Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 16 novembre 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Sondrio
Fonte: confederdia.it

Sommario:

 

Premessa
1) Decorrenza e durata
2) Rapporti di lavoro a tempo parziale
3) Banca ore
4) Anzianità
5) Formazione continua

 

6) Salute e sicurezza
7) Aumenti salariali nel biennio economico 2018 – 2019
8) Indennità di Cassa
9) Condizioni di miglior favore
10) Esclusività di stampa


Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della provincia di Sondrio

Premessa
Il vigente CCNL per i quadri e impiegati agricoli, rinnovato il 23 febbraio 2017, ha confermato l’articolazione contrattuale su due livelli, nazionale e territoriale. La contrattazione territoriale svolge funzioni di rinnovo e recupero biennale della parte economica (2018 – 2019).
Alla contrattazione territoriale è affidato inoltre il compito di prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività legati all’andamento del settore.
Oltre a quella “economica”, alla contrattazione territoriale sono demandate anche le parti normative quelle previste dall’art. 66 del CCNL del 19 Novembre 2012 e tutto quello che le parti riterranno importante rispetto alla realtà dell’agricoltura in provincia di Sondrio.

2) Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si richiede per i quadri e impiegati in servizio a tempo parziale presso più siti della stessa azienda che i tempi di percorrenza da un sito all’altro siano considerati a tutti gli effetti come periodo di lavoro.
Come previsto dall’art. 11 del CCNL del 19 Novembre 2012, compatibilmente con le esigenze aziendali, si chiede la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, con figli conviventi di età non superiore a tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

3) Banca ore
Fermo restando che il ricorso all’istituto della Banca Ore è una scelta volontaria del dipendente, che l’utilizzo dei riposi compensativi deve invece avvenire compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, si concorda quanto segue:
la quota massima di trasformazione dello straordinario in Banca ore con riposo compensativo è di 2 ore giornaliere / 12 settimanali
le ore accantonate in Banca Ore non fruite entro il 31 Dicembre dello stesso anno saranno remunerate nella busta paga dello stesso mese. La cessazione del rapporto di lavoro fa sorgere il diritto alla monetizzazione delle stesse.
il computo delle ore straordinarie sarà calcolato su quelle eccedenti le 169 ore mensili.

6) Salute e sicurezza
Il settore agricolo è ancora oggi uno fra quelli interessati da infortuni sul lavoro, le parti dovranno attivare/presidiare tutte le iniziative formative utili e finalizzate a contrastare tali fenomeni.

Sondrio, 16/11/2018