Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29754 - Infortunio in itinere del dirigente


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 12/10/2022
 

 

Fatto



La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva a CA. l'indennizzo dovuto dall'Inail in seguito ad un subito infortunio in itinere e condannava Unira srl, datrice di lavoro, a risarcire il danno a CA. dovuto alla mancata attivazione di polizza assicurativa contro il rischio di infortunio sul lavoro, prevista dall'art.18, co.7 del CCNL per i dirigenti delle aziende del terziario.
Riteneva la Corte che la costituzione in appello di Unira srl fosse tardiva, essendo irrilevante l'avvenuto invio alla cancelleria di una copia per posta elettronica certificata. La Unira srl andava quindi dichiarata decaduta dalla proposizione di eccezioni riconvenzionali. La Corte rilevava poi che l'infortunio era avvenuto l'ultimo giorno del rapporto di lavoro e dunque era da considerarsi in itinere, nonostante i giorni precedenti CA. non si fosse presentato al lavoro. Accertato l'inadempimento della società all'obbligo di stipula della polizza, riconosceva il relativo danno, specificando che restavano irrilevanti ulteriori risarcimenti ricevuti, di cui non era stata data la prova, e attesa anche la decadenza in cui era incorsa la Unira srl in seguito alla costituzione tardiva.
Contro la sentenza, Unira srl ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L'Inail ha presentato ricorso incidentale condizionato, per il caso in cui fosse accolto il ricorso principale volto a far accertare l'insussistenza di un infortunio in itinere.
CA. resiste con controricorso.

 

