Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Federpesca e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Retifici, Industrria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte Generale
Art. 1. - Livelli di contrattazione
A - Contratto collettivo nazionale di lavoro
B - Contrattazione aziendale
o Soggetti

o Requisiti
o Finalità e contenuti
o Procedura di consultazione e di verifica
o Dichiarazione delle parti
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Interpretazione del contratto.
Art. 6. - Controversie.
A) Controversie individuali
B) Controversie interpretative e collettive.
Art. 7. - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 8. - Esclusiva di stampa.
Art. 9. - Decorrenza e durata.
Art. 10. - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale
• Premessa

• Occupazione - Investimenti - formazione
Art. 11. - Lavoro Esterno.
Art. 12. - Contrazione temporanea orario di lavoro.
Art. 13. - Clausola di salvaguardia.
Art. 14. - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1. Costituzione e funzionamento della RSU

2. Componenti e permessi
• Numero dei componenti delle RSU
3. Elezioni
4. Elettorato passivo
5. Compiti e funzioni
6. Modalità delle votazioni e designazioni
7. Comunicazione della nomina
8. Disposizioni varie
Art. 15. - Delegato di impresa.
Art. 16. - Immunità sindacale.
Art. 17. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 18. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 19. - Assemblee.
Art. 20. - Affissioni.
Art. 21. - Versamenti dei contributi sindacali.
Art. 22. - Assunzione.
Art. 23. - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 24 - Contratto a termine.
Art. 25 - Periodo di prova.
Art. 26. - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica.
A) Apprendistato.

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a vent'anni.
C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 27. - Handicappati e invalidi.
Art. 28 - Orario di lavoro.
A - Regime ordinario.

B - Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 29. - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 30. - Regime di orario a tempo parziale
Art. 31. - Lavoro Straordinario.
• Lavoro straordinario diurno
Art. 32. - Lavoro a squadre.
Art. 33. - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
Art. 34 - Retribuzioni contrattuali.
Art. 35 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 36. - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 38. - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria
Art. 39. - Trasferte
Art. 40. - Trasferimenti.
Art. 41 - Cambiamento e cumulo di mansioni.
1) Cambiamento di mansioni.
2) Cumulo di mansioni
Art. 42 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Art. 43. - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio a impiegato o quadro, da impiegato a quadro.
Art. 44. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 45. - Permessi e assenze.
Art. 46 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 47. - Servizio militare.
Art. 48. - Congedo matrimoniale.
Art. 49. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 50. - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
A - Assenza dal lavoro
B - Conservazione del posto
C - Infortunio non sul lavoro per causa terzi.
Art. 51. - Aspettativa.
Art. 52. - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione.
A - Lavoratore in stato di tossicodipendenza
B) Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza
• Disposizioni applicative
Art. 53 - Abiti da lavoro.
Art. 54 - Mense aziendali.
Art. 55 - Diritto allo studio.
  Art. 56. - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 57. - Indennità scolastiche.
Art. 58. - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza.
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

2 - Rappresentanti per la sicurezza
3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
A - Accesso ai luoghi di lavoro
B - Modalità di consultazione
C - Informazioni e documentazione aziendale
6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
7 - Riunioni periodiche
8 - Registro infortuni
9 - Lavoratori addetti ai videoterminali
10 - (Rinvio)
Art. 59. - Disciplina del lavoro.
Art. 60. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 61. - Visite di inventario e di controllo.
• Art. 6 - legge n. 300/1970
Art. 62. - Regolamento interno.
Art. 63. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 64. - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 65. - Norme per il licenziamento.
Art. 66. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 67. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 68. - Trattamento di fine rapporto.
• Norme transitorie
Art. 69. - Trattamento di fine rapporto in caso di morte.
Parte Operai
Art. 70. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 71. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 72. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 73. - Lavori discontinui.
Art. 74. - Turni a scacchi.
Art. 75. - Assegnazione del macchinario.
Art. 76. - Pulizia del macchinario.
Art. 77. - Lavoro a cottimo.
Art. 78. - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Art. 79 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 80. - Ferie.
Art. 81. - Tredicesima mensilità.
Art. 82. - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 83. - Maternità.
Art. 84. - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Art. 85. - Sospensioni o riduzioni di lavoro.
Art. 86. - Giorni festivi - riposo settimanale.
Art. 87. - Ferie.
Art. 88. - Tredicesima mensilità.
Art. 89. - Trattamento economico di malattia.
Art. 90. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 91. - Permessi.
Art. 92. - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Parte Impiegati
Art. 93. - Laureati e diplomati.
Art. 94. - Sospensione e riduzione del lavoro.
Art. 95. - Giorni festivi - riposo settimanale.
Art. 96. - Ferie.
Art. 97. - Tredicesima mensilità.
Art. 98. - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 99. - Trattamento economico di malattia.
Art. 100. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 101. -Periodo di aspettativa.
Art. 102. - Permessi.
Art. 103. - Previdenza.
Art. 104. - Preavviso.
Art. 105. - Quadri - Norme particolari.
Art. 106. - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive.
Declaratorie, esemplificazioni e minimi tabellari
Tabelle retributive
Protocolli
Protocollo N. 1 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Protocollo n. 2 - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 3 - Azioni positive per le pari opportunità.
Protocollo n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 5 - Previdenza integrativa volontaria
Protocollo n. 6 - Fondo grandi interventi
Protocollo n. 7 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 8 - Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Protocollo n. 9 - Lavoro a domicilio
Art. 1. - Definizione di lavorante a domicilio.

