Al Direttore Generale del Personale MIMS
Dott. Massimo Provinciali

e p.c.

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Dott.ssa Ilaria Bramezza

A tutti i lavoratori
 

Oggetto: Circolare 43575 del 27/9/2022

Con riferimento ai lavoratori fragili, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato lo scorso 30 giugno 2022 che la flessibilità per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, consente anche dopo il 30 giugno 2022 di garantire ai lavoratori fragili della PA la più ampia fruibilità di utilizzo di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid 19.
Con l’art. 23 bis del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il lavoro agile per i lavoratori fragili pubblici e privati. Pertanto i lavoratori pubblici maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente (art.90 co.1 DL 34/2020), ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104), potranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto e conseguentemente si intende prorogato automaticamente il termine del 31 luglio al 31 dicembre prossimo dello svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori fragili già riconosciuti tali dai medici competenti nelle medesime modalità temporali già usufruite.
Ovviamente la sorveglianza sanitaria per i dipendenti che non hanno effettuato la visita dal medico competente sarà espletata dal medesimo con riferimento alle patologie previste ai sensi della legge vigente e non in base a quelle del decreto del Ministero della salute 4.2.2022
La nuova normativa inoltre espressamente sottrae tali lavoratori dall’obbligatorietà della stipula dei contratti individuali.
Tutto ciò premesso, le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono a codesta Direzione di apportare le opportune correzioni alla circolare emessa in data odierna sulla base di quanto previsto dalla norma.

FP CGIL CISL FP UIL PA CONFINTESA CONFSAL UNSA FLP USB PI


fonte: fpcgil.it