T.A.R. Emilia Romagna, Sez. 2, 22 settembre 2022, n. 473 - Passati 90 giorni dall’infezione è corretto sospendere nuovamente il medico no vax se non si è ancora vaccinato


 

Pubblicato il 22/09/2022


N. 00473/2022 REG.PROV.CAU.


N. 00488/2022 REG.RIC.


 

REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna


(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA
 



sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Vigni e Riccardo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro


Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna, in persona del Presidente dell’Ordine pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Santoli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento,


previa sospensione dell'efficacia,


Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'efficacia dell'atto dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna del 27.04.2022 (comunicato al ricorrente il 28.04.2022) di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 D.L. 44/2021, convertito con modificazione nella L. 76/2021, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) D.L. 172/2021

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/8/2022, il ricorrente impugna gli stessi atti gravati con l’atto introduttivo del giudizio con ulteriore motivo rilevante la ritenuta incostituzionalità dell’art. 4, 1, 2 e 5 del D.L. n. 44 del 2021.




Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna;


Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;


Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;


Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo esame della causa, che il gravato provvedimento adottato dall’Ordine dei Medici Chirurghi risulta immune dai vizi di legittimità segnalati nell’atto introduttivo del giudizio e nel ricorso per motivi aggiunti, stante l’oggettiva congruità e legittimità del termine (3 mesi dalla documentata infezione da COVID 19 dell’odierno ricorrente) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale di medico dell’odierno ricorrente adottato dallo stesso Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bologna per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale.




 

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) Respinge l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.


Compensa le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:


Ugo Di Benedetto, Presidente


Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore


Stefano Tenca, Consigliere