Art. 2. - Limiti e divieti.
Art. 3. - Libretto personale di controllo.
Art. 4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio.
Art. 5. - Retribuzioni.
Art. 6. - Maggiorazione della retribuzione.
Art. 7. - Verifiche, Comunicazioni e Controversie.
Art. 8. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 9. - Pagamento della retribuzione.
Art. 10. - Fornitura materiale.
Art. 11. - Norme generali.
Art. 12. - Attività sindacale.
• Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto ai retifici meccanici da pesca

Addì, 29 gennaio 1996, in Roma tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Sindacato Nazionale Retifici Meccanici […] con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl); la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil); l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […] con l'assistenza dell'Unione Italiana dei Lavoro (Uil); è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
[…]

Parte Generale
Art. 1 - Livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23 luglio 1993, le parti hanno inteso disciplinare:
A - la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria
B - la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

B - Contrattazione aziendale
Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle Organizzazioni Nazionali di categoria.

Requisiti
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]

Procedura di consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della corrispettività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo le modalità dallo stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico-produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
A tal fine saranno forniti dall'azienda tutti gli elementi di conoscenza e valutazione in merito ai principali indicatori economico-sociali dell'impresa, al solo scopo di assicurare un miglior livello di conoscenza della realtà aziendale.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo dell'Accordo interconfederale del 23.7.1993 e delle norme della presente regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.
[…]

Art. 5. - Interpretazione del contratto.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Controversie.
A) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola: entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B) Controversie interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà coro ad azioni sindacali.

Art. 10. - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale
Premessa

Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto recepisce ed attua le logiche ed i contenuti dei "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.1993, sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni Sindacali, nonché dell'accordo interconfederale 20.12.1993 sulle rappresentanze sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue. Attraverso esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente scolastico-formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.

Occupazione - Investimenti - formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di confronto, consultazione e comunicazione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto ad evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) A livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali del 20.1.1993 e del 31.1.1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile ed allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE
- all'evoluzione tecnologica, all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età;
[…]
- ai programmi di formazioni e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal dlgt n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
[…]
- ai processi di internazionalizzazione.
Ai fini dell'informativa, potranno essere utilizzati dati provenienti dall'Osservatorio Federpesca.
A richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche e esigenze formative.
Le parti valuteranno l'opportunità di dar vita all'attivazione congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale bilaterale di cui all'accordo interconfederale e sulla formazione professionale.
2) A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali, intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
-al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli accordi interconfederali del 20.1.1993 e del 31.1.1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
[…]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[…]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3) A livello territoriale che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di pari livello, nel corso di apposito incontro, elementi informativi relativamente a quanto previsto al precedente punto 2.
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3) considerate le peculiari caratteristiche del settore potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
Anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale, potranno essere esaminate eventuali situazioni strutturali di crisi aziendali per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni.

Art. 11. - Lavoro Esterno.
Le parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di programmi presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dei settori rappresentati, svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge, 20 maggio 1975 n. 164, dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall'Accordo interconfederale 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l'elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l'elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l'indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale;
5) annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per il territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell'evolversi del fenomeno;
6) qualora l'evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti si incontreranno per accertarne le cause;
7) qualora siano accertate situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro contratto stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali del settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 14 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1. Costituzione e funzionamento della RSU

Per la costituzione ed il funzionamento della RSU si applica l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni di seguito riportate.
[…]

5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.

Art. 15 - Delegato di impresa.
Per quanto riguarda il delegato di impresa, si fa riferimento agli Accordi interconfederali che disciplinano la materia.

Art. 19. - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 20. - Affissioni.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 22. - Assunzione.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Contratto a termine.
Il contratto a termine è consentito - oltre che nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti - secondo la normativa di cui ai commi seguenti.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Art. 26. - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica.
A) Apprendistato.

È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima del l'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà.
Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le mansioni previste dal presente CCNL.
[…]

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a vent'anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

Art. 27. - Handicappati e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le direzioni e le RSU, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra attività produttiva.
[…]

Art. 28 - Orario di lavoro.
A - Regime ordinario.

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana: altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali delle strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione, la falsa torsione e la torcitura di fibre sintetiche a bava continua.

Art. 29. - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSU nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
La modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'ora rio contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSU, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive e organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.

