Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2022, n. 36786 - Operaio schiacciato dalla rulliera mobile autocostruita priva di dispositivi di sicurezza


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/04/2022


Nota a cura di Maurizio Prosseda, in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, 6/2022, pp.82-85


 

 

Fatto



1. I difensori di P.M. ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ivrea per avere escluso la recidiva erroneamente contestata e per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 40 e 589 commi 1 e 2 cod. pen., perché, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della P.M.P. S.p.a. e, quindi, di datore di lavoro, cagionava il decesso del dipendente L.E., per colpa generica e per colpa specifica, consistita nell'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Addetto all'impianto per il taglio trasversale di lamiera, in zona destinata all'impilamento dei pezzi di lamiera tagliata, il lavoratore infilava il busto tra la rulliera mobile con funzione di smistamento dei pezzi tagliati e la sponda della sottostante rulliera fissa a pavimento, venendo schiacciato a seguito dell'abbassamento della rulliera mobile. All'imputato era rimproverato di aver realizzato l'anzidetta rulliera mobile, inserita all'interno del pregresso macchinario, senza aver rispettato i principi generali in tema di sicurezza sul lavoro, omettendo di valutare e di adottare dispositivi di protezione ed omettendo di fornire al lavoratore una adeguata informazione. In sostanza, nella prospettazione accusatoria, egli aveva messo a disposizione del lavoratore un manufatto (la rulliera mobile aggiunta alla macchina originaria) sostituendosi al progettista/produttore; a fronte delle criticità presentate dal manufatto, per la possibilità di rischi residui con le fotocellule disattivate, il P.M. non aveva predisposto misure di protezioni supplementari a tutela della sicurezza dei lavoratori e non aveva operato e trasfuso in un documento un'adeguata valutazione dei rischi rilevanti derivanti sia dalla connessione alla macchina preesistente sia dall'uso, potendo i possibili interventi dei lavoratori determinare il rischio di schiacciamento: rischio che si era appunto concretizzato nella vicenda in esame.
3. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale - le cui conclusioni sul punto sono state del tutto condivise dalla Corte del merito - aveva fondato la responsabilità del P.M. sul fatto che la rulliera mobile autocostruita non era dotata di un dispositivo che consentisse di bloccare la fotocellula (il sensore di prossimità) che ne attivava il movimento, e quindi di assicurare il fermo della rulliera anche in caso di linea spenta o in funzione manuale; che al lavoratore non era stata fornita adeguata informazione e formazione; che le condotte colpose dell'imputato erano la causa dell'infortunio, perché le cautele omesse avrebbero neutralizzato anche la condotta imprudente del lavoratore, che non poteva essere considerata come causa esclusiva dell'evento per le accertate carenze.
4. Il ricorso consta di sette motivi con cui si deducono:
4.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della connotazione di abnormità in riferimento alla condotta posta in essere dalla vittima: la Corte di merito ha disatteso, con argomentazioni lacunose ed illogiche, i rilievi difensivi sull'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato.
4.2. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presunta carenza di adeguata formazione/informazione da parte del datore di lavoro. In particolare, la Corte territoriale, nell'affermare che "dalla mancata valutazione dell'intera procedura di uso della rulliera e dei relativi rischi, da parte del datore di lavoro che era anche il costruttore del pezzo aggiunto, si desume che la formazione e l'informazione ricevuta dal capo macchina sui rischi non possa essere stata completa", opera un percorso inferenziale scorretto, dando altresì per scontata l'assenza di adeguata formazione della vittima, senza soffermarsi a confutare le argomentazioni difensive volte invece a sottolineare come i testi C.G. e N. avessero affermato il contrario. La Corte di appello ha ritenuto di confermare la sussistenza dell'addebito di mancata formazione della vittima, pur in assenza di prove al riguardo. La mancata acquisizione di elementi volti ad attestare l'attività di formazione è un dato neutro perché non comprova la mancanza di formazione. Al riguardo, il giudice di appello non menziona prove, così come non motiva sulle argomentazioni difensive che invece rilevavano come numerosi testi avessero reso dichiarazioni dimostrative dell'espletamento dell'attività di formazione; né fa mai cenno alla supposta, abituale, attribuzione di L.E. ad altra, più piccola, linea di lavorazione. La Corte del merito ha, dunque, operato un travisamento di alcune testimonianze.
