Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 21 settembre 2022, n. 27633 - Sinistro stradale del lavoratore artigiano. Rischio elettivo


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 21/09/2022
 

Rilevato che:
1. la Corte d'Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2838/2018), ha respinto l’appello di D.A., confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di quest’ultimo volta ad ottenere l’indennizzo, quale lavoratore artigiano, per l’inabilità temporanea e permanente conseguente al sinistro stradale verificatosi il 28.10.2004.
2. L'D.A. era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre si stava recando presso il capannone di Arcade per controllare l'esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica, destinata a servire gli opifici presi in affitto da alcuni mesi dalla società SDM s.a.s., di cui egli era socio accomandatario, società avente ad oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura.
3. La Corte di rinvio, premesso di dover statuire, in base alla sentenza rescindente, solo sulla configurabilità o meno di un rischio elettivo in relazione all’infortunio oggetto di causa, ha ritenuto che l’incidente stradale in cui il sig. D.A. era stato coinvolto fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta dal predetto, in violazione delle norme del codice della strada, per velocità elevata in prossimità di una curva a visuale preclusa e per superamento dei limiti di valore alcolico nel sangue.
4. Avverso tale sentenza D.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. L’INAIL ha resistito con controricorso.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..
 

Considerato che:
6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello valutato in modo erroneo il verbale della Polizia Stradale del 28.10.2004 e per aver posto tali erronee valutazioni a base della decisione.
7. Si afferma che la Corte di merito ha male interpretato il verbale della Polizia Stradale, ha omesso di valutare il dislivello esistente tra l’asfalto nuovo e la banchina terrosa, e ha di conseguenza errato nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e del nesso causale tra la condotta di guida e l’evento verificatosi.
8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per avere la sentenza d’appello errato nel ritenere che la condotta di D.A. abbia comportato l’assunzione di rischi esorbitanti dalle finalità di tutela dell’attività svolta e che, conseguentemente, egli avrebbe assunto un rischio elettivo idoneo ad escludere il nesso causale tra attività protetta ed evento; comunque, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio riguardanti la dinamica dell’incidente, anche in conseguenza del travisamento della prova offerta dal verbale della Polizia Stradale del 28.10.2014.
9. Si contesta che la condotta del ricorrente potesse integrare un rischio elettivo, che presuppone una finalità personale, nel caso di specie insussistente, non potendo, peraltro, un lieve superamento del tasso alcolico nel sangue rendere la condotta esorbitante rispetto allo scopo lavorativo (raggiungimento del capannone), così da interrompere il nesso causale tra la stessa e l’occasione di lavoro.
10. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, sono entrambi inammissibili.
11. Le critiche sollevate non integrano, neanche astrattamente, le violazioni di legge denunciate in relazione alle norme disciplinanti il regime probatorio, ma si risolvono in una censura di erronea valutazione degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità.
12. Questa Corte a più volte precisato (v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) che la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, oppure abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova invece soggetti a valutazione. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come delineati dalle S.U. (sentenza n. 8053 del 2014), nel caso di specie non soddisfatti.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
15. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24.2.2022