Diritto



Con il primo motivo di ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.153, co.2 c.p.c. e dell'art.16, co.7 d. I. n.179/12. La Corte avrebbe errato nel ritenere irrilevante il previo deposito in via telematica della costituzione Unira srl. La costituzione era avvenuta in termini e la società aveva ricevuto il messaggio di avvenuta consegna della comparsa costitutiva. Era la cancelleria che poi non aveva provveduto a ad accettare l'atta. In ogni caso la Corte avrebbe dovuto rimettere in termini la Unira srl.
Con il secondo motivo di ricorso principale viene denunciata omissione di un fatto decisivo ai fini del decidere. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto non fosse cessato già prima del 30.9.2009, come invece emergeva dalle prove acquisite.
Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1223 e 18 CCNL dirigenti delle aziende del terziario. La Corte avrebbe quantificato il danno parametrandolo ad una invalidità permanente parziale del 18% anziché del 6%, nonostante il consulente tecnico avesse accertato che i postumi dell'incidente erano passati dall'iniziale 18%, all'epoca della valutazione compiuta dall'Inail, al 6% alla data della visita peritale. Inoltre, dalla stessa consulenza tecnica era emerso che CA. aveva già ottenuto un risarcimento dalla compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente stradale, mentre la Corte non aveva tenuto in minimo conto tale circostanza.
Il primo motivo è manifestamente infondato per una parte, e inammissibile per altra parte.
La Corte ha motivato la sentenza precisando che a quel tempo, 8.6.2015, la "cancelleria non era abilitata all'accettazione telematica di atti".
Ai sensi dell'art.16 bis, co.9 ter d.l. n.179/1.2, conv. con mod. in I. n.221/12, il deposito telematico degli atti relativi a procedimenti civili contenziosi presso le corti d'appello è divenuto obbligatorio solo a decorrere dal 30.6.2015, quindi successivamente al deposito di cui si discute. Prima di tale dé1ta, lo stesso comma 9 ter prevede che, con uno o più decreti del Ministro di Giustizia aventi natura non regolamentare, siano individuate le corti d'appello presso le quali viene anticipata la modalità del deposito telematico.
Parte ricorrente contesta l'affermazione resa in sentenza, secondo cui la cancelleria della corte d'appello di Firenze non era abilitata a ricevere i depositi in via telematica. Produce al fine una serie di atti depositati in via telematica e accettati dalla cancelleria. La circostanza è irrilevante, in quanto l'accettazione avvenuta nei fatti non corrisponde all'obbligo giuridico della cancelleria di accettare i depositi telematici. Al fine, il ricorrente avrebbe dovuto produrre il decreto del Ministro di giustizia, emesso in applicazione del predetto comma 9 ter - atto non normativo e dunque soggetto ai normali oneri di allegazione e produzione, non valendo il principio iura novit curia - dal quale risultava che la corte d'appello di Firenze era tra quelle rispetto alle quali il deposito telematico era stato anticipato a prima del 30.6.2015.
Quanto poi alla mancata rimessione in termini, il motivo di ricorso appare inammissibile per difetto di specificità. In violazione del requisito di autosufficienza, il motivo non indica in modo dettagliato come (in quale atto o a verbale d'udienza) e quando l'istanza di rimessione in termini sarebbe stata formulata dinnanzi alla Corte d'appello e da questa non considerata. Inoltre, in mancanza della produzione del decreto ministeriale di cui si è detto, nemmeno può ritenersi essere sorto un affidamento incolpevole sul fatto che la corte d'appello di Firenze fosse abilitata a ricevere i depositi telematici, da cui solo segue la non imputabilità dell'art.153 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; ciò determina l'assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionale proposto dall'INAIL.
Parte ricorrente deduce che la Corte avrebbe omesso la considerazione di un fatto decisivo, ovvero la già intervenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data dell'infortunio. Così non è, poiché sul punto la sentenza ha ampiamente motivato, individuando gli elementi da cui trarre il proprio convincimento, ovvero: la data di cessazione del rapporto indicata nella busta paga, la comunicazione di fine rapporto di lavoro inviata al centro per l'impiego, il fatto che quel giorno CA. fosse ancora in possesso dell'auto aziendale e, verosimilmente, si stesse recando al luogo di lavoro. La valutazione delle risultanze istruttorie è contrastata dalla ricorrente, che oppone una propria lettura del materiale istruttorio acquisito. Ma la valutazione delle prove raccolte è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione, sicché rimane estranea al vizio dell'art. 360, co.1, n.5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art.116 c.p.c., atteso che la deduzione del vizio di cui all'art.360, co.l, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.20553/21).
Il terzo motivo è fondato per quanto attiene al primo profilo di censura e inammissibile quanto al secondo.
Risulta dal testo della sentenza che la consulenza tecnica ha accertato che, dopo il periodo di invalidità temporanea, l'invalidità permanente quantificata dall'Inail al 18% era scesa, al tempo dell'accertamento peritale avvenuto circa 6 anni dopo, al 6%. La Corte ha quantificato il danno parametrandolo all'invalidità accertata dall'Inail, anziché alla successiva e minore invalidità permanente accertata dal consulente tecnico; quest'ultima corrispondendo ai postumi stabilizzatisi in via definitiva.
Il danno risarcibile ai sensi dell'art.1223 c.c., è quello attuale al tempo in cui viene resa la decisione, sì che la sentenza ha violato tale norma nel momento in cui non ha commisurato il danno all'invalidità del 6%, esistente al tempo della sentenza.
Va aggiunto che l'art.18 del CCNL per i dirigenti del settore terziario parla di corresponsione di una somma - il cui succedaneo in caso di inadempimento è il danno risarcibile - parametrata "al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124". Il rinvio all'invalidità determinata secondo i criteri del d.P.R. n.1124/65, anziché secondo i criteri civilistici, non contraddice quanto fin qui detto. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte (v. Cass.9958/05, Cass.9559/06, Cass.12520/09), in sede di liquidazione dell'indennizzo dovuto dall'Inail vanno riconosciuti ai sensi dell'art.149 d. a. c.p.c anche i miglioramenti del grado di invaliditi permanente maturati nel corso del processo.
L'ulteriore argomento del motivo, ovvero che era acquisita al processo la prova di un risarcimento ottenuto da CA. e pagato dalla compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, è inammissibile. Esso verte su un fatto (l'avvenuto pagamento da parte della compagnia, negato dalla sentenza) prima che sulla violazione di una norma (art.1223 c.c. e regola della compensatio lucri cum damno), sicchè il sindacato di legittimità diviene ammissibile solo nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il motivo però non allega nulla sulla ricorrenza dei presupposti previsti da tale norma, tra cui, ad esempio, il fatto che l'avvenuto pagamento sia stato oggetto di discussione tra le parti in grado d'appello.
La sentenza va dunque cassata nei limiti in cui viene accolto il terzo motivo di ricorso, con rinvio al giudice del merito per l'accertamento dell'esatta quantificazione del danno risarcibile alla luce delle precedenti considerazioni, nonché per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.
 


La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'INAIL;
accoglie il terzo motivo di ricorso principale, cassa la sentenza nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Roma, deciso all'adunanza camerale del 8.6.22