Art. 31. - Lavoro Straordinario.
[…]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 200 ore annue, e quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le ore di straordinario prestate tra le 150 e le 200 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 200 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]

Art. 32. - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 28 - Parte Generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 28 - Parte Generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dei locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui al 2° comma dell'art. 28 - Parte Generale -.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Direzione e RSU potranno definire le modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1.
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dell'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2.
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata di riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 33. - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 42 - Inquadramento unico dei lavoratori.
[…]
Le parti dichiarano la loro volontà di favorire, ove possibile, e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendente o individualmente o in gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale.
In tale ottica le parti ritengono che alcune modifiche all'organizzazione del lavoro possano migliorare le opportunità di crescita professionale dei lavoratori e l'apporto degli stessi al processo produttivo, atteso che un ottimale utilizzo e valorizzazione delle capacità professionali costituiscono elementi significativi anche ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale.
Le anzidette nuove modalità di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico del livello.
L'introduzione di tali nuove modalità di organizzazione del lavoro, verrà comunicato alle RSU dalla Direzione aziendale preventivamente alla introduzione stessa.
A tale comunicazione farà seguito un esame congiunto ove verranno anche verificati gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
[…]
Nota a verbale
Le parti convengono di istituire una commissione tecnica paritetica con il compito di formulare proposte, entro il mese di dicembre 1997, per l'eventuale modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento.
I risultati cui la commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché la possibilità ed i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.

Art. 46 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 49. - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla Ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
[…]

Art. 53 - Abiti da lavoro.
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva, comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 54 - Mense aziendali.
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie o le Commissioni interne o di Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 58. - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza.
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza. In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo del lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma dell'art. 5 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 relativamente alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le ano malie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di generare situazione di pericolo.

2 - Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano oltre 120 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alle lettere B) e C), i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria.

3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 19 del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b) e c), i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria con le modalità previste dal CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU.

4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive di cui alla lettera b), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, il rappresentante per la sicurezza eletto o designato ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU utilizza permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciuto al medesimo titolo. In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.

5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B - Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs n. 626/94 prevede a carico del datore lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di prima applicazione del D.Lgs n. 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle Organizzazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18 comma 6 del D.lgs n. 626/ del 1994.

C - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del citato D.lgs n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza, in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza, comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1° del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione dei rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

7 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

8 - Registro infortuni
Si fa riferimento alla normativa di legge.

9 - Lavoratori addetti ai videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali, quelli individuati l'art. 51 primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulative all'inizio ed al termine l'orario di lavoro.

10 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 ed all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 59. - Disciplina del lavoro.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 60. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 62. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno.
La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie o il Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto lavoro.

Art. 63. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.
All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore della retribuzione contrattuale e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) per negligenza, esegue male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non né avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 65. - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), dalla legge dell'11 maggio 1990, n. 108 e dall'art. 2119 del codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte Operai
Art. 73. - Lavori discontinui.

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è di 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
[…]

Art. 74. - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3% sul minimo contrattuale di paga.

Art. 75. - Assegnazione del macchinario.
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio del l'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione.
Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa per all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta.
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 78 - Parte operai -.
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 77 - Parte Operai sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 76. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 77. - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile.
[…]
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
[…]
f) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alle Commissioni Interne e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito azienda le - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 78 - Parte Operai.
o)La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'art. 6 della Parte Generale.
p)Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 78. - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Nei casi previsti dall'art. 75, punto 5 e dall'art. 77, punto n), della Parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiaramento a verbale
Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative dei settori tessili, e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell'assegnazione del macchinario (art. 75) e del cottimo (art. 77), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 79 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 80. - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 83. - Maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici […]

Art. 86. - Giorni festivi - riposo settimanale.
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 87. - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 90. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]

Parte Impiegati
Art. 95. - Giorni festivi - riposo settimanale
.
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 96. - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base delle retribuzioni di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 100. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]

Protocolli
Protocollo N. 1 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l'inquadramento composta da 6 membri, (3 di Federpesca e uno ciascuno di Filta, Filtea e Uilta), con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Le parti si incontreranno per una verifica relativa all'andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa e improntato a corrette relazioni umane.
In tale ottica le parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo profilo, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di allegare al testo del presente contratto la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.

Protocollo n. 7 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza.

Protocollo n. 9 - Lavoro a domicilio
Art. 1. - Definizione di lavorante a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale in cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 2. - Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera dei mediatori o di intermediatori comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 3. - Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 5. - Retribuzioni.
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
f) Tali tariffe di cottimo dovranno essere definite a livello territoriale dalle parti entro 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle due parti di cui al primo comma, potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavori commissionati a domicilio per i quali, entro 3 mesi - che decorreranno dal momento in cui la commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con la RSU.
Nell'ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, informate in tempo utile si faranno carico di intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni.
In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSU, per i lavoratori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

Art. 7. - Verifiche, Comunicazioni e Controversie.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU; e ai Sindacati provinciali, dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo. Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le RSU potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per la azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente art. 5 punto f) saranno riconosciute sedici ore annue che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

Art. 11. - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavorante a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.

Art. 12. - Attività sindacale.
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera esclusivamente per l'Azienda interessata, parteciperanno ai lavori della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Il numero di tali lavoratori sarà proporzionale al numero dei lavoranti a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'Azienda interessata secondo il seguente rapporto: 1 ogni 50 lavoranti a domicilio o frazione di 50 con un massimo di 7.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoratori è fissato nella misura di un'ora all'anno per ciascun lavorante a domicilio.

Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a farsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento ed ad operarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate commissioni.