Regione Campania
Ordinanza 30 settembre 2022, n. 3
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in tema di dispositivi di protezione individuale.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO l’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 4, comma 7, del Decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO l’art. 10 quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modifiche dalla legge 17 giugno 2021, n. 146, così come modificato dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ai sensi del quale “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) fino al 30 settembre 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 1) (abrogato); 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; ... (omissis)... 2. (omissis). Fino al 30 settembre 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.(omissis). 4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché' le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo”;
VISTO
il Report di monitoraggio n. 123 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 12/09/2022-18/09/2022 (aggiornati al 21/09/2022), che attesta per la regione Campania un valore di Rt pari ad 0.92 (CI: 0.89 - 0.96) [medio 14gg] 10.227 casi segnalati nell’ultima settimana e rileva, a livello nazionale, “Per la prima volta dopo numerose settimane, si osserva un aumento dell’incidenza. Si osserva una tendenza alla stabilizzazione nei tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed una lieve diminuzione nei tassi di ospedalizzazione in area medica. Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia.”;
RILEVATO che il menzionato Report del Ministero della Salute riferisce, altresì, che “La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (11% vs 11%). In leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53% vs 51%), mentre diminuisce leggermente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (36% vs 37%). L’attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento.”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute, prot. 0040319-23/09/2022-DGPRE-DGPRE-P, avente ad oggetto “aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti”, ai sensi della quale “Nello specifico, si raccomanda prioritariamente l’utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti: come seconda dose di richiamo a favore di tutte le persone di età > 60 anni, delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età > 12 anni (allegato 1), degli operatori sanitari, degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa; come seconda dose di richiamo, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido (allegato 2), che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose) e una successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni da quest’ultima; come prima dose di richiamo, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, a favore dei soggetti di età > 12 anni che non l’abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario. Tali vaccini, tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, potranno, comunque, essere resi disponibili su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo, per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.”;
RILEVATO che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha rappresentato che l’incremento dei contagi registrato nel periodo 8/9-28/9, collegato alla ripresa della diffusione del virus, sebbene non ancora con significative ripercussioni in termini di ospedalizzazione, pone la necessità di prorogare l’attuale uso dei DPI (Mascherine) di almeno 30 giorni in ambienti particolari quali Ospedali, RSA e tutte le strutture sanitarie. Infatti, in tali luoghi presta servizio assistenziale personale sanitario impegnato nell’assistenza a soggetti appartenenti alle categorie di fragilità già riportate negli allegati 1 e 2 della circolare ministeriale 0040319- del 23/09/2022. Per quest’ultime categorie, in particolare, si rappresenta il persistere di una preminente esigenza di tutela, stante le raccomandazioni del Ministero e tenuto conto che, nelle more di una auspicata ripresa della campagna vaccinale, occorre scongiurare i rischi di vanificarne gli effetti limitando, per quanto possibile, la diffusione del contagio.
RAVVISATO che, nel contesto rappresentato, le esigenze di prevenzione sanitaria possano essere realizzate attraverso la previsione dell’obbligo di uso della mascherina in ambiente ospedaliero e nei settings assistenziali di fragilità e cura, per arginare l’ulteriore diffusione in tali ambienti, anche nell’attesa di verificare l’andamento, nelle prossime settimane, dell’incremento già in corso e per perseguire, nel contempo, la tutela di categorie particolari - soggetti fragili e operatori sanitari- nel delicato snodo collegato all’avvio della nuova campagna di vaccinazione;
RITENUTO che occorre, altresì, raccomandare ai cittadini l’adozione di comportamenti di prudenza e, in particolare, l’utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto, locale e regionale, onde scongiurare l’ulteriore incremento della diffusione del virus connessa alla condivisione di spazi chiusi in assenza di distanziamento;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme le disposizioni che ne impongono l’obbligo per specifici uffici e luoghi di lavoro, su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Detto obbligo si estende al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
2.1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2.2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. A tutti i cittadini è raccomandato di utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati al precedente punto 1. all’interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 4, comma 7, del Decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con un’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, è comunicata al Ministero della Salute ed è trasmessa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, anche per il successivo inoltro alle Strutture Sanitarie della Campania.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA