Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1a

 

Al VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

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CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Serie Generale: 166/2021


Argomento: Navi da carico adibite a servizi speciali, a servizi di impianti off-shore ed a servizi di esplorazione o sfruttamento del fondo marino abilitate a navigazione internazionale. Applicazione del “Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alle Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983 ed MSC.266(84) del 13 maggio 2008 come emendate.

Riferimenti:
a) Circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” - Serie Generale n. 51 del 9 aprile 2004;
b) Circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” - Serie Generale n. 148 del 16 luglio 2018 nella sua versione aggiornata.

Con la circolare in riferimento a) sono state fornite istruzioni per l’uniforme applicazione del “Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alla Risoluzione A.534(13) del 17 novembre 1983 per quanto attiene i requisiti di sicurezza e la certificazione delle navi abilitate in viaggi internazionali nel trasporto di personale speciale e industriale.
Considerato che negli anni sono stati introdotti con:
- la Risoluzione MSC.266(84), il Codice SPS del 2008 applicabile dal 13 maggio 2008; e
- la Risoluzione MSC.418(97), le “Interim recommendations on the safe carriage of more than 12 industrial personnel on board vessels engaged on international voyages” alle quali è stata data attuazione con la Circolare in riferimento b);
questa Amministrazione di bandiera, su conforme parere del Gruppo di la-voro in materia di sicurezza della navigazione, ritiene di dover aggiornare le direttive a suo tempo impartite con la circolare n. 51/2004 e, pertanto, si riportano, in annesso alla presente, le disposizioni applicabili a far data dalla pubblicazione della presente circolare.
Problematiche particolari e relative ai contenuti della presente circolare potranno essere sottoposte alla valutazione di questo Comando Generale attraverso la mail istituzionale di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e, eventualmente, anticipate alla mail del competente Ufficio del VI Reparto di questo Comando Generale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La Circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” - Serie Generale n.51 del 9 aprile 2004 è abrogata.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO


Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Sicurezza della navigazione e marittima
Annesso
Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”
Serie Generale: n.166/2021


