Tipologia: CPL
Data firma: 27 giugno 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Macerata
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Sistema di formazione professionale
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Retribuzione
Art. 8 - Rimborso spese di trasporto
Art. 9 - Contratto individuale
Art. 10 - Fondi integrativi sanitario e previdenziale
Art. 11 - Rapporto di lavoro plurimo (o presso più aziende)

 

Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (o part-time)
Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 14 - Permessi
Art. 15 - Banca ore
Art. 16 - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 17 - Assicurazione responsabilità civile
Art. 18 - Stipendio per obiettivi
Art. 19 - Contributo assistenza contrattuale
Art. 20 - Riscossione dei contributi sindacali per delega
Art. 21 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Art. 22 - Condizioni di miglior favore


Contratto territoriale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della provincia di Macerata

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di giugno, presso gli uffici della Confagricoltura di Macerata, tra la Confagricoltura di Macerata; la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata; la Confederazione Italiana Agricoltori di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; e la Confederazione Italiana Dirigenti Quadri Impiegati Agricoli (Confederdia); la Fai - Cisl; la Flai - Cgil della Regione Marche; la Uila - Uil di Macerata.
In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 65 del CCNL 23.02.2017 si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del contratto
Il presente Contratto Territoriale regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole condotte in forma singola o associata e gli impiegati ed i quadri da esse dipendenti e, completa per le parti demandate, la normativa del CCNL ed ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Macerata.

Art. 3 - Relazioni sindacali
Le Associazioni Sindacali datoriali, e la Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del CPL di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore agricolo e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce:
l’importanza del confronto e l’importanza di attivare un sistema di relazioni sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall’esame delle relative tematiche e della loro evoluzione, riconfermando la centralità del contratto quale strumento regolatore, dei diritti e doveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle parti;
l’importanza di rafforzare il sistema della bilateralità per giungere alla piena funzionalità dell’Osservatorio Provinciale, già costituito presso il FIMIAV di Macerata, unico per gli impiegati e per gli operai agricoli e costituito da 6 (sei) membri (uno per ogni organizzazione firmataria del presente contratto) che si riuniranno almeno una volta l’anno;
i firmatari si impegnano a convocare l’Osservatorio per acquisire a livello territoriale intese e accordi di carattere nazionale (vedi Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo), per condividere e divulgare nel territorio normative di fondamentale rilevanza per il settore agricolo (vedi Legge 29 Ottobre 2016, n. 199 - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo);
le parti inoltre convengono, nel definire un sistema di relazioni ed informazioni volto al coinvolgimento dei lavoratori nelle problematiche attinenti il lavoro ed il suo sviluppo, della sua organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso incontri all’uopo destinati.

Art. 4 - Sistema di formazione professionale
Nel ritenere la formazione elemento strategico per consentire alle imprese agricole di essere maggiormente adeguate e competitive sul mercato, si ritiene necessaria una costante riqualificazione dei lavoratori.
Per tale ragione si ritiene l’Osservatorio Provinciale, di cui al precedente art. 3, il luogo deputato all’analisi, all’elaborazione e alla proposta di progetti in tema di formazione continua.

Art. 5 - Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 del CCNL 23.02.2017, le parti stabiliscono che eventuali distribuzioni diverse dell’orario di lavoro dovranno essere concordate, tra datore di lavoro ed impiegati, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle degli impiegati.
Tali accordi dovranno essere sottoscritti da almeno un rappresentante sindacale dei datori di lavoro e da almeno uno dei lavoratori, firmatari del presente contratto.

Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (o part-time)
[…]
Per le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli che non abbiano compiuto l’età di 13 anni, che richiedano di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il solo periodo fino al compimento del 13° anno di età del figlio, il datore di lavoro, considerate le esigenze aziendali, favorirà in ciò tali lavoratori con il ripristino del rapporto a tempo pieno al termine di detto periodo.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale, per un periodo di tempo corrispondente e una riduzione di orario non superiore al 50%.

Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Nell’ambito della bilateralità le parti concordano di promuovere l’adeguamento aziendale alle norme dettate dal D.lgs. 81/2008. Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente, quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, tale incarico non rientra nelle mansioni del lavoro subordinato. Pertanto l’eventuale compenso non rientra nello stipendio contrattuale mensile di cui all’art. 27 del CCNL per i Quadri e gli impiegati agricoli, ma in quello di rapporto di libera professione.

Art. 14 - Permessi
Oltre a quanto stabilito dall’art. 24 del CCNL del 23.02.2017, al fine di consentire un’adeguata diffusione della prevenzione in campo sanitario; vengono concesse n. 10 ore annue di, permessi retribuiti (anche frazionabili) riservate esclusivamente alla effettuazione di esami medici finalizzati alla prevenzione (oncologica, cardiovascolare, ematologia, etc.) di cui il dipendente potrà usufruire solo dietro presentazione di documentazione comprovante la pertinenza della richiesta avanzata.
Con riferimento all’art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli ed il coniuge, che in considerazione delle particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, fermo restando comunque il principio di irrinunciabilità delle ferie e dei permessi, così come previsto dal D.lgs. 66/2003.
[...]

Art. 15 - Banca ore
Fermo restando che le maggiorazioni sono erogate nel mese di competenza, in applicazione dell’art. 19 del CCNL del 04.06.2008, è costituita, dalla firma del presente contratto, la Banca delle ore nelle aziende della provincia di Macerata. È facoltà del lavoratore che effettua prestazioni di lavoro straordinario di optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle ore medesimo in una apposita banca delle ore, nella quale attingere per fruire di dette ore in altri periodi temporali.
[…]

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Territoriale, si rinvia al CCNL 07.07.2021