Protocollo di legalità
"SISTEMA MOSE”
VENEZIA, 17 GIUGNO 2022
 

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, nella persona del Prefetto Dr. Vittorio Zappalorto
L’Amministrazione concedente della concessione, nella persona del Capo Dipartimento per le Opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche, le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dr. Ilaria Bramezza
Il Commissario Straordinario per il Mose, nella persona dell'Arch. Elisabetta Spitz
I) Consorzio Venezia Nuova, in qualità di concessionario, nella persona del Commissario Liquidatore Dr. Massimo Miani
Il Presidente di Confindustria per la Provincia di Venezia, nella persona del Dr. Vincenzo Marinese
 

PREMESSO

che tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 04.10.1991 la Convenzione rep. 7191 ed i successivi atti aggiuntivi;
che la citata Convenzione rep. 7191/91 ha ad oggetto la regolamentazione generale volta a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra l'Amministrazione Concedente ed il Consorzio Venezia Nuova, per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984, n. 798 ad essa allegato. Piano richiamato nell'art. 3 della Legge 139/92;
che la Convenzione rep. 7191/91 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati, per lotti - ovvero stralci funzionali - da avviare in funzione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti Attuativi della richiamata Convenzione Generale;
che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, il sistema di regolazione delle maree da eseguirsi alle tre bocche di porto (c.d. "Sistema MOSE”), il cui progetto di massima è stato approvato con D.P. n. 14324 del 24.5.1993 e, altresì, positivamente valutato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riunito in Assemblea Generale, con voti n.540/89-625/89 del 15.03.1990, n. 48 del 18.10.1994 e n. 19 del 26.2.1999,
che il "Sistema MOSE", che costituisce pertanto un sottoinsieme del Piano Generale degli Interventi allegato sub. lett. C alla citata Convenzione Generale, è stato inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche, da attuare in base alla legge n. 443/2001, approvato con delibera CIPE del 21.12.2001 n. 121 (Codice Unico di Progetto - CUP D51B020000S0001);
che il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed il Consorzio Venezia Nuova, in data 4 settembre 2015, con atto aggiuntivo rep. n. 8694 hanno adottato il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto "Sistema Mose", in attuazione della delibera del CIPE 15/2015;
che tale Protocollo operativo viene considerato parte integrante del presente Protocollo di legalità;
che in data 12.10.1991 è stato stipulato il contratto rep n.7191 tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto. Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, con sede legale in 30122 - Venezia, Castello 2737/F, per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, del Piano Generale degli Interventi, di cui fanno parte lavori del Modulo Sperimentale Elettromeccanico, c.d. Mo.S.E.;
che in data 30.03.2017, rep. n. 8746 è stato sottoscritto il sesto atto aggiuntivo alla citata Convenzione, approvato con DP n. 830 del 12.10.2017 e registrato alla Corte dei conti in data 25.10.2017;
che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Venezia, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Venezia;
che il Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l’altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
che Kart. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 2016, n. 50 e ss.mm.ii., prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del Monitoraggio finanziario;
che il CIPE in materia di Monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2015;
che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per l’Amministrazione concedente e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo di legalità,
che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56, è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
che con la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'attività amministrativa e la gestione D.M n. 3 del 10 gennaio 2022, sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2022 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
che con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2021 registrato dalla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 - RI fog. 2087 è stata nominata Capo Dipartimento per le opere pubbliche le risorse umane e strumentali ora Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali la Dott.ssa Ilaria Bramezza;
che le competenze del Dipartimento sono attribuite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 ed inoltre spettano al Dipartimento nelle materie di competenza, i procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità [di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alia realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del presente Protocollo;
che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito ''C.C.A.S.G.O."), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito "C.C.A.S.I.I.P."), ha approvato, in data 13 aprile 2015, uno Schema-tipo Protocollo di legalità, che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla delibera C.I.P.E, n. 58/2011;
che il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed il Consorzio Venezia Nuova, in data 26 aprile 2018 hanno sottoscritto con la Prefettura di Venezia il Protocollo di legalità "Sistema Mose”;
che il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 ha introdotto nel d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) la nuova disposizione di cui all'art. 83-bis (Protocolli di legalità);
che, con delibera n. 62 del 26 novembre 2020, il C.I.P.E ha approvato l'aggiornamento dei protocolli-tipo, a seguito delle innovazioni normative che hanno interessato il d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici e il d.lgs. 159/2011 in materia di prevenzione ai tentativi di infiltrazione maliosa;
che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l’altro, l’alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico;
che, alla data odierna, la realizzazione del Mo.S.E. si attesta già ad una percentuale di avanzamento pari a circa il 95%, e che, pertanto, il presente protocollo non può che riguardare le attività e i lavori in corso di affidamento nonché quelli futuri, compresi quelli ricadenti nella fase di avviamento. Tale fase, infatti, pur tuttora in attesa di finanziamento, è già stata contrattualmente affidata al Consorzio Venezia Nuova. Poiché tale attività non produce aggio per il Concessionario, gli oneri in questione fanno capo al quadro economico dell'opera approvato dal Comitato, e non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato;
che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;
 

