Tipologia: CPL
Data firma: 9 giugno 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia, e Associazione Provinciale Dirigenti, Quadri e Impiegati dell’Agricoltura-Confederdia, Fai-Cisl, Uila
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Bologna
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Banca ore
Art. 6 - Ferie solidali
Art. 7 - Premio di disponibilità e produttività - Welfare - Osservatori
Art. 8 - Indennità di cassa
Art. 9 - Mezzi di trasporto
Art. 10 - Casa
Art. 11 - Apprendistato

 

Art. 12 - Trasferte
Art. 13 - Cassa integrazione e maternità - congedi parentali
Art. 14 - Retribuzione
Art. 15 - Quadri - indennità mensile di funzione
Art. 16 - Riferimento al CCNL
Art. 17 - Titolo di studio
Art. 18 - Conciliazione tempi di vita e lavoro - Lavoro agile
Protocollo provinciale sul lavoro agile
Art. 19 - Esclusività di stampa - Archivio contratti
Art. 20 - Norma finale


Contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della provincia di Bologna di ratifica dell’ipotesi di accordo raggiunta il giorno 9 giugno 2022, in Bologna, presso la sede di Confagricoltura Bologna, in Villanova di Castenaso (Bo), tra Confagricoltura di Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti di Bologna, Cia - Agricoltori Emilia Centro, Cia - Agricoltori di Imola, Associazione Provinciale Dirigenti, Quadri e Impiegati dell’Agricoltura - aderente alla Confederdia, Fai-Cisl Area Metropolitana Bolognese, Uila Territoriale di Bologna, si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli; contratto territoriale, valevole per la provincia di Bologna, in applicazione della delega negoziale di cui all’art. 65 del Contratto Collettivo Nazionale Quadri ed Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021.
[…]

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo per la provincia di Bologna disciplina i rapporti di lavoro fra le imprese agricole condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese agricole definite ai sensi dell’art, 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
le aziende ad ordinamento produttivo misto;
le aziende ortofrutticole;
le aziende oleicole e i frantoi;
le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
le aziende faunistico - venatorie;
le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti ed a vocazione energetica;
le aziende di coltivazioni idroponiche;
le aziende vocate all’agricoltura sociale ed a vocazione energetica;
le aziende agrituristiche; comprese le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche, degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino;
le aziende che comunque eseguono attività di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;
le aziende gestite in forma cooperativa e consorzi di imprenditori agricoli, anche per le attività di servizio;
le aziende che eseguono in connessione, ex art. 2135 c.c., lavori di impianto e di manutenzione del verde pubblico o privato;
tutte le imprese di allevamento di ogni specie animale (ippiche, piscicole, ittiche, da pelliccia, ecc.), acquacoltura;
le aziende di agricoltura sociale;
tutte le aziende che eseguono, ex art. 2135 c.c., attività connesse oltre a quelle già enumerate.
Il presente CPL si applica altresì alle imprese florovivaistiche ed, in particolare, alle aziende vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; produttrici di piante ornamentali da serra; produttrici di fiori recisi comunque coltivati; produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Il presente CPL si applica, inoltre, alle imprese addette a lavori di creazione, sistemazione, impianto e manutenzione del verde, pubblico e privato.

Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da accordi stipulati tra le parti contraenti sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita, a semplice richiesta dell’azienda, sulla base di intese specifiche tra le parti interessate, nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Si intende applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione, senza alcuna maggiorazione. La variazione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana sarà concordata tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze e formalizzato per iscritto. La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie. Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore settimanali, è consentita a semplice richiesta dell’azienda, sulla base di intese specifiche tra le parti interessate, una ulteriore variabilità dell’orario ordinario settimanale nei limiti complessivi massimi di ulteriori 45 ore annue; si intende come sopra applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione, senza alcuna maggiorazione.
[…]

Art. 5 - Banca ore
Salvo quanto sopra previsto all’art. 4, e quanto previsto all’art. 7, è istituita, con decorrenza dal 01/01/2023, la “Banca Ore”; in caso di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo è facoltà del personale, di richiederne l’attivazione. In alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalle quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Le ore che alla data del 31 dicembre non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ora di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Art. 7 - Premio di disponibilità e produttività - Welfare - Osservatori
[…]
Resta inteso che, nel caso di applicazione parziale della flessibilità d’orario, al dipendente compete l’incremento di produttività in proporzione all’orario flessibile effettivo svolto. Tale indennità costituisce parte integrante dello stipendio. È costituito un Osservatorio provinciale, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali in forma paritetica, con il compito di verificare la corretta applicazione della norma afferente la flessibilità. Visto l’art. 7 del Verbale d’Accordo del 7 luglio 2021 le parti intendono perseguire, in via sperimentale, quanto previsto in materia di Comitato Paritetico, Welfare e Contributo Assistenza Contrattuale, anche eventualmente raccordandosi con gli istituti dalla bilateralità già prevista per gli operai agricoli, valutando l’adesione di rappresentanti della parte impiegatizia ai Comitati ed Osservatori Provinciali già istituiti.
Al riguardo le parti si impegnano ad approfondire le tematiche di cui sopra entro il 31/12/2023.
[…]

Art. 11 - Apprendistato
Si rimanda a quanto previsto dal vigente CCNL ed alle leggi nazionali e regionali in materia emanate.

Art. 16 - Riferimento al CCNL
Per quanto non previsto nel presente CPL le parti rinviano al dettato contrattuale e normativo di cui al CCNL per i Quadri e gli Impiegati sottoscritto in Roma il 7 luglio 2021 e valevole per il periodo 1° giugno 2020 - 31 dicembre 2023.

Art. 18 - Conciliazione tempi di vita e lavoro - Lavoro agile
Al fine di adottare nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, le parti convengono di approfondire le possibili discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge, riguardo alle misure di sostegno alle generosità, alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi della legge n. 104/1992. Al riguardo, sin d’ora, si conviene di adottare, visto l’art. 26 bis del vigente CCNL e valutato il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile del 07/12/2021, il protocollo provinciale di seguito riportato.

Art. 20 - Norma finale
Il presente testo compendia tutte le normative collettive di derivazione provinciali ad oggi vigenti, ed è fonte unica ed esclusiva di obbligazioni per le parti stipulanti e per le parti del rapporto di lavoro. Si intende abrogata ogni diversa pattuizione collettiva e non richiamata.