle fondazioni e/o consorzi Aias

Il giorno sette settembre duemilaventidue in Roma in via Cipro 4/H nella sede nazionale dell’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (Aias) si sono incontrati: il Presidente Nazionale dell’Aias […] e la delegazione dell’Aias […], le rappresentanze delle Organizzazioni sindacali Cisl Funzione Pubblica […], Uil Federazioni Poteri Locali […],
Le parti, concludendo la trattativa, rivisto e collazionato il testo approvato nella intesa preliminare del 15 luglio 2022 con la sottoscrizione di quest’atto stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio dal 2017 al 2019 che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (Aias) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni Aias nel testo allegato con la relativa tabella retributiva che ha decorrenza dal 1° agosto 2022 e la tabella dell’indennità una tantum a copertura risarcitoria del periodo pregresso.

Il giorno sette settembre duemilaventidue in Roma in via Cipro 4/H nella sede nazionale dell’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (Aias) si sono incontrati: il Presidente Nazionale dell’Aias […] e la delegazione dell’Aias […] e le rappresentanze delle Organizzazioni sindacali Ugl Salute […], assistiti dal Segretario Confederale Ugl […], Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) […], Isa (Intesa Sindacato Autonomo) […]
Le parti, concludendo la trattativa, rivisto e collazionato il testo approvato nella intesa preliminare del 15 luglio 2022 con la sottoscrizione di quest’atto stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio dal 2017 al 2019 che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (Aias) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni Aias nel testo allegato con la relativa tabella retributiva che ha decorrenza dal 1° agosto 2022 e la tabella dell’indennità una tantum a copertura risarcitoria del periodo pregresso. 

Titolo primo Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente CCNL si applica agli Enti del Terzo Settore e agli altri Enti denominati Associazione Italiana Assistenza Spastici (o con l’acronimo Aias) che operano in ambito socio - sanitario - assistenziale - educativo - associazionistico, alle Fondazioni ed ai consorzi costituiti o partecipati da Sezioni Aias e/o alle associazioni o ad altre persone giuridiche che lo recepiscono.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il trattamento economico e normativo che deve essere applicato al personale dipendente.

Titolo secondo Diritti sindacali e servizi minimi essenziali
Art. 4 Diritto di informazione

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, relativi al rapporto di lavoro, che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando al secondo livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l’autunno o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare gli effetti, in base al decreto 81/2008, degli effetti dello stress correlato all’ambiente di lavoro;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione alle imprese sociali ed allo stress lavoro correlato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed all'occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi per consentire la regolare applicazione economica del (presente CCNL;
- acquisire elementi informativi circa i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative regionali;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché finanziamenti e/o contributi per gli E.C.M. e siano definite forme di valorizzazione delle imprese sociali e degli Enti di Terzo Settore.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni, queste forniranno, laddove specificamente richiesto, le informazioni riguardanti l’organico, nei limiti previsti dalla legge sulla riservatezza dei dati personali, l’organizzazione del lavoro e dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici nonché quant’altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari nonché di processi o soluzioni di lavoro più adeguate alle mutevoli esigenze dei pazienti ed idonee ad assicurare il più elevato livello qualitativo possibile delle prestazioni. Le parti convengono inoltre di promuovere processi di valorizzazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori anche nell’ottica di un complessivo miglioramento quali-quantitativo delle condizioni di lavoro, del diritto alla conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità.

Art. 5 Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o territoriale.
Sono titolari della contrattazione di primo livello (nazionale) le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) le RSU / RSA congiuntamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- norme comportamentali e disciplinari; 
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
[…]
Costituiscono oggetto della contrattazione di secondo livello regionale/territoriale:
• confronto in relazione all’impatto dei modelli dei Welfare a livello regionale;
• interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro a livello regionale;
• interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
• monitoraggio del livello di applicazione del CCNL a livello regionale;
• andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
Costituiscono oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale:
• elaborazione di piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
• interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché per il benessere organizzativo, le buone prassi, lo stress da lavoro correlato.  
• criteri disciplinanti le attività dei soggiorni;
• modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;
• criteri per l’accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l’esercizio del diritto allo studio, nonché le modalità di fruizione degli stessi;
• criteri per attuazione di progetti obiettivi;
• modalità di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e dell’attività svolta nei confronti degli assistiti, ad eccezione degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori;
• le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
• le iniziative per facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
• le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
• le iniziative ed i provvedimenti nell’ambito del welfare aziendale
• ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7 Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dai dipendenti nel rispetto delle normative o del regolamento vigenti. In mancanza delle RSU, la rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Struttura nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in mancanza delle RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Nelle unità produttive autonome con meno di 16 dipendenti non è consentita la costituzione di RSU o di RSA; in tal caso, per le predette unità produttive le relazioni sindacali verranno gestite dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
[…]
Come previsto dall’art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva e/o in bacheche digitali, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interessi sindacale e del lavoro riguardanti l’azienda; i documenti affissi non potranno essere anonimi.

