Cassazione Penale, Sez. 4, 24 ottobre 2022, n. 40074 - Transito del treno durante il sopralluogo in vista dei lavori di risanamento della massicciata e responsabilità del Capo Tronco FS


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 18/10/2022
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Messina, in data 8 ottobre 2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 16 giugno 2020, ha assolto A.B. dal delitto di lesioni personali colpose (con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) in danno di S.L., parte civile costituita, revocando le statuizioni civili emesse in primo grado a carico del predetto imputato in solido con il responsabile civile RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana).
Tanto in relazione ad un incidente occorso sulla tratta ferroviaria Santo Stefano di Camastra - Tusa (segnatamente al km. 91 della linea ferroviaria Palermo - Messina), in occasione del quale il S.L. riportava le lesioni meglio descritte in atti mentre lo stesso, dipendente FS, partecipava a un sopralluogo in vista dei lavori di risanamento della massicciata lungo la predetta tratta unitamente a personale della RFI e della Globalfer; allo stesso sopralluogo prendeva parte anche il A.B., che ricopriva l'incarico di Capo Tronco FS di Cefalù. Durante il predetto sopralluogo, secondo la ricostruzione che era stata accolta dal Tribunale di Patti in base a un passo del PSC relativo alle attività preliminari e complementari alla cantierizzazione (par. 1.4), doveva essere interrotto il traffico ferroviario; tuttavia tale interruzione non era stata disposta e, quando dalla tratta transitava il Treno regionale 12758 (a una velocità sicuramente elevata e compresa, a seconda delle versioni, fra gli 80 e i 100 kmh), il S.L. - che nel frattempo si era allontanato dagli altri partecipanti al sopralluogo -, pur non venendo urtato dal convoglio, subiva gli effetti aerodinamici del treno in transito e cadeva a terra, producendosi le lesioni di cui in atti.
Mentre secondo la tesi accolta dal Tribunale l'incidente era dovuto - oltreché all'imprudenza del S.L. - a un comportamento omissivo del A.B., soggetto tenuto a disporre l'interruzione del traffico ferroviario durante il sopralluogo, la Corte di merito, sulla base di una diversa lettura delle prescrizioni rivenienti dal PSC, ha escluso che il divieto di transito dei treni valesse anche per sopralluoghi del tipo di quello in esecuzione il giorno dell'incidente: secondo i giudici dell'appello, l'interruzione del traffico ferroviario andava disposta unicamente per le attività immediatamente preliminari alla cantierizzazione (ossia ai tempi accessori necessari alla movimentazione delle macchine in linea e all'esecuzione delle attività di cantiere, di completamento e di verifica delle condizioni necessarie alla riattivazione); in sostanza, nelle attività preparatorie (tra le quali doveva intendersi compreso anche il sopralluogo durante il quale avvenne il sinistro), doveva prevedersi unicamente l'attività di liberazione dei binari su avvistamento, consistente nell'assunzione - da parte di alcuni dei partecipanti - del compito di monitorare la linea per avvistare gli eventuali treni in arrivo, così da avvertire gli altri soggetti impegnati nel sopralluogo del sopraggiungere dei treni stessi, così da mettersi in sicurezza a una distanza di sicurezza (pari ad almeno mt. 1,50 dalla rotaia più vicina). Su tali premesse, la Corte di merito ha ritenuto che il comportamento assunto dal S.L. nell'occorso fosse qualificabile come abnorme, sotto due distinti profili: in primo luogo, il S.L. si era allontanato dal gruppo degli altri partecipanti al sopralluogo, ponendosi così per sua scelta in condizioni di impossibilità di ricevere gli avvisi relativi al sopraggiungere dei treni in transito; in secondo luogo, egli si era posizionato sul lato monte della linea ferroviaria, il quale, rispetto al lato mare, aveva spazi assai più ristretti di distanza rispetto al binario, anche per la presenza di un muro di contenimento. Il comportamento tenuto dalla persona offesa veniva pertanto reputato idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuita al A.B. e l'evento lesivo a carico del S.L., con conseguente assoluzione dell'imputato e revoca delle statuizioni civili adottate in primo grado.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre, ai soli fini civili, la parte civile S.L., con atto comprensivo di una premessa riassuntiva assai ampia (nella quale viene dettagliatamente illustrata la vicenda processuale) e articolato in due motivi.
