Roma, 30 settembre 2022
 

A: GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
    dr. Francesco RAMMAIRONE
A: PERSOCIV
    Dr. Lorenzo MARCHESI


OGGETTO: Lavoratori fragili - proroga smart working continuativo fino al 31 dicembre 2022

Come noto l’art. 23 bis D.L. 115/2022 convertito con legge 142/2022 per espressa previsione del legislatore ha prorogato i termini in materia di lavoro agile per soggetti cosiddetti fragili modificando l’art. 10 comma 1-ter del d.l. 24 marzo 2022 convertito con legge n.52/2022.
“Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022) le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.”
Procedendo a ritroso l’articolo 26 comma 2 bis sopracitato recita testualmente:
“A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 (31 dicembre 2022), i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
La cicolare Persociv prot. 60667 del 28/09/2022 sorprendentemente al terzultimo capoverso recita:
“La modalità continuativa di lavoro agile in cui era declinata, in fase pandemica, l’espressione “di norma” di cui all’art. 26 comma 2-bis del D.L.18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, diviene pertanto ipotesi meramente residuale e limitata al solo caso in cui il datore di lavoro sia a ciò tenuto in forza di prescrizione medica che escluda la ripresa lavorativa in presenza.”
Orbene, premesso che le circolari ministeriali non costituiscono fonte normativa, la circolare in questione è in palese contrasto con la previsione normativa e con gli obiettivi di tutela che si era posto il legislatore, il quale ha inteso indiscutibilmente prorogare detti termini fino al 31 dicembre 2022 indipendentemente dal sussistere o meno dello stato di emergenza. Reinterpretare la volontà del legislatore a discapito delle categorie più fragili appare non solo irrispettoso di quanti hanno lavorato a questa misura (Governo, Parlamento e parti sociali) ma anche nei confronti dei datori di lavoro/comandanti dei singoli enti che fino ad oggi hanno gestito e continuano a gestire la diffusione del virus al di là dello stato di emergenza.
Detta circolare sta ingenerando nei datori di lavoro confusione in quanto gli stessi da un lato devono ottemperare alle specifiche misure di legge emanate dal Parlamento, dall’altro si attengono alle circolari esplicative che dovrebbero limitarsi al solo perimetro applicativo e non ridefinendo le intenzioni del legislatore.
Per quanto sopra esposto si richiede un intervento urgente e diretto dell’Autorità Politica affinché venga fatta chiarezza e soprattutto garantito il diritto allo smart working continuativo sulla scia di quanto avvenuto in passato ed improvvisamente ed irragionevolmente ostacolato da Persociv che con l’ultima circolare ha peraltro abrogato la circolare prot.43347 del 30/06/2022.

FP CGIL     CISL FP     UIL PA


fonte: fpcgil.it