INL
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il Direttore
 

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
e p.c.
Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro
Alla Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione
All’INPS
Direzione centrale entrate
All’INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Al Comando generale della Guardia di Finanza
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Alla Provincia autonoma di Trento
All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo


Oggetto: vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale - funzioni di polizia giudiziaria - personale dirigenziale.

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti sul rilascio della tessera di riconoscimento di cui al decreto 14 novembre 2016 - recante “Adozione del logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo” (G.U. n. 272 del 21 novembre 2016) - al personale dirigenziale di questo Ispettorato, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dal territorio in relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate da tale personale in forza della vigente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 149/2015 e nel D.P.C.M. 23 febbraio 2016.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8578 del 29 settembre 2022, si rappresenta quanto segue.
Va anzitutto ricordato che il rilascio della tessera costituisce atto di riconoscimento delle funzioni ispettive e della connessa qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rispetto alla quale si richiama l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 secondo cui “il personale ispettivo (...), nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”.
Il “personale ispettivo” in questione è individuato, secondo il comma 1 della medesima disposizione, in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”.
Tale aspetto è fondamentale per sciogliere ogni dubbio sulla questione prospettata. Occorre infatti evidenziare che, in base ai richiamati D.Lgs. n. 149/2015 e D.P.C.M. 23 febbraio 2016, il personale dirigenziale dell’Ispettorato nazionale del lavoro riveste un ruolo assolutamente primario proprio con riferimento alle “funzioni di vigilanza”.
A titolo esemplificativo, basti pensare che al personale dirigenziale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” (art. 17, comma 4, D.P.C.M. 23 febbraio 2016) e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza (art. 16, comma 2, D.P.C.M. 23 febbraio 2016); senza contare le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali di questa Agenzia (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 149/2015).
Ciò premesso, la competente Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione provvederà, in relazione al personale dirigenziale che ne sia ancora sprovvisto, alla assegnazione della tessera di riconoscimento di cui in premessa, quale documento attestante la
qualifica rivestita ed i connessi poteri e responsabilità dettate dalla vigente normativa.
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Bruno GIORDANO