4.3. Mancanza di motivazione in ordine alla supposta violazione degli artt. 82 e 73, comma 2, d.P.R. n. 547/1955 e dell'art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 626/1994. La Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali ha disatteso le osservazioni difensive volte a confutare la tesi dell'omessa predisposizione di idonee misure di protezione e non ha evidenziato prove al riguardo. È errato il richiamo agli artt. 82 e 73, comma 2, d.P.R. 547/1955. Quanto alla prima norma, non si era in presenza di una macchina che richiedesse (per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione) che il lavoratore vi si introducesse o sporgesse qualche parte del corpo fra organi che potessero entrare in movimento. Parimenti si dica rispetto al citato art. 73, comma 2, giacché la connessione del selezionatore/impilatore non alterava le condizioni di base del macchinario per quanto concerneva la possibilità che potesse venire in contatto "con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi". Né il datore di lavoro deve ritenersi tenuto a munire i lavoratori di corazze che ne avrebbero impedito la libertà di movimento, essendo invece obbligato soltanto ad intervenire in senso preventivo e precauzionale.
4.4. Mancanza di motivazione in ordine alla supposta violazione consistente nella realizzazione di un selezionatore/impilatore senza rispettare i principi generali di prevenzione in tema di sicurezza del lavoro. La sentenza impugnata nulla dice sulle considerazioni sviluppate dal consulente della difesa, ing. R., il quale aveva evidenziato che la rulliera risultava gestita, in ogni sua funzione, da un PLC, ovvero da un computer di tipo industriale, inserito nel quadro generale di comando della linea fornita dalla ditta produttrice ed installatrice del manufatto e ricompreso nella dichiarazione di conformità generale rilasciata dal costruttore per la propria macchina.
4.5. Mancanza di motivazione sulla prova relativa all'elemento soggettivo del reato. I giudici di appello hanno preso le mosse dagli assunti accusatori e li hanno ritenuti sufficientemente provati per il solo fatto dell'essersi verificato l'infortunio, così ribaltando il corretto ragionamento logico-giuridico. Si osserva, in particolare, che se la stessa normativa tecnica di riferimento ritiene che un varco avente determinate dimensioni non possa essere considerato accessibile e che una distanza superiore a quella minima prevista consenta di ritenere irraggiungibile un punto della macchina, non può pretendersi che l'imputato dovesse prefigurarsi l'accesso al varco e il raggiungimento del sensore di prossimità. Non vi è prova della prevedibilità, in capo all'imputato, del rischio concretamente realizzatosi.
4.6. Mancanza di motivazione in ordine alla supposta violazione consistente nella insussistenza di un sistema per bloccare la rulliera. Non si può reputare non conforme la rulliera solo perché manca la documentazione che ne attesti la conformità, dovendo la macchina essere analizzata tecnicamente e, sulla base di queste risultanze, argomentare in merito alla sua conformità: passaggio del tutto pretermesso dalla Corte di merito. Si omette di considerare le testimonianze G. e C.. La sentenza impugnata sbaglia ad affermare che la "macchina non era dotata di un dispositivo che consentisse di bloccare il sensore o di limitare la forza di azionamento e l'attivazione del movimento pneumatico a macchina ferma", perché il selettore era presente sul pulpito e il capo macchina era autorizzato e formato per il suo utilizzo. Quando il selettore veniva azionato la rulliera si portava in posizione alzata e restava bloccata. Il selettore, pertanto, svolgeva una funzione di blocco del manufatto. Ne deriva che il profilo di rischio di schiacciamento viene meno in quanto è doveroso, da parte del capo macchina, a ciò debitamente formato, bloccare la rulliera per conseguire la condizione di sicurezza.

