Tipologia: Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali
Data firma: 26 aprile 2022
Parti: Unimpresa, Unimpresa Industria e Confail
Fonte: cnel.it

Sommario:


Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali

Il giorno 26 aprile in Roma presso la sede di Unimpresa sita in Roma alla via Pietro Cavallini 24, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa Industria- Federazione nazionale delle industrie e imprese, con sede legale in Roma alla via Nomentana, 873 […] e Confail Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro con sede legale in Milano Viale Abruzzi n. 38 […], è stato stipulato il seguente protocollo.

Premessa
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli, esprimono l'essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.
Le parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore nelle relazioni sindacali che hanno il compito di determinare le condizioni confacenti agli obiettivi generali dell'economia perseguendo l'incremento dei redditi di impresa e lavoro attraverso la spinta alla competitività, all'innovazione, alla flessibilità produttiva, alla definizione dei contenuti collettivi nel rapporto di lavoro ed alla promozione di servizi a favore dei lavoratori.
Per la verifica del corretto funzionamento delle regole qui definite, le parti costituiscono a livello interconfederale un Comitato paritetico quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo costante anche con l'obiettivo di fornire, in una logica di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli, secondo quanto stabilito con apposito regolamento che forma parte integrante del presente accordo.
Alla luce del nuovo statuto di Unimpresa approvato dall'assemblea nazionale nella seduta del 25 marzo 2022 nel quale si configura l'estensione associativa anche alle imprese di grandi dimensioni di tipo industriale, così come individuate dalle norme della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal governo italiano nel decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005,
Tutto ciò premesso le parti concordano

Art. 1 - Gli assetti della contrattazione collettiva
In coerenza con gli obiettivi individuati in Premessa le parti confermano un modello di assetti contrattuali che prevede:
- un livello nazionale, di contrattazione interconfederale e un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica; - un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori delle industrie e imprese con vigenza triennale.
Ciascuno dei livelli sopra indicati ha competenza sulle materie indicate dal presente accordo. Tutti i livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. In particolare, i livelli di categoria concorrono, nel loro insieme, a garantire al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di II livello, ove questo sia stato definito tra le Parti. In particolare, la mancata applicazione delle tutele della bilateralità costituisce un grave inadempimento contrattuale ed un inaccettabile fenomeno di dumping contrattuale e di concorrenza sleale e ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia associato o meno ad alcuna delle Organizzazioni stipulanti il CCNL o il contratto di II livello.

Art. 2 - La contrattazione nazionale interconfederale
Alla contrattazione nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche industriali e contrattuali e di definire le forme di rappresentanza, i compiti e la struttura del sistema della bilateralità nonché i relativi strumenti operativi di carattere nazionale.
In particolare, il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per le materie relative ai diritti sindacali, alla rappresentanza/rappresentatività, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva e per tutte le materie che hanno rilevanza di carattere generale ed intercategoriale.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Art. 3 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha le seguenti caratteristiche:
• Durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
• La funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
• Ha il compito di trattare a titolo esclusivo le seguenti materie: diritti sindacali,
inquadramento, attuazione degli accordi interconfederali nazionali in materia di bilateralità, salario contrattuale nazionale ed altre materie ad esso espressamente rinviate dalla legislazione e/o dal livello nazionale confederale.
A tal fine, il salario regolato dal contratto nazionale sarà determinato fra le Parti sulla base di opportuni criteri guida ed indicatori.
Nel quadro dello sviluppo della partecipazione, i CCNL stabiliranno opportuni strumenti e sedi di verifica e di monitoraggio al fine di poter disporre, in tempi adeguati, di elementi oggettivi e condivisi di valutazione rispetto all'andamento delle retribuzioni, in relazione alle variabili economiche e sociali dei singoli contesti settoriali.
Il contratto nazionale di categoria può, inoltre, disciplinare, anche in via sperimentale, forme e strumenti di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Art. 4 - Il secondo livello di contrattazione
La titolarità contrattuale del livello di contrattazione spetta alle Organizzazioni regionali e/o provinciali di categoria. Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti, il secondo livello di contrattazione può regolare modificando, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
In sede provinciale e/o regionale, fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale, è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche aziendali, diverse da quelle territoriali.
La contrattazione di II livello avrà il compito di individuare parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a cui legare specifici elementi retributivi di produttività del lavoro anche in applicazione della normativa di legge sulla detassazione e sulla decontribuzione. In questo quadro potranno essere promosse, anche in forma sperimentale, forme di partecipazione e/o coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
I contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata correlata alla durata del CCNL e, di norma, decorrono a metà della durata stessa dei CCNL.

Art. 5 - Procedura e tempi di svolgimento delle contrattazioni
Al livello nazionale interconfederale saranno stabilite specifiche procedure finalizzate al rinnovo, rispettivamente, dei CCNL e del II livello nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
• Evitare l'eccessivo prolungamento delle trattative sindacali attraverso una tempistica certa delle fasi di rinnovo;
• Prevedere periodi di tregua sindacale;
• Prevedere un sistema sanzionatorio certo e cogente in caso di inosservanza delle regole.

Art. 6 - Razionalizzazione del numero dei contratti collettivi nazionali di Lavoro di categoria.
Le parti confermano l'interesse a proseguire nell'attività di verifica per il semplificare ovvero razionalizzare la contrattazione collettiva per pervenire alle seguenti macroaree contrattuali:
• Manifatturiero;
• Costruzioni;
• Commercio;
• Trasporti;
• Turismo;
• Sanità;
• Servizi;
• Altro.
Per ognuna delle aree di cui sopra dovrà essere verificato lo specifico interesse reso esplicito dalle Associazioni/Federazioni di Categoria titolari dei rispettivi contratti nazionali. A tal fine, la costituita Commissione paritetica composta da Unimpresa Industria e Confail, articolata per singole aree contrattuali, è finalizzata a procedere ad una proposta per ravvio del nuovo ciclo di rinnovo dei CCNL che avverrà sulla base del nuovo assetto industriale delle aree contrattuali come sopra definite.

Art. 7 - Bilateralità
È opportuno spingere e sviluppare una ulteriore crescita della bilateralità in tutte le sue forme.
In tale contesto, si conferma l'indirizzo volto a rafforzare e migliorare il sistema bilaterale già esistente in particolare sulle seguenti aree tematiche:
• Salute e sicurezza sul lavoro;
• Sanità integrativa;
• Welfare integrativo;
• Formazione continua;
• Certificazione dei contratti.

Letto confermato e sottoscritto.
Roma, 26 aprile 2022