Art. 8 Assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dalla RSU o, in mancanza, dalla RSA competente.
L’Ente interessato dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
Della convocazione della riunione, dell’orario, dell’ordine del giorno, dell’eventuale partecipazione di personale non dipendente, deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell’utenza.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata a cura del datore di lavoro.

Art. 11 Attuazione dei principi di parità
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D. Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni è data facoltà alle parti di costituire a livello nazionale il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Lo stesso è composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Ente. I componenti durano in carica 4 anni. Possono, inoltre, essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso singole realtà territoriali, purché aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
La struttura associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.
Le risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente attraverso finanziamenti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto da questo articolo si applica la normativa in vigore.

Titolo terzo Disciplina del rapporto di lavoro
Capo primo Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 13 Documenti per l’assunzione

Ai fini dell’assunzione l’aspirante è tenuto a consegnare i seguenti documenti e dichiarazioni:
- documenti rilasciati dall’ITL o dalla CPI con disponibilità al lavoro;
[…]
- certificato attestante di non essere affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- certificati di vaccinazioni richiesti dalle norme vigenti anche ai fini del contrasto alla diffusione delle epidemie o pandemie;
[…]
- Il datore di lavoro potrà altresì richiedere ogni altra documentazione o certificazione sanitaria ritenuta necessaria o coerente per l’attività svolta dall’Ente.

Art. 14 Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio l’Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica dell’aspirante dipendente sottoponendolo a visita medica a cura del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione dell’ASL secondo le modalità previste dal Dlgs 81/08.
Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti nel rispetto delle limitazioni e con le modalità previste dalla legge, con oneri a carico del datore di lavoro.
Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente saranno a carico dell’Ente.

Capo secondo Tipologie di rapporti
Art. 16 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)

[…]
Le aziende favoriranno un’idonea articolazione dell’orario di lavoro in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio: l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV-AIDS.

Art. 17 Rapporti di lavoro a tempo determinato
È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., nel rispetto del limite del 30% del personale assunto a tempo indeterminato e delle previsioni che seguono. Non concorre nella determinazione del limite del 30% il personale assunto in sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[…]
D) Divieti
Ai sensi della vigente normativa, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
[…]
F) Limiti quantitativi
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, la percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’attività. I Centri che occupano un solo
dipendente a tempo indeterminato possono stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]

Art. 18 Somministrazione di lavoro
Si farà ricorso all’impiego di lavoratori in somministrazione di lavoro secondo le previsioni del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e ss.mm.ii.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso, nel rispetto della legge, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina.
La Struttura comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.7 della legge n.300/1970.
Le Strutture ed i somministratori (per quanto di competenza) sono tenuti - nei riguardi dei lavoratori somministrati - ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. E comunque consentita la stipula di un contratto per un lavoratore in somministrazione ai Centri che occupano meno di quattro dipendenti a tempo indeterminato. 

Art. 19 Percentuale unica di ammissibilità
Il personale a tempo determinato e quello somministrato non può eccedere complessivamente il 30% del personale a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 20 Apprendistato
Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favorire rincontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta dal servizio.
Le Strutture potranno assumere personale con contratto di apprendistato nel rispetto del d.lgs. 81/2015.
L'apprendistato avrà come fine l'acquisizione da parte dell'apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.
Apprendistato professionalizzante o di II livello.
1 Finalità dell'istituto

