Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CPL
Data firma: 12 settembre 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Ravenna
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Assunzione a tempo indeterminato e a termine
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Classificazione del personale e categorie
Art. 6 - Orario di Lavoro
Art. 7 - Aumenti degli stipendi contrattuali
Art. 8 - Indennità di cassa
Art. 9 - Mezzi di trasporto
Art. 10 - Permessi
Art. 11 - Ferie solidali

 

Art. 12 - Welfare contrattuale provinciale e bilateralità
Art. 13 - Tutela per donne vittime di violenza di genere
Art. 14 - Congedi parentali
Art. 15 - Tutela della salute
Art. 16 - Fondo per la sicurezza
Art. 17 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Protocollo provinciale sul lavoro agile
Art. 18 - Riferimento al CCNL
Art. 20 - Esclusività di stampa - Archivio contratti
Stipendi in vigore dal 1° ottobre 2022 a seguito del rinnovo del contratto provinciale di lavoro
Dichiarazione a verbale


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CPL quadri e impiegati agricoli della provincia di Ravenna

Il giorno 12 settembre 2022 in Ravenna, tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli; contratto territoriale, valevole per la provincia di Ravenna, in applicazione della delega negoziale di cui all’art. 65 del Contratto Collettivo Nazionale del 7 luglio 2021.

Premessa
L’agricoltura della Provincia di Ravenna è in continua evoluzione e, pur avendo attraversato un periodo di difficoltà provocato dalle gelate degli ultimi anni, sta investendo per preservare la continuità delle imprese e i livelli occupazionali. Prova ne è che nell’ ultimo biennio solo nel settore frutticolo per la difesa attiva, le imprese hanno installato circa 200 impianti per contrastare le gelate. Questo sforzo è volto a preservare le coltivazioni e ha come effetto il mantenimento dell’occupazione in agricoltura e quindi una diffusione del reddito. Il tema importante in questa fase è quello dei costi produttivi che, causa le tensioni internazionali, sta incidendo in modo rilevante. La maggiorazione di costi, non compensati da aumenti di prezzo del prodotto, sta incidendo in modo sostanziale sulla economicità delle produzioni provinciali con effetti su tutti i comparti produttivi. Gli effetti delle mutazioni climatiche, sommate ai costi dei mezzi tecnici e dei necessari investimenti ha provocato di fatto una riduzione del 20 per cento della marginalità delle imprese che ciononostante stanno continuando a garantire assunzioni e continuazione delle imprese agricole. L’obbiettivo principale in uno scenario di difficoltà è prioritariamente il mantenimento dei livelli occupazionali e il contenimento dei costi variabili, fra cui è ovviamente inseribile la manodopera, valutando la produttività delle diverse figure professionali inserite nel ciclo del lavoro.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo per la provincia di Ravenna disciplina i rapporti di lavoro fra le imprese agricole condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese agricole definite ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
le aziende ad ordinamento produttivo misto;
le aziende ortofrutticole;
le aziende sementiere per riproduzione del seme le aziende a prevalenza seminative
le aziende oleicole e i frantoi;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole; le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura; le aziende faunistico - venatorie;
le aziende agrituristiche;
le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
le aziende di coltivazioni idroponiche;
le aziende agricole a vocazione energetica;
le aziende vocate all’agricoltura sociale.
Il presente CPL si applica anche alle imprese florovivaistiche ed, in particolare, alle aziende vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; produttrici di piante ornamentali da serra; produttrici di fiori recisi comunque coltivati; produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali e orticole. Il presente CPL si applica, inoltre, alle imprese addette a lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico e privato.

Art. 3 - Assunzione a tempo indeterminato e a termine
Le parti si riportano integralmente a quanto disposto dall’art. 8 del CCNL 7 luglio 2021. L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e salvo diversamente stabilito delle parti, si intende a tempo indeterminato. […]

