ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “INAIL MOLISE”), con sede in Campobasso, Via Insorti d’Ungheria, n. 70 (***), nella persona del Direttore Regionale Molise Dott. Rocco Mario Del Nero, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Molise-Sede Locale Campobasso

e

Il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise (di seguito denominato “Dipartimento A.A.A. - UNIMOL”) con sede legale e domicilio fiscale a Campobasso, via De Sanctis (***), nella persona del Rettore, Prof. Luca Brunese, domiciliato per la sua carica presso l’Università;
in seguito indicate come “le Parti”
 

PREMESSO

• che i recenti dati statistici sugli infortuni sul lavoro in campo agricolo pongono la nostra Regione ai primi posti in Italia come numero di incidenti mortali e che pertanto si ravvisa la necessità di predisporre delle attività di ricerca, formazione e divulgazione nel campo della salute e sicurezza sul lavoro da rivolgere agli operatori del settore;
• che le due istituzioni presentano interessi comuni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo della Regione Molise;
• che il D. Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL MOLISE, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
• che il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza e promozione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che le Parti condividono gli obiettivi della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli con particolare riferimento all’aspetto della prevenzione e della formazione dei lavoratori contro gli infortuni e le tecnopatie, nonché della tutela della prevenzione dei lavoratori stessi;
• che il DiAAA svolge attività di ricerca e formazione in settori quali agrario, alimentare, ambientale e forestale, in stretto contatto con il territorio e le sue realtà industriali e non;
 

CONSIDERATO

• che sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso il miglioramento tecnico e scientifico dei processi produttivi in campo agricolo, nonché lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
• che il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro;
• che le parti, per la realizzazione dei propri obiettivi, hanno il comune interesse a instaurare rapporti di collaborazione utili a sostenere le attività di prevenzione attraverso la formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza;
• che il Dipartimento A.A.A.-UNIMOL considera la cultura della sicurezza come patrimonio fondamentale degli studenti sin dalla loro iniziale formazione;
 

RITENUTO CHE

• in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo di collaborazione, la sinergia tra l’Inail Molise e il Dipartimento A.A.A.-UNIMOL che hanno deliberato l’adesione, costituiscono una modalità funzionale per un’efficace azione preventiva in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro in campo agricolo;
• le Parti, con il presente Accordo di collaborazione, ritengono utile ed opportuno sistematizzare le relazioni per un’efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;
Tutto ciò premesso
 

L’INAIL - DIREZIONE REGIONALE MOLISE-SEDE LOCALE CAMPOBASSO E IL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI -UNIMOL-
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto della collaborazione

Le Parti, con il presente Accordo di collaborazione, intendono sviluppare la più ampia collaborazione attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione (organizzazione di seminari, giornate informative, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni), anche in collaborazione e con il coinvolgimento di altri Enti o strutture operanti sul territorio nella specifica materia.
 

Articolo 2
Finalità della collaborazione

Al fine di realizzare un’efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca, l’INAIL concorre alla realizzazione dei compiti istituzionali del Dipartimento. Le Parti, in attuazione degli obiettivi istituzionali indicati in premessa, si impegnano a promuovere approfondimenti, sviluppare studi e ricerche volte anche a diffondere la cultura della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per un’efficace azione di prevenzione e conseguente riduzione del fenomeno infortunistico e tecno-pratico in agricoltura.
 

Articolo 3
Modalità di attuazione

Le Parti, per perseguire le finalità di cui all’art. 2, concordano di organizzare attività di ricerca, eventi, convegni e seminari sui temi della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuando specifici settori produttivi e relativi piani di intervento.
 

Articolo 4
Tavolo tecnico di coordinamento

Per l’implementazione delle attività utili al raggiungimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è istituito presso l’INAIL MOLISE -UOT di Campobasso- un tavolo tecnico che individuerà di volta in volta le attività necessarie per il perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Accordo di collaborazione. I componenti del predetto tavolo saranno individuati, in virtù della materia di competenza, dalle singole parti in numero non inferiore a due unità (un titolare e un supplente).
 

Articolo 5
Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere, con il consenso delle parti, adeguato a sopravvenute esigenze o formalmente prorogato alla scadenza.

 

Articolo 6
Dati personali

Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
 

Articolo 7
Registrazione

Il presente Accordo di collaborazione è redatto in due copie in originale.
Ogni firmatario si farà carico degli adempimenti fiscali e della registrazione in caso d’uso, in base alla vigente normativa in materia.
 

Letto, firmato e sottoscritto con firma digitale.
Campobasso, 12 ottobre 2022