Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29539 - Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e domanda di regresso. Ricorso inammissibile


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 11/10/2022
 

Rilevato che:
Con sentenza del 10 dicembre 2015 n. 1371, la Corte d'appello di Campobasso respingeva l'appello di S. srl avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che accoglieva la domanda di regresso proposta dall'Inail nei confronti della medesima società e del suo legale rappresentante, S.A., in relazione all'infortunio occorso in data 28.8.2003 al lavoratore dipendente A.SC., per la somma erogata al lavoratore di € 12.251,68, maggiorata di rivalutazione e interessi legali, stante la riconducibilità di quanto accaduto al comportamento colpevole di parte datoriale, per non aver adottato le necessarie cautele antinfortunistiche. I resistenti si erano opposti deducendo nel merito che l'infortunio occorso allo A.SC. era derivato proprio dalla condotta negligente dello stesso lavoratore. Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che nella specie, non ricorreva alcun caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore valevole ad escludere la oggettiva responsabilità datoriale.
Per parte sua, la Corte territoriale a sostegno dei propri assunti di rigetto, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto di aderire pienamente alle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado, sulla dinamica dell'infortunio e sulle ragioni della sua totale indennizzabilità per l'esclusiva responsabilità della parte datoriale, in particolare relativamente alla mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, S.A., in proprio e quale legale rappresentante della S.A. srl ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l'Inail resiste con controricorso.
 

Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di insufficiente e/o erronea interpretazione circa i fatti rilevanti di causa e delle norme sulla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., perché il lavoratore infortunato aveva utilizzato il nastro meccanico per trasportare il calcestruzzo in maniera assolutamente incongrua.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di insufficiente e/o erronea interpretazione circa i fatti rilevanti di causa e delle norme sul cd. rischio elettivo, avendo il lavoratore infortunato dato causa all'incidente con il suo comportamento negligente (di regolazione del perno ai limiti del nastro trasportatore del calcestruzzo).
Il primo motivo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili, sia per l'esistenza di una doppia decisione "conforme", ex art. 348 ter c.p.c., che preclude l'esame in cassazione delle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello a meno che il ricorrente non dimostri che sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/14 ) sia perché i predetti motivi sollevano censure sugli accertamenti espressi dalla Corte d'appello, che sono di competenza del giudice del merito e sono incensurabili in cassazione se congruamente motivati, come nella specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido a pagare all'Inail le spese di lite che liquida nell'importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.6.2022