4.7. Mancanza di motivazione in ordine alla supposta sussistenza di ragioni tecniche tali da ritenere prevedibile il comportamento dell'infortunato. Non corrisponde alla realtà che l'infortunato, dovendosi occupare dell'impilamento dei pezzi tagliati sul pallet, avrebbe potuto decidere di "ispezionare la parte sottostante la rulliera mobile utilizzando il varco... controllando il posizionamento della pedana, della lamiera posta verticalmente". La macchina era ferma, non vi erano pezzi in fase di scarico, non vi erano pedane/pallet sulla rulliera fissa a pavimento. Non era, pertanto, necessario, in quel momento effettuare alcuna operazione di verifica del posizionamento dei pallet e dell'impilamento dei pezzi sui predetti.
5. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.





Diritto

 




1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Quattro, in sostanza, i temi dei quali il ricorrente investe questa Corte. Riguardano la condotta della vittima che il ricorrente asserisce essere stata "abnorme", la ritenuta carenza di formazione/informazione da parte del datore di lavoro, odierno imputato, la mancata predisposizione di idonee misure di protezione, l'esistenza di ragioni tecniche tali da rendere prevedibile il comportamento del lavoratore. Considerata la stretta connessione esistente tra i motivi proposti, essi verranno trattati congiuntamente.
3. Quanto alla nozione di "abnormità" del comportamento della persona offesa, illustrata nel primo motivo di doglianza, che il ricorrente ritiene configurabile nella specie e tale da escludere la responsabilità datoriale, il Collegio ritiene che la Corte torinese abbia correttamente escluso che il comportamento della vittima, pur reputato imprudente dal Tribunale, potesse considerarsi abnorme e idoneo a interrompere il nesso causale fra la condotta contestata all'imputato e l'evento lesivo.
Va ricordato come, secondo il dictum di questa Corte di legittimità, il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa ...,,radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Il Collegio ribadisce il principio più volte affermato da questa Sezione Quarta (ex multis, la sentenza n. 3787 del 17/10/2014, dep. 2015, Bonelli, Rv. 261946, in motivazione; la n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321), secondo cui non esclude la responsabilità del datore di lavoro il comportamento imprudente (o negligente) del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente. Invero, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. In proposito, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi che é interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento é "interruttivo" non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri; in tempi recenti, tra le altre, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603).
Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso che la condotta sopravvenuta del lavoratore possa essere considerata abnorme, eccezionale, eccentrica ed esorbitante e causa da sola sufficiente ad interrompere il processo causale, e ciò in considerazione della inidoneità delle misure di sicurezza adottate, delle carenze nell'individuazione e gestione di un rischio compreso nella lavorazione a cui era stato assegnato il lavoratore deceduto, delle carenze di informazione.
3.1. Secondo la puntuale ricostruzione operata dai giudici di merito, l'infortunio si è verificato perché la rulliera, che era in posizione alzata e a macchina ferma, si è abbassata a seguito della sua attivazione con la fotocellula analogica mentre il lavoratore era infilato, con il busto e il braccio destro, nello spazio esistente tra la rulliera mobile in posizione alzata e la paratia della rulliera fissa a pavimento, su cui era appoggiato. Dai dati evidenziati dai consulenti tecnici si è desunto che la rulliera si era abbassata perché il sensore di prossimità aveva rilevato un elemento ferroso, e quindi, pur con la macchina ferma, il sensore non era disattivato. L'elemento ferroso rilevato proveniva dal lavoratore (potendosi eventualmente trattare di un anello o di un orologio), il quale si era infilato nel varco, sporgendosi in modo tale da consentire il pericoloso avvistamento che attivava il movimento della rulliera, anche in assenza di pezzi in arrivo sul tappeto trasportatore.
