Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29755 - Prescrizione dell'azione di regresso


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 12/10/2022
 

 

Rilevato che:
Con sentenza del 29 settembre 2015 n. 231, la Corte d'appello di Ancona respingeva l'appello principale di Socab srl e dichiarava inammissibile l'appello incidentale (adesivo al principale) di A.B.E. avverso la sentenza del tribunale di Fermo che accoglieva la domanda di regresso proposta dall'Inail nei confronti della medesima società e del suo legale rappresentante, A.B.E., in relazione alla rendita costituita in favore di D.D., dipendente della società, per l'infortunio occorsogli in data 18.1.2001, condannando la Socab srl in solido con l'A.B.E. al pagamento in favore dell'ente assicuratore della somma di € 1.148.126,29, dichiarando, altresì, la terza garante Carige tenuta a rifondere l'appellante e l'A.B.E., quali assicurati, per la condanna subita nei limiti del massimale.
A sostegno dei propri assunti di rigetto, per quanto ancora d'interesse, la Corte distrettuale ha ritenuto l'azione di regresso dell'Inail non prescritta, perché il termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale era divenuta irrevocabile, entro il quale si doveva esercitare la predetta azione di regresso, non doveva conteggiarsi dalla lettura del dispositivo della sentenza penale di inammissibilità pronunciata dalla Suprema Corte ma dal deposito delle motivazioni della sentenza medesima, come anche affermato dal primo giudice e ciò, perché l'Inail non aveva partecipato al giudizio penale e, quindi, sussisteva una situazione di reale incertezza da parte dell'ente previdenziale sia in ordine alla conoscenza tempestiva della data dell'irrevocabilità della predetta sentenza penale e sia in ordine alla valutazione del fatto da apprezzare, per dare inizio all'azione di regresso.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società Socc1b srl, in persona del legale rappresentante A.B.E. ricorre per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inail resiste con controricorso.
 

 

Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la viol1azione degli artt. 101112 e 112 del DPR n. 1124 del 1965, degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c. anche in riferimento all'art. 648 c.p.p., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva fatto decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail dal deposito della motivazione della sentenza penale di condanna del datore di lavoro per l'infortunio del proprio dipendente invece che dal giorno della pronuncia dell'ordinanza o della sentenza della Cassazione che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, dal quale è conseguito l'irrevocabilità.
Infatti, ad avviso della società ricorrente, la Corte d'appello si era erroneamente basata sull'interpretazione giurisprudenziale del distinto termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per fatto illecito, ex art. 2947 C.c., mentre l'Inail fin dal 2007 (con l'art. 2 della legge n. 123 del 2007, che prevede l'onere gravante sul Pubblico ministero d'informare l'Inail quando esercita l'azione penale per i reati commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e poi con l'art. 61 del d. lgs 81 del 2008} era in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale potendo, quindi, seguire l'iter del processo penale e l'esito della sentenza, senza attendere il deposito dei motivi, altrimenti si sarebbe rimesso alla discrezionali t à dell'Istituto la decorrenza di un termine, quello di prescrizione dell'azione di regresso, che verrebbe fatto dipendere dalla sua maggiore o minore diligenza riferita all'attività d'informazione sullo stato del processo.
Il motivo è fondato.
A mente dell'art. 112  u.c.: "Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile".
Mentre, a mente dell'art. 648 c.p.p. secondo comma: "Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiarai inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
Anche secondo l'interpretazione giurisprudenziale, nel caso di instaurazione del processo penale è pacifico che il "dies a quo" del termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso da parte dell'ente assicuratore, vada individuato nella irrevocabilità della sentenza penale, che nel caso di ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., coincide con la pronuncia dell'ordinanzc1 o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. n. 4225/16, per il caso di sentenza resa in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta prescrizione).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 - c.p.c., rigettato l'originaria domanda di regressa dell'Inail.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero processo a seguito dell'alterno esito della causa nei gradi di merito rispetto al giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.6.22.