In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto nel presente articolo, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.
2 Ammissibilità
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie A, B, C, D, con esclusione degli Operatori Socio- Sanitari, delle professioni sanitarie per cui è prevista l'iscrizione negli Albi tenuti dagli Ordini delle professioni infermieristiche e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
3 Requisiti del contratto
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati:
- la prestazione oggetto del contratto,
- la durata del periodo di apprendistato,
- il periodo di prova, 
- il trattamento economico,
- la qualifica e la relativa categoria che sarà acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Al contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni caso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore entro e non oltre i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
4 Periodo di prova […]
5 Durata massima

Il contratto di apprendistato ha una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
6 Proporzione numerica
Per le Strutture che occupano fino a 9 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori qualificati/specializzati in forza.
Per le Strutture che occupano oltre 9 lavoratori il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori qualificati/specializzati).
La Struttura che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati/specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
7 Limiti di età
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Possono altresì essere assunti, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 81/2015 i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età, nonché ogni altra categoria prevista dalla legge.
8 Percentuale di conferma […]
9 Durata del rapporto di apprendistato

La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi.
La durata del periodo di apprendistato è determinata in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
a) 12 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria A;
b) 24 mesi per le qualifiche inquadrate nelle categorie B e C;
c) 36 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria D.
10 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Strutture Sanitarie Assistenziali sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo o altro strumento idoneo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende e enti, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
11 Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- di adibire il lavoratore alle attività attinenti alla qualifica da conseguire;
- di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
- di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo o in altro strumento idoneo.
Le Strutture daranno all'apprendista formale comunicazione dell'acquisizione
della qualificazione.
12 Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni della Struttura, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo, anche se in possesso di un titolo di studio.
13 Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
L'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato.
Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni. L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al d.lgs. n. 81/2008, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto quanto previsto dall'art.70 del presente CCNL.
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal d.lgs n.66/03; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
14 Trattamento economico […]
15 Estinzione del rapporto di apprendistato […]
16 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le competenze da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso. L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche sarà computata come "ore di formazione esterna" ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo specifico e formalizzabile nel libretto dell'apprendista.
17 Tutor aziendale
All'avvio dell'attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna alla Struttura e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
18 Durata e contenuti della formazione
I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla tipologia di inquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente CCNL.
La formazione professionalizzante prevista dal contratto di apprendistato si svolge sotto la responsabilità del datore di lavoro, ed è integrata dalla offerta formativa pubblica interna o esterna alla azienda. 
L’offerta formativa regionale, relativamente alle competenze di base e trasversali, può essere erogata in modalità interna o esterna all’azienda. Per formazione interna si intende la fondazione definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione ed erogata da enti di formazione accreditati nel sistema regionale.
Il contratto di apprendistato contiene in forma sintetica il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che definisce il percorso formativo dell'apprendista. Può essere redatto anche secondo i modelli stabiliti dalla contrattazione collettiva individuale o dagli Enti Bilaterali.
Cat.     Durata Apprendistato         Ore Formazione
A         12 MESI                             40 ORE
B         24 MESI                             80 ORE
C         24 MESI                             80 ORE
D         36 MESI                             120 ORE
Ai sensi dell'art. 44 co. 3 d.lgs. 81/2015 e delle specifiche linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, la formazione professionalizzante di cui sopra, potrà essere integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Art. 21 Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L’inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti e in particolare della legge 12 marzo 1999 n.68.
Con riferimento all’art.3, comma 3° della Legge n.68/99 e in applicazione dell’art.2, comma 5°, del D.P.R. 10/10/2000 n.333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:
a) personale amministrativo non dirigente,
b) centralinista,
c) usciere,
d) portiere,
e) commesso. 

Capo quarto Retribuzione - Indennità - Altri emolumenti variabili
Art. 32 Mensa e vitto

Gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa, laddove istituita, sono considerati a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso all’Ente. 
[…]