Art. 6 - Orario di Lavoro
Come previsto dall’art. 19 del CCNL dal 1º agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e potrà essere distribuito nel seguente modo:
8 ore giornaliere per 4 giorni, 7 ore per 1 giorno per un totale di 39 ore settimanali.
7 ore giornaliere per 5 giorni, 4 ore il sesto giorno per un totale di 39 ore settimanali.
Banca ore
Per tutto il personale dipendente di cui all’art. 4 del presente CPL, sarà istituita la “Banca ore” come segue. Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta. Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Art. 12 - Welfare contrattuale provinciale e bilateralità
Le parti convengono che un corretto sistema di relazioni sindacali sia fondato sul riconoscimento dei ruoli di rappresentanza delle parti stipulanti e nell’impegno reciproco per la promozione dei valori del lavoro e della dignità della persona nei luoghi di lavoro.
Le parti, nel riportarsi in via analogica a quanto stabilito all’art. 63 del CCNL 7 luglio 2021, condividendo la necessità di promuovere la definizione di sistemi di bilateralità e di welfare contrattuale nonché alla luce della necessità di dare corpo alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, anche tenuto conto dell’accoro 18 dicembre 1996 (allegato D al CCNL), si impegnano e si adopereranno a definire forme di partecipazione della componente impiegatizia nell’ambito degli osservatori e dei comitati già costituiti ed operanti a livello provinciale per il personale avente qualifica operaia, mediante accordi specifici da definirsi, con l’apporto di tutte le componenti sindacali e datoriali provinciali, entro il 31 dicembre 2022. In tale sede potranno essere previste contribuzioni specifiche a sostegno della bilateralità e del welfare.

Art. 13 - Tutela per donne vittime di violenza di genere
Le parti dichiarano di recepire l’accordo quadro, stipulato a livello nazionale il 19 giugno 2018, riportandosi integralmente al contento programmatico e normativo ivi definito.
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 24 del D.lgs. 80/2015, si conviene di riconoscere alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, oltre al periodo di congedo retribuito di tre mesi, ulteriori 18 mesi di garanzia del mantenimento del posto di lavoro, mediante concessione, a richiesta della dipendente interessata e previa presentazione di idonea documentazione, di un periodo di aspettativa non retribuita da utilizzarsi anche in modo non consecutivo, purché nell’ambito di un lasso temporale non superiore a 36 mesi dall’inserimento nel percorso di protezione.
A titolo sperimentale e nell’ambito delle politiche di Welfare contrattuale e della bilateralità in via di definizione, sulla base di quanto previsto all’art. 11 del presente CPL, si prevede, con effetto dal 1° gennaio 2023, il riconoscimento alla dipendente inserita nel percorso di protezione di un periodo, in aggiunta a quanto già previsto per legge e per contratto nazionale, di un congedo retribuito di quattro mesi (per 26 giornate lavorative mensili) congedo fruibile anche con modalità frazionabili purché nell’ambito di un lasso temporale non superiore a 36 mesi dall’inserimento nel percorso di protezione; in caso di fruizione del congedo di cui si tratta si ridurrà conseguentemente il periodo di garanzia del mantenimento del posto di lavoro previsto al comma che precede. Nell’ambito delle politiche di welfare e della bilateralità saranno definite le modalità di rimborso del costo del predetto congedo retribuito alla parte datrice.

Art. 14 - Congedi parentali
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
[…]

Art. 15 - Tutela della salute
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti.
Fermo quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, la RSU o RSA i delegati o in mancanza le rappresentanze sindacali territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto, possono promuovere, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori. L’azienda favorirà ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori, nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/08, art. 15, comma 2.
A partire dal 1º aprile 2006, all’impiegato agricolo, che svolge le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene riconosciuta un’indennità economica di € 15,00 per dodici mensilità. Al fine di sostenere le politiche contrattuali della sicurezza, nelle more della definizione delle regole partecipative previste all’art. 11, le parti convengono di integrare la composizione dell’Osservatorio previsto ex art. 5 CPL operai agricoli, inserendo un componente in rappresentanza della parte impiegatizia, con regolamento successivo, da definire nell’ambito dell’Osservatorio, saranno definite le modalità di individuazione della predetta figura; analogamente si procederà per il Comitato Paritetico; in ordine alle problematiche afferenti il lavoro impiegatizio si procederà mediante incontri dedicati.

Art. 16 - Fondo per la sicurezza
Le aziende agricole, a partire dal 1º aprile 2006, verseranno un contributo di € 18 annui per ogni impiegato agricolo. Il contributo sarà riproporzionato ai mesi di effettivo lavoro e sulla percentuale del part-time. Il versamento dovrà essere effettuato alla fine dell’anno ad un fondo costituito presso il FIMAV di Ravenna.

Art. 17 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Visto l’art. 26 bis del CCNL le parti convengono di adottare il presente schema per la fruizione del lavoro agile, mediante la definizione del seguente Protocollo provinciale sul lavoro agile

Art. 18 - Riferimento al CCNL
Per quanto non previsto nel presente CPL le parti rinviano al dettato contrattuale e normativo di cui al CCNL per i Quadri e gli Impiegati sottoscritto il Roma il 7 luglio 2021 e valevole per il periodo 1º giugno 2020 - 31 dicembre 2023.

Omissis