3.2. La Corte di appello ha altresì rilevato che tutta la documentazione esistente ed esaminata dai consulenti tecnici e dalla ASL TO 4 non contemplava la rulliera mobile e che il manuale operativo di utilizzo della P.M.P. S.p.a. non considerava la particolare operazione di selezione dei pezzi, la rulliera e le operazioni di posizionamento dei pallet di legno su cui dovevano essere impilati i pezzi tagliati. Ha richiamato (p. 14) la relazione del consulente del pubblico ministero, ing. S., laddove vengono indicate le quattro violazioni dell'Allegato I, di cui all'art. 2 del d.P.R. Macchine n. 459/96, nonché l'inosservanza delle norme UNI EN. Ricorda, inoltre, come il predetto consulente abbia affermato l'inadeguatezza, ai fini della sicurezza, dell'utilizzo del programma originario. L'ispettore Romano Fabrizio (in servizio presso lo SPRESAL, ASL TO 4 di Ivrea), da parte sua, ha dichiarato che la rulliera era stata del tutto ignorata nella valutazione dei rischi della lavorazione cui il datore di lavoro era tenuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 626/1994; in particolare, con riguardo allo specifico rischio a cui erano esposti i lavoratori rispetto alla macchina così come modificata, ha affermato che il datore di lavoro non aveva provveduto alla apposizione di adeguati e specifici presidi di sicurezza. Come è noto, il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi, previsto allora dal predetto art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994 e ora dall'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. La carenza in cui è incorso il datore di lavoro, nel caso in disamina, non riveste solo, come correttamente rileva la sentenza impugnata, un carattere formale ma assume una rilevanza sostanziale «perché la rulliera era un pezzo che si aggiungeva alla restante parte di macchina complessa ed avrebbero dovuto essere valutati tutti i rischi connessi all'inserimento del nuovo pezzo, non originariamente progettato». Attesa l'avvenuta integrazione di un pezzo in una macchina comunque complessa, con la conseguente connessione per l'uso del nuovo manufatto in relazione alle parti preesistenti, era vieppiù necessaria un'adeguata valutazione dei nuovi rischi, evidentemente non presi in considerazione dal produttore originario. La Corte di appello evidenzia che l'imputato si era sostituito al produttore, senza tuttavia provvedere alla predisposizione di un manuale d'uso aggiornato e che il manufatto era accessibile disattivando le barriere esterne fotoelettriche di protezione posto che, all'interno del pulpito di comando, vi era un selettore di esclusione facilmente attivabile, in quanto il coperchio del pulpito non era chiuso. Evidenzia come, durante la fase preparatoria, fosse prevista l'inattività delle barriere fotoelettriche e come, pertanto, la protezione costituita dalle barriere non fosse sempre attivata, non essendo la macchina dotata di un dispositivo che consentisse di bloccare il sensore o di limitare la forza di azionamento e l'attivazione del movimento pneumatico a macchina ferma. Non vi era, dunque, alcun dispositivo che consentisse il blocco della fotocellula della rulliera e che, quindi, garantisse che la rulliera stessa, anche a linea produttiva spenta o in funzione manuale, si fermasse.
A confutazione dei rilievi difensivi, reiterati anche nel presente ricorso - la posizione del lavoratore era volontaria, l'evento verificatosi non era prevedibile, le caratteristiche del varco e del punto di installazione del sensore di prossimità rendevano inusuale ed imprevedibile la manovra di inserimento del busto del lavoratore nell'apertura -, la Corte di appello ha richiamato le testimonianze dell'ispettore R., del consulente del pubblico ministero, ing. S., e del teste L. (capo macchina al momento dell'infortunio), i quali hanno riferito sul posizionamento del pallet alla fine di un ciclo e prima di quello successivo e sulla possibilità di un intervento per verificare l'anzidetto posizionamento e per apporvi eventuali aggiustamenti affinché l'impilamento avvenisse in maniera corretta. Essi hanno dato atto, nei termini meglio precisati alle pagine 16 e 17 della sentenza di appello, di come vi fosse l'esigenza, per il lavoratore, di andare a verificare se l'impacchettamento sotto un manufatto fosse congruo, anche considerato che spesso si verificavano incastri durante lo scarico dei pezzi. La Corte di merito, in particolare, ricorda che l'ing. S., ribattendo al consulente tecnico della difesa, ing. R., aveva osservato che la mancanza di centraggio del pallet sotto la rulliera richiedeva l'intervento dell'operatore posizionato frontalmente, il quale avendo davanti la seconda pedana, per sistemare la prima sotto la rulliera, avrebbe dovuto entrare nella macchina.
All'assunto difensivo, riproposto nel sesto motivo di ricorso, a mente del quale dalle deposizioni dei testi C. e G. sarebbe emerso che il selettore presente sul pulpito era in grado di bloccare la rulliera ed anche il sensore di prossimità, la Corte di appello rileva (p. 18) che detta circostanza non risulta dalle relazioni dei due tecnici di parte, i quali hanno indicato la sola funzione di comando della rulliera mobile. L'ispettore R., da parte sua, dichiarava che non vi era un comando che consentisse di fermare il sensore che avviava l'azionamento del pistone. Dalle dichiarazioni del G. e del C., la Corte di merito ha tratto la conclusione per la quale, dall'istruttoria, non era emerso che il selettore di pulpito consentisse anche la disattivazione del sensore di prossimità, giacché il primo non ha citato la