Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29515 - Nevrosi d'ansia da demansionamento. La malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni ma derivi dall'organizzazione del lavoro 


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 11/10/2022
 

 

Fatto



La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, negava a D.V. il diritto all'indennizzo nei confronti dell'INAIL per la nevrosi d'ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento subito.
Secondo la Corte, non poteva ravvisarsi in capo a D.V. una malattia professionale indennizzabile, poiché, in base all'art.3 d.P.R. n.1124/65, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell'art. 1 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.
Contro la sentenza, D.V. ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L'INAIL resiste con controricorso.
 

Diritto



Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.1 e 3 d.P.R. n.1124/65, degli artt.10 e 13 d. lgs. n.38/00 e annessa tabella n.181, nonché dell'art.2687 (rectius, 2697) c.c. e dei DM 14.1.2008 e 12.6.2014. La sentenza avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l'indennizzo anche per malattie non tabellate, purchè sia dimostrata la loro origine professionale.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.2697 c.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte non avrebbe considerato che, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, dai certificati medici prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, era dimostrato che la nevrosi d'ansia era stata contratta dal ricorrente in dipendenza del subito demansionamento.
Il primo motivo è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo che involge accertamenti di merito devoluti al giudice del rinvio.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell'art.13 d. lgs. n. 38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l'indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass. 5066/18). Ancora, è stato riconosciuto l'indennizzo dell'art.13 d. lgs. n.38/00 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass. 8948/20).
Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall'art.1, richiamato poi dall'art.3 d.P.R. n.1124/65, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (n.3476/94), la tutela assicurativa è da rapportare "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine". Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (v. Cass. 5066/18, cit.).
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello per gli ulteriori accertamenti di merito e per la pronuncia sulle spese del presente grado.
 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente grado.
Roma, deciso all'adunanza camerale del 8.6.22