2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale con riferimento alla decisione della Corte zanclea di disattendere la doglianza tesa ad ottenere l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal responsabile civile RFI S.p.A. avverso la sentenza di primo grado: ripercorrendo i principi generali in ordine alle nozioni di "capi" e "punti" della sentenza da impugnare, come necessario punto di partenza per delimitare l'oggetto dell'appello, il ricorrente evidenzia come l'istituto dell'appello incidentale si caratterizzi, in base alla giurisprudenza, per essere limitato ai capi e ai punti su cui si incentra l'appello principale e per avere una funzione antagonista rispetto a quest'ultimo: funzione antagonista che l'appello del responsabile civile non aveva nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che esso aveva un contenuto meramente adesivo all'appello principale proposto dall'imputato. Sotto altro profilo, il deducente insiste per l'annullabilità del capo della sentenza che ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale della RFI S.p.A. evidenziando che, stante l'autonomia delle statuizioni · civili rispetto a quelle penali (che colloca  la pronuncia sull'azione civile tra i capi autonomi della sentenza), le decisioni sui capi civili sono suscettibili di passare in giudicato ove non siano soggetto di specifica impugnazione; e che, poiché l'inammissibilità dell'appello é questione rilevabile d'ufficio, non era consentito alla Corte di merito revocare le statuizioni civili atteso che l'appello principale dell'imputato doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui chiedeva la revoca delle statuizioni civili disposte in primo grado, e che pertanto l'appello incidentale del responsabile civile era affetto da inammissibilità "derivata".
2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza d'appello in relazione al fatto che la sentenza impugnata non si é confrontata con le relazioni redatte dai consulenti tecnici del P.M. (ing. Risitano), della parte civile (ing. Cannarozzo) e della Globa/fer (ing. Torre); dal percorso argomentativo delle suddette consulenze tecniche si ricava che, alla luce sia del PSC che del POS, nonché delle disposizioni operative di dettaglio per le visite ordinarie del settore TE (Trazione Elettrica), cui apparteneva il S.L., le attività preliminari alla cantierizzazione (fra le quali rientrava la visita del 30 agosto 2012) dovevano svolgersi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria, o comunque solo negli intervalli in cui la linea ferroviaria non era percorsa da convogli; per tali ragioni, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la scelta del A.B. di procedere con la protezione ad avvistamento e avviso non era appropriata, anche perché il gruppo TE doveva necessariamente procedere spostandosi, alternativamente, dal lato mare al lato monte, attraversando di continuo i binari per potersi avvicinare ai pali della trazione elettrica (situati sul lato monte) così da poter segnalare, con attrezzature idonee alla misurazione della linea di contatto, i punti da rimuovere prima della cantierizzazione. Conseguentemente, non risponde a verità che lo spostamento del S.L. rispetto agli altri partecipanti al sopralluogo fosse affetto da abnormità, essendo esso legato alle mansioni di verifica della trazione elettrica che gli erano state affidate; sotto altro profilo, il A.B. dispose adottarsi la procedura di protezione mediante avviso e avvistamento, del tutto inidonea all'assolvimento di quelle mansioni; e per di più lo stesso A.B., sebbene avvertito telefonicamente dell'arrivo del convoglio, non si preoccupò di verificare che i partecipanti al sopralluogo fossero tutti in posizione di sicurezza, né avvertì telefonicamente il S.L., come pure avrebbe potuto e dovuto.