contemporanea disattivazione del sensore di prossimità con la rulliera mobile bloccata in posizione alzata e al secondo non è stata posta la domanda sull'attivazione o meno del sensore, con la macchina ferma e la rulliera alzata, in caso di avvicinamento di un oggetto ferroso nella zona coperta dal selettore di prossimità; ha altresì ricordato che, dalla fotografia del pulpito di comando, in atti, «non risulta l'indicazione di alcuna funzione del pulsante selettore, che poteva essere utilizzabile per i soli spostamenti in manuale nella fase di preparazione». Ne ha, congruamente, tratto la deduzione sulla possibilità e sulla rappresentabilità ex ante di aggiustamenti che la macchina non avrebbe potuto eseguire senza un intervento umano ed ha concluso sul punto affermando che la presenza di un sensore di prossimità attivo anche quando la macchina era ferma, con le barriere fotoelettriche non attive, in assenza di adeguata formazione e completa informazione specifica sul funzionamento del sensore di prossimità, rappresentava un fattore di rischio perché, a macchina ferma, il lavoratore che doveva occuparsi dell'impilamento, in assenza di regole sull'uso e sul posizionamento dei pallet, avrebbe potuto decidere di ispezionare la parte sottostante la rulliera mobile, utilizzando il varco ed appoggiandosi alla paratia della rulliera fissa a pavimento per sincerarsi del successivo corretto avvio dell'impilamento. Evidenzia, poi, la Corte che la possibilità, riferita dal teste M., di controllare l'impilamento a distanza non escludeva la prevedibilità di una possibile condotta imprudente del lavoratore il quale, in mancanza di regole precise sulla procedura da seguire, anche rispetto alla sistemazione dei pallet o dei pezzi che si trovavano nella zona sottostante la rulliera mobile, e confidando nel fermo macchina, poteva decidere di intervenire; e che in caso di inserimento con il busto e di allungamento del braccio, la posizione del sensore, così come descritta dai consulenti tecnici, non avrebbe potuto impedire l'avvistamento da parte dello stesso. In sostanza, il sensore attivo costituiva un concreto fattore di rischio prevedibile e tale da correttamente far ritenere ai giudici di merito che le misure in dotazione non fossero adeguate e sufficienti per assicurare la massima protezione dei lavoratori, perché questi potevano operare a barriere disattivate senza che fosse garantito anche il blocco del sensore di prossimità, che risultava, come si è visto, raggiungibile. Ne consegue che, almeno durante la fase preparatoria, e prima dell'avvio della produzione, sussisteva il rischio di schiacciamento: rischio prevedibile che avrebbe dovuto essere preso in considerazione e gestito dal datore di lavoro.
È di tutta evidenza, pertanto, che la condotta della vittima si inseriva pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile o eccentrico, nell'area di rischio affidata alla gestione dell'imputato, nella sua qualità datoriale, essendo questi affidatario della posizione di garanzia connessa alla messa a disposizione dei dipendenti di strumenti e macchinari corredati dei necessari dispositivi di sicurezza. I motivi uno, tre, quattro, cinque, sei e sette devono, pertanto, essere rigettati.
4. Quanto sin qui detto in ordine al primario profilo di responsabilità dell'imputato, costituito dal non aver egli predisposto protezioni adeguate sul macchinario così come dallo stesso modificato, rende ultronea la doglianza sulla ritenuta carenza di formazione/informazione del lavoratore addetto, oggetto del secondo motivo di ricorso. Sul punto, peraltro, la Corte distrettuale ha offerto adeguata motivazione: ricordato che, sino ad allora, il lavoratore infortunato aveva lavorato su una macchina più piccola e non dotata di rulliera mobile, ha congruamente desunto la mancanza di formazione/informazione dalla mancata valutazione, da parte del datore di lavoro, che era anche il costruttore del pezzo aggiunto, dell'intera procedura di uso della rulliera e dei relativi rischi, nonché dal mancato utilizzo del settore di pulpito, che avrebbe dovuto/potuto consentire di alzare la rulliera mobile, senza smontarla, quando si è verificato l'infortunio. In risposta all'analogo rilievo sollevato con il secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha osservato che pur avendo il N. (uno dei capi macchina) dichiarato che tutti erano a conoscenza dell'esistenza del sensore di prossimità, dalle sue dichiarazioni non risulta anche che avesse avuto una specifica informazione sullo specifico rischio dell'avvicinamento per la mancata disattivazione del sensore di prossimità quando la macchina era temporaneamente ferma e la rulliera mobile era alzata. Anche il secondo motivo va, pertanto, respinto.
5. In conclusione, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è, come si vede, completo, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.
 


Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 aprile 2022