1. INTRODUZIONE
Sulla base delle definizioni di “passeggero” e di “nave da passeggeri” contenute nel-la Convenzione SOLAS come emendata le unità che trasportano più di dodici persone non appartenenti all’equipaggio devono essere considerate navi da passeggeri con la conseguente applicazione dei requisiti di sicurezza prescritti per tali tipi di unità. Tuttavia, alcuni servizi nave determinano la necessità - per la tipicità dell’attività svolta - di impiego di specifico personale specializzato che, alla luce della normativa vigente, è inquadrato come segue:
a. personale tecnico di cui alla Circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile del titolo “polizia della navigazione” - serie II - n.15, datata 3 febbraio 1961 che viene imbarcato principalmente per attività di maintenance della nave (es. tecnici dei motori, di impianti o per la riparazione di equipaggiamenti);
b. personale industriale: come definito all’art. 1 comma 1 punto 49)¹ del DPR 435/91 e di cui alla Risoluzione MSC.418(97) adottata il 25 novembre 2016 attuata con la circolare SG 148/2018;
c. personale speciale: come definito:
- all’art. 1 comma 1 punto 50)² del DPR 435/91;
- al Capitolo I punto 1.3.3³ del Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alla Risoluzione A.534(13) del 17 novembre 1983;
- al Capitolo I punto 1.3.11 del Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008” di cui alla Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008; e
Considerando la categoria indicata in a. residuale mentre quella indicata al punto b. già adeguatamente disciplinata ed in linea con la più recente normativa di settore il presente Annesso ha lo scopo di affrontare e disciplinare, in particolare, il personale speciale che trova impiego su alcune tipologie di navi destinate, appunto, a “servizi speciali” come definiti:
- all’art.13 comma 1 lettera c) del DPR 435/91;
- al Capitolo I punto 1.3.4 del Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alla Risoluzione A.534(13) del 17 novembre 1983;
- al Capitolo I punto 1.3.12 del Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008” di cui alla Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008.
A tal riguardo, l’art. 13 comma 6 del DPR 435/91 prevede che “Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti offshore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale è consentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali”.
Per quanto attiene l’imbarco di personale speciale, tali raccomandazioni sono le Risoluzioni IMO:
- A.534(13) del 17 novembre 1983 come modificata: Code of Safety for Special Purpose Ships; e
- MSC.266(84) del 13 maggio 2008 come modificata: Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008;
con le quali sono stati dettati i requisiti di sicurezza da applicare alle navi addette ai servizi in questione, prevedendo standard intermedi rispetto a quelli dettati per le navi da passeggeri e quelli per le navi da carico.
I citati codici SPS non sono mai divenuti strumenti obbligatori per gli Stati membri e la loro applicazione è rimasta facoltativa e lasciata nella discrezionalità delle diverse Amministrazioni di bandiera. A tal riguardo, infatti, in Annex I alla Convenzione SOLAS, il “Certificato di Sicurezza per le navi per impieghi speciali” viene espressamente richiamato tra gli “Other certificates and documents which are not mandatory”. A tal riguardo, per l’applicazione dei citati codici alle navi di bandiera, si fa rinvio all’articolo 13 del DPR 435/91 che, facendo riferimento alle “ raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali”, nello specifico l’IMO, rende le stesse applicabili nella misura in cui non siano in contrasto con il citato DPR; lo strumento della presente circolare è inteso, pertanto, a fornire le necessarie disposizioni applicative per l’implementazione dei requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione contenuti nei Codici SPS.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, alle navi destinate a servizi speciali in navigazione internazionale, come in introduzione indicate, si applicano i codici sopra riportati come di seguito in dettaglio descritto e stabilito:
NAVI ITALIANE
- Codice SPS, 2008 per le navi che saranno costruite dalla data di pubblica-zione della presente circolare e, successivamente, certificate per la prima volta;
- Codice SPS, 2008 per le navi esistenti e che chiedono di essere certificate per la prima volta;
- Codice SPS, 1983 per le navi già certificate o in corso di certificazione (da completarsi entro 6 mesi)* prima della data di pubblicazione della presente circolare;
Per le navi già certificate SPS, 1983 in regime di equivalenza SPS, 2008 la Società di gestione/Armatore ha facoltà di mantenere la certificazione posseduta ovvero di certificare l’unità secondo i criteri del codice SPS, 2008.
NAVI PROVENIENTI DA BANDIERA STRANIERA
- Già Certificate SPS alla data di pubblicazione della presente circolare, possono mantenere la certificazione del codice ad esse applicato dalla bandiera di provenienza;
- Se non certificate dalla precedente bandiera, verrà applicato il Codice SPS 2008.

3. REQUISITI DI SICUREZZA
1. Navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 GT
I requisiti di sicurezza applicati sono i seguenti:
a) Norme di classe dell’organismo Riconosciuto/Ente tecnico per il servizio cui l’unità è destinata;
b) Codice SPS secondo quanto indicato al punto 2. “campo di applicazione”;
c) Per le disposizioni di rimando contenute nel codice SPS, nonché per le materie non disciplinate dallo stesso, la Convenzione SOLAS in relazione alla data di costruzione dell’unità e, per le navi costruite prima del 1° settembre 1984, almeno la SOLAS 74 come emendata dalla Risoluzione MSC.1(XLV) adottata il 20 novembre 1981;
d) Capitolo V della Convenzione SOLAS 74 come emendata;
e) Regolamento di sicurezza approvato con DPR 435/91 per le norme aggiuntive o addizionali previste per le navi soggette alla Convenzione e per quelle aventi valenza di carattere generale;
f) Capitolo IV della Convenzione SOLAS 74 come emendata;
g) Capitolo 11 (Security) del codice SPS,2008 anche per le unità a cui si applica il Codice SPS,1983 e se impiegate in navigazione internazionale;
La verifica di conformità dalle lettere da a) ad e) dovrà risultare dalla dichiarazione ai fini emessa dall’Organismo Riconosciuto/ente tecnico della nave.
La verifica di conformità dalla lettera f) dovrà risultare dal Collaudo/Verbale d’ispezione radio rilasciato dagli Ispettorati del MISE.
La conformità alla lettera g) dovrà essere rappresentata dal possesso della certificazione di cui al successivo punto 4 rilasciata dall’Autorità Marittima.