3. Il responsabile civile RFI S.p.A. ha fatto pervenire memoria in cui chiede che il ricorso della parte civile venga dichiarato inammissibile; dal canto suo il difensore dell'imputato A.B. ha fatto pervenire memoria di replica al ricorso, chiedendo che lo st esso · venga dichiarato inammissibile, ovvero rigettato; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha

concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in relazione al secondo motivo e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rigetto nel resto.
 

Diritto



1. Il ricorso é fondato in ambedue i motivi.
1.1. Quanto al primo, con il quale il ricorrente contesta il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal responsabile civile, é ben vero che la giurisprudenza di legittimità ha collegato la declaratoria di inammissibilità dell'appello del responsabile civile al caso in cui l'imputato, limitandosi ad impugnare la pronuncia di colpevolezza, non abbia appellato anche i capi della sentenza riguardanti l'azione civile, atteso che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi ( cfr. Sez. 4, Sentenza n. 20066 del 10/03/2016, Casa Di Cura Villa Giose Sri e altro, Rv. 267063); di tal che, avendo nel caso di specie l'imputato proposto appello anche contro i capi civili della sentenza di primo grado, non vi sarebbe nella specie alcuna carenza in punto di connessione essenziale dei capi attinti dall'appello incidentale rispetto a quelli, riferiti alle statuizioni civili, proposti con l'appello principale.
Tuttavia, come pure chiarito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (a partire dal § 7.1 della richiamata sentenza n. 20066/2016, citata testualmente nel ricorso in esame), «lo scopo dell'appello incidentale é stato così individuato in una funzione antagonista rispetto all'appello principale, e la sua " ratio " nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul "thema decidendum" devoluto al giudice della impugnazione. Con la conseguenza che solo sui capi ed i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi un completo confronto paritario tra le parti processuali» . La natura necessariamente antagonistica dell'appello incidentale rispetto a quello principale é affermata ( o é ricavabile), del resto, in più pronunzie (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7340 del 21/01/2015, Asisani, Rv. 262442; Sez. 6, Sentenza n. 14818 del 11/12/2013, dep. 2014, Del Gaudio e altro, Rv. 259443; Sez. 1, Sentenza n. 978 del 08/11/2011, Andreoletti, Rv. 251676). Al riguardo, la Corte di merito non risulta essersi confrontata con il dato, certamente di notevole rilievo, sollevato con l'eccezione di inammissibilità e costituito dalla qualificabilità dell'appello incidentale del responsabile civile come adesivo rispetto all'appello principale dell'imputato.
1.2. Anche il secondo motivo é fondato. Nel suo percorso argomentativo la Corte di merito, pur dopo avere sommariamente richiamato le dichiarazioni rese dai consulenti del P.M. e della parte civile, ha nondimeno ritenuto di fornire una propria lettura del P.S.C. e del P.O.S . in ordine alla sussistenza o meno, nell'occorso, di condizioni che avrebbero imposto l'esecuzione del sopralluogo in assenza di transito di treni sulla tratta interessata: transito che, secondo i giudici dell'appello, non era necessario impedire, dovendosi ritenere che esso andava impedito unicamente per le attività immediatamente preliminari alla cantierizzazione, tra le quali non rientrava quella del sopralluogo in corso di esecuzione il giorno dell'incidente. Tale assunto, alla luce dei dati testuali provenienti dalle relazioni dei consulenti tecnici ing. Risitano e ing. Cannarozzo, é smentito non solo sul piano valutativo, ma anche sulla base degli elementi ricavabili dalle disposizioni operative di dettaglio applicabili per i sopralluoghi dell'unità TE, in base ai quali le verifiche affidate al S.L. comportavano necessariamente che costui si spostasse continuamente dal lato mare (più sicuro) al lato monte (più pericoloso, ove si trovavano molti tra i pali della trazione elettrica che il S.L. doveva controllare, e sul quale peraltro avvenne l'incidente); proprio per la particolare tipologia di queste operazioni doveva invece escludersi, diversamente da quanto opinato dalla Corte distrettuale, che fosse idonea la protezione ad avvistamento e avviso, che era stata invece attuata nell'occorso. Peraltro, osserva correttamente il ricorrente sulla scorta dei dati forniti dagli ingegneri Risitano e Cannarozzo, simili operazioni potevano essere eseguite non solo nei periodi di interruzione del traffico ferroviario, ma anche negli intervalli di tempo fra un transito e l'altro. Di tali elementi la Corte di merito non ha tenuto alcun conto, così come ha trascurato il dato, di fondamentale importanza, che il S.L., ben lungi dall'allontanarsi senza motivo dagli altri soggetti impegnati nel sopralluogo, era invece tenuto a spostarsi continuamente per eseguire i controlli a lui affidati sulla linea TE, in particolare a ridosso dei pali ubicati sul lato monte. In tal modo risultano centrate anche le censure del ricorrente all'assunto secondo il quale il comportamento del S.L. sarebbe stato caratterizzato da abnormità.
Del pari, appaiono fondate anche le contestazioni del ricorrente alla tesi sostenuta nella sentenza impugnata in ordine all'assenza di responsabilità in capo al A.B., nella sua qualità di capo tronco: costui - che era il soggetto tenuto ad assicurare la protezione del personale durante l'esecuzione del sopralluogo - non solo scelse, in termini del tutto inadeguati alle operazioni in corso, di procedere adottando la procedura di avvistamento e avviso, affidata a comunicazioni telefoniche o a voce; ma, negli istanti che precedettero l'incidente, benché avvisato telefonicamente del sopraggiungere del treno regionale, omise ogni verifica circa il fatto che gli altri operatori si trovassero in posizione di sicurezza e, come da lui stesso confermato, omise di informare telefonicamente il S.L. dell'arrivo del treno.

Ne discende che la sentenza impugnata, non confrontandosi adeguatamente nei predetti aspetti con elementi di fondamentale rilievo contenuti nel materiale probatorio acquisito durante il giudizio, si presenta manifestamente lacunosa e carente sul piano logico; in tal modo, essa non fornisce una motivazione rafforzata della decisione assolutoria a fronte di quella di condanna emessa in primo grado, omettendo di dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (da ultimo, per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio c. Vollero, Rv. 281404).

2. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va pure demandata la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2022.