Art. 34 Indumenti da lavoro
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno fomiti gli indumenti stessi a cura e spese dell’Amministrazione.
La spesa relativa alla manutenzione ordinaria è a carico dell’Amministrazione. Ai dipendenti addetti a particolari servizi devono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 39 Sopravvenuta inidoneità fisica
Per il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall’ufficio sanitario competente, le Amministrazioni esperiranno, nell’esercizio del potere organizzativo delle aziende, ogni utile tentativo per individuare le possibilità di recupero del dipendente in funzioni diverse, anche appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella rivestita - sempre che esista in organico la possibilità di tale proficuo utilizzo - in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità lavorative residuali del dipendente, garantendo il trattamento economico corrispondente al diverso livello assegnato.
In caso di accordo novativo delle parti sulla ricollocazione in profili professionali inferiori e/o al trasferimento presso altre unità produttive, così come identificate nel presente CCNL, si procederà alla formalizzazione di verbale di conciliazione nelle forme di cui agli art. 410 e 411 c.p.c. presso i competenti ITL ovvero in sede sindacale.
Laddove non sussistano possibilità di un proficuo reinserimento lavorativo del dipendente, ovvero laddove lo stesso rifiuti le proposte di ricollocazione di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà procedere a sensi di legge anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Capo settimo Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 43 Orario di lavoro e riposi

Ai sensi dell’art.3, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, l’orario normale di lavoro settimanale è fissato in 36 ore per le categorie A, B, C, D e 38 che per le categorie E ed F.
Si intende per orario di lavoro il periodo, previsto nei turni di servizio, in cui il dipendente sia nell’esercizio dell’attività o delle funzioni assegnategli dal datore di lavoro o sia a sua disposizione.
Non si considera lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro: il riposo intermedio, programmato dal datore di lavoro nell’ambito dell’orario continuato, di durata non superiore a trenta minuti che sia usufruito all’interno od all’esterno del luogo di lavoro; il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro e per il cambio d’abito tranne che il datore di lavoratore imponga al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. In quest’ultima ipotesi la quantificazione del tempo di vestizione/svestizione sarà definita al secondo livello di contrattazione.
La pausa, nell’orario continuo che eccede le sei ore, non può essere superiore a due ore ivi incluso il tempo per il consumo del pasto.
Sulla base delle esigenze organizzative del datore di lavoro, l’orario di lavoro giornaliero può essere articolato in modo continuo o frazionato. 
In caso di orario frazionato, cioè distribuito nel corso della giornata, l’intervallo tra i turni di lavoro non può superare le 7 ore.
L’orario di lavoro settimanale potrà essere distribuito dal datore di lavoro su cinque o sei giorni.
In applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003 l’orario massimo giornaliero non può superare le 12 ore e quello settimanale non può superare le 48 ore, compreso il lavoro straordinario.
Ai sensi dell’art.4, comma 3°, del D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi che può essere elevato fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, quali assenze per malattia, infortunio, isolamento per quarantena di dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto e non agevolmente sostituibili.
Fermo restando la durata normale dell’orario settimanale, il dipendente ha diritto ad almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Il dipendente ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno, ventiquattro ore consecutive, di norma coincidente con la domenica, oltre le ore di riposo giornaliero di cui al precedente comma.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 44 Ritardi e assenze
I lavoratori devono osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze o utilizzando altro sistema di rilevazione delle presenze in uso dall’Associazione od Ente nella struttura.
I ritardi devono essere sempre tempestivamente giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso.
È fatto salvo il recupero, laddove risulti possibile in base alle esigenze di servizio dell’Associazione.
Le assenze devono essere comunicate prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’ufficio preposto.
Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell’assenza stessa: è fatto salvo il recupero, laddove risulti possibile in base alle esigenze di servizio dell’Associazione.

Art. 45 Lavoro straordinario
Il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di lavoro in orario straordinario a richiesta, anche verbale, del datore di lavoro. Il lavoro in orario straordinario non può essere effettuato autonomamente dal dipendente senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare le 250 ore annue per singolo dipendente.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale, come definito dall’art. 43.
[…]
Il lavoro straordinario, ad insindacabile valutazione dell’azienda, può essere alternativamente compensato con un riposo sostitutivo, salvo il pagamento della maggiorazione.
Il lavoro straordinario deve essere espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto dall’Amministrazione.

Art. 46 Pronta disponibilità
Il dipendente in servizio di pronta disponibilità ha l’obbligo di essere immediatamente reperibile e deve raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
Il servizio di pronta disponibilità non può sovrapporsi al normale orario di lavoro programmato ed ha la durata minima di 4 ore e massima di 12 ore consecutive.
Il compenso per ogni turno di reperibilità di 12 ore è di euro 30,00; per durate inferiori a 12 ore, l’indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, con la maggiorazione del 10%.
In caso di chiamata, l’attività viene prestata in orario straordinario, dal momento dell’arrivo del dipendente nella struttura fino al termine della prestazione o compensata con recupero orario compatibilmente con le esigenze dell’Ente.
Ciascun dipendente non può essere inserito in più di 10 turni di reperibilità mensili.