2. Navi di stazza lorda inferiore a 500 GT
I requisiti di sicurezza che devono essere applicati sono i seguenti:
a) Norme di classe dell’Organismo Riconosciuto/Ente tecnico per il servizio cui l’unità è destinata;
b) Codice SPS secondo quanto indicato al punto 2. “campo di applicazione”;
c) Per le disposizioni di rimando contenute nel codice SPS:
• Convenzione SOLAS 74 come emendata dalla Risoluzione MSC.1(XLV) adottata il 20 novembre 1981 per le unità esistenti alla data del 9 aprile 2004;
• Convenzione SOLAS 74 applicabile in relazione alla data di costruzione per quelle unità costruite successivamente al 9 aprile 2004.
d) Capitolo V della Convenzione SOLAS 74 come emendata;
e) Regolamento di sicurezza approvato con DPR 435/91 per le norme in esso con-tenute aventi valenza di carattere generale;
f) Capitolo IV della Convenzione SOLAS 74 come emendata;
g) Capitolo 11 (Security) del codice SPS,2008 anche per le unità a cui si applica il Codice SPS, 1983.
La verifica di conformità delle lettere da a) a c) dovrà risultare dalla dichiarazione ai fini emessa dall’Organismo Riconosciuto/ente tecnico della nave;
La verifica di conformità delle lettere d), e) (limitatamente alle restanti parti non coperte dalle lettere da a) a c)) ed f) dovrà risultare dal verbale di visita redatto dalla Commissione di cui agli articoli 25 e 28 della legge 616/62 ed art. 19 del DPR 435/91.
L’adeguamento alla lettera g) dovrà avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente circolare e, successivamente, la conformità dovrà essere rappresentata dal possesso della certificazione di cui al successivo punto 4 rilasciata dall’Autorità Marittima.

4. CERTIFICAZIONE
1. Navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 GT
L’Autorità marittima:
1. Rilascia, la seguente documentazione di sicurezza:
• “Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico” (“Cargo ship safety equipment certificate”) e relativo “certificato di esenzione” (“Exemption certificate”) dai capitoli II-1, II-2 e III della Convenzione SOLAS, rilasciato ai sensi della Regola I/5 (equivalenze) della Convenzione stessa;
• “Certificato di sicurezza per navi destinate a servizi speciali” (“Special purpose ship safety certificate”) e relativo allegato i cui modelli sono contenuti nella Circolare NdS 008/2020 ultima revisione;
• “Certificato di gestione della sicurezza” (“Safety Management Certificate”);
• “Certificato di sicurezza radio per nave da carico” (“Cargo ship safety radio certificate”) attestante la rispondenza ai capitoli III e IV della Convenzione SOLAS 74 come modificata, relativamente agli apparti radio;
2. Verifica il possesso del:
• “Certificato di sicurezza costruzione per nave da carico” (“Cargo ship safety construction certificate”) e relativo “Certificato di esenzione” (“Exemption certificate”) dai Capitoli II-1 e II-2 della Convenzione SOLAS, rilasciato ai sensi della Regola I/5 (Equivalenze) della Convenzione stessa;
3. Verifica e rilascia il:
• “Certificato internazionale di sicurezza delle navi” (“International ship security certificate”) laddove previsto.


2. Navi di stazza lorda inferiore a 500 GT L’Autorità marittima:
1. Rilascia la seguente documentazione di sicurezza:
• “Certificato di sicurezza per navi destinate a servizi speciali” (“Special purpose ship safety certificate”) e relativo allegato, i cui modelli sono contenuti nella Circolare NdS 008/2020 ultima revisione;
• se di stazza lorda uguale o superiore a 300 GT “Certificato di sicurezza radio per nave da carico” (“Cargo ship safety radio certificate”) attestante la rispondenza ai capitoli III e IV della Convenzione SOLAS 74 come modificata, relativamente agli apparti radio;
2. Verifica e rilascia il:
• “certificato di idoneità” sulla scorta del verbale redatto dalla Commissione di visita;
• “Certificato internazionale di sicurezza delle navi” (“International ship security certificate”) laddove previsto.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIALE
Il personale speciale deve:
- ricevere, a bordo, una adeguata familiarizzazione secondo gli standard di cui al paragrafo 1 della sezione A-VI/1 del codice STCW e, in particolare, per quanto attiene alle specifiche attività da svolgere a bordo. Per le unità soggette al Codice ISM la Company dovrà sviluppare al riguardo anche specifiche procedure;
- a far data dal 1 luglio 2022, qualora inseriti nel ruolo di appello, essere in possesso della formazione di sicurezza secondo gli standard di cui al paragrafo 2.1 della sezione A-VI/1 del codice STCW conseguita presso Centri autorizzati all’erogazione dei corsi di addestramento e formazione per il personale marittimo. Per il personale speciale non inserito nel ruolo d’appello, le modalità di erogazione dei corsi saranno fornite con apposita circolare; e
- soddisfare, senza la necessità di rilascio del certificato di visita medica biennale previsto per il personale navigante (seafarers), almeno gli standard medici di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW previsti per il personale di macchina.

6. IMBARCO DEL PERSONALE SPECIALE
Considerato che il “personale speciale", per definizione, non è passeggero né membro dell'equipaggio, ne consegue che non può essere incluso né nella crew list (e di conseguenza nel ruolo equipaggio) né nella lista passeggeri.
Il personale speciale deve essere invece riportato in apposita lista (allegato 1) e menzionato nella “General declaration” di cui all’IMO FAL Form 1 riportando quanto segue nel campo "Note”: “Number of special personnel: (Attached list in __¹°copies”). Tale personale non va, quindi, incluso negli elenchi di cui ai FAL 5 e 6.
L’allegato 1 deve essere inserito, in formato pdf, firmato digitalmente¹¹ dal Comandante o dal Raccomandatario, nel PMIS2: Prenotifica h24 - sezione allegati - “nota informativa di arrivo, altri allegati” o “nota integrativa di partenza, altri allegati”.
 

Allegato 1

SPECIAL PERSONNEL LIST

 

____

¹ Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
² Personale speciale: tutte le persone che non siano nè passeggeri nè membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;
³ "Special personnel" means all persons who are not passengers or members of the crew or children of under one year of age and who are carried on board in connection with the special purpose of that ship or because of special work being carried out aboard that ship. Wherever in this Code the number of special personnel appears as a parameter it should include the number of passengers carried on board which may not exceed 12.
“Special personnel” means all persons who are not passengers or members of the crew or children of under one year of age and who are carried on board in connection with the special purpose of that ship or because of special work being carried out aboard that ship. Wherever in this Code the number of special personnel appears as a parameter, it should include the number of passengers carried on board which may not exceed 12.
Special personnel are expected to be able bodied with a fair knowledge of the layout of the ship and to have received some training in safety procedures and the handling of the ship’s safety equipment before leaving port and include the following:
.1 scientists, technicians and expeditionaries on ships engaged in research, non-commercial expeditions and survey;
.2 personnel engaging in training and practical marine experience to develop seafaring skills suitable for a professional career at sea. Such training should be in accordance with a training programme approved by the Administration;
.3 personnel who process the catch of fish, whales or other living resources of the sea on factory ships not engaged in catching;
.4 salvage personnel on salvage ships, cable-laying personnel on cable-laying ships, seismic personnel on seismic survey ships, diving personnel on diving support ships, pipe-laying personnel on pipe layers and crane operating personnel on floating cranes; and
.5 other personnel similar to those referred to in .1 to .4 who, in the opinion of the Administration, may be referred to this group.
servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile).
"Special purpose ship" Except as provided in 8.3, "special purpose ship" means a mechanically self-propelled ship which, by reason of its function, carries on board more than 12 special personnel including passengers. Special purpose ships to which this Code applies include the following types:
.1 ships engaged in research, expeditions and survey;
.2 ships for training of marine personnel;
.3 whale and fish factory ships not engaged in catching;
.4 ships processing other living resources of the sea, not engaged in catching;
.5 other ships with design features and modes of operation similar to ships referred to in .1 to ,4 which in the opinion of the Administration may be referred to this group.
“Special purpose ship” means a mechanically self-propelled ship which by reason of its function carries on board more than 12 special personnel.
* Con Circolare NdS 23/2022 termine rinviato al 20 giugno 2023.
Data di pubblicazione della Circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” - Serie Generale n. 51.
Indicare il numero di personale speciale imbarcato
¹° 4 copie all’arrivo e 2 copie alla partenza
¹¹ formato PADES