Art. 48 Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e non sono monetizzabili e devono essere godute nell’anno in cui maturano o, per esigenze di servizio, entro i 18 mesi successivi. In sede aziendale 2 delle 4 giornate di festività soppresse possono essere monetizzate con un apposito accordo di secondo livello da applicare a tutto il personale.

Art. 54 Tutela delle lavoratrici vittime di violenza
La lavoratrice od il lavoratore, inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice/ore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
La lavoratrice/ore può, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice/ore vittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori 30 giorni.

Art. 58 Tutela dei dipendenti disabili
Per la tutela dei dipendenti disabili si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Art. 60 Tutela della maternità e della paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle leggi vigenti.
[…]

Capo dodicesimo Norme comportamentali e disciplinari
Art. 68 Doveri del personale

I dipendenti, ed in particolare coloro ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente svantaggiate e di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari, sono tenuti ad un corretto comportamento nell’espletamento delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi del dipendente:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell’interesse dell’utenza;
- osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell’igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente alle preposte o\ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nello ambito delle competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l’autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall’ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
[…]
- uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni/ contenute nel presente contratto, alle altre nonne di legge;
- informare senza indugio l’Amministrazione su qualsiasi violazione da parte di altri dipendenti o collaboratori dei doveri di assistenza, di tutela e di rispetto psico-fisico degli assistiti di cui sia venuto a conoscenza;
- concorre nell’ambito del proprio servizio al benessere ed all’emancipazione delle persone disabili assistite;
- mantenere sempre un contegno adeguato e rispettoso nei confronti degli assistiti e dei colleghi, avendo riguardo a valori di solidarietà, altruismo e correttezza;
- mantenere il proprio posto di lavoro sempre decoroso e ordinato.

Art. 69 Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
5) licenziamento.
Esemplificativamente e non esaustivamente, a seconda della gravità della, mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui ai punti da 1) a 4) del precedente comma, il dipendente che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d) ometta di indossare gli indumenti di lavoro o divisa e/o il cartellino di riconoscimento nell’orario di lavoro;
e) non esegua le mansioni od i compiti connessi con la qualifica assegnata dall’Amministrazione; non rispetti il progetto-programma riabilitativo definito dall’equipe;
f) ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o altro sistema di rilevazione della presenza determinato dall’Aias;
[…]
j) rifiuti di ricevere in sue mani qualsiasi comunicazione del datore di lavoro.
1) utilizzi durante l’orario di lavoro per motivi personali o senza essere autorizzato, apparecchiature elettroniche quali, ad esempio: telefoni portatili, Ipad, smartphone ecc.
Esemplificativamente e non esaustivamente, è consentita l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento:
a. a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; 
b.b) in caso di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate anche di un solo giorno ripetute per due volte in un giorno precedente o seguente alle festività, alle domeniche od al giorno di riposo programmato od alle ferie;
c.c) in caso di recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco degli ultimi dodici mesi;
d.d) per assenza per simulata malattia o infortunio;
e.e) per l’introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza permesso dell’amministrazione;
f.f) per l’ingiustificato abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
j.j) in caso di tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi commessi dal personale;
[…]
m.m) per insubordinazione nei confronti del legale rappresentante dell'Associazione o dei superiori gerarchici, inclusi i medici ed i professionisti a rapporto libero professionale;
n.n) laddove il dipendente tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, i rappresentanti dell’Associazione, il pubblico, gli altri dipendenti e collaboratori, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesive della dignità della persona;
o.o) in qualsiasi caso di violenza fisica o verbale nei confronti dei pazienti;
p.p) per inosservanza delle norme mediche per malattia;
q.q) per minacce verso i superiori o vie di fatto;
r.r) per danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
s.s) per litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
w.w) per qualsiasi atto compiuto anche per negligenza che abbia prodotto grave danno all’Amministrazione o agli utenti o disservizio alla cura, all’assistenza e/o alla riabilitazione;
[…]