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:
 

Articolo 1
DEFINIZIONI

1. Devono intendersi per:
a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
b) Prefetture: la Prefetture di Venezia che sottoscrive il Protocollo;
c) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli arti. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", adottato con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s. m. i.;
d) Opera: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra l'Amministrazione concedente ed il Concessionario;
e) Amministrazione concedente: il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in S. Polo 19 - Rialto, 30125- Venezia;
f) Concessionario: Consorzio Venezia Nuova, con sede legale in 30122 - Venezia, Castello 2737/F;
g) Interferenza; manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera perii quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
h) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Concessionario;
i) Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall’affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Concessionario o un affidatario, se formalmente autorizzato dal Concessionario, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
j) Contratto/! di Affidamento: Contratto/i (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato/i tra il Concessionario e l'Affidatario per l’esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'opera;
k) Subcontraente/i: l'avente causa dell’Affidatario ovvero del Concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
l) Subcontratto/i: qualsiasi Contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera;
m) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell'Opera, Sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre agli appaltatori, anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate e tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza Funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie sub contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 ed eventuali ulteriori delibere adottate ai sensi dell’art. 36 dei decreto-legge n.90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;
n) Contratto: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto;
o) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
p) Banca Dati Antimafia: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e seguenti del Codice Antimafia-
 

Art. 2
VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.
 

Articolo 3
CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, l'Amministrazione Concedente garantisce verso gli organi deputati ai controlli antimafia, secondo le modalità previste dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011, il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalie disposizioni del Protocollo,
2. Il Concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti, e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire all'Ammi distrazione Concedente i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera; si prevede altresì la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c„ o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8, paragrafo 13, lett. c). Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie dì cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti da sottoscrivere, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese, le cooperative consorziate - e a qualsiasi variazione della configurazione sociale risulti dalla modificazione di detti assetti per tutta la durata del Protocollo.
5. La trasmissione al Concessionario dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale, in tutte le sue forme, deve essere eseguita dall’impresa interessata nel termine di venti giorni dalla già menzionata intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 8.
 

Articolo 4
AMBITO D’APPLICAZIONE

1. li presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere j) e I), comma 1), dell'articolo 1, afferenti alla progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale a adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dal Concessionario, dall’affidatario dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
4. L'Amministrazione Concedente, in collaborazione con il Concessionario, l’affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, L'Amministrazione Concedente ne dà immediata comunicazione alla Prefettura di Venezia e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.
 

Articolo 5
VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art 91 del Codice Antimafia, viene soddisfatto con riguardo ai soggetti menzionati all’art. 85 dello stesso Codice attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ed è esteso a tutti i soggetti, in ogni forma giuridica assunta, appartenenti alla Filiera delle Imprese - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate • scaturenti dal Concessionario (ivi compresi lo stesso Concessionario , il gestore delle interferenze e la filiera delle imprese da esso scaturenti). Il già menzionato regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
a. fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate];
b. servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
c. somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale dì consumo di pronto reperimento nel limite di € 9 000 (novemila) IVA inclusa, complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il C.C.A.S.I.LP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l’obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 8, l’obbligo di richiesta d’informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, commi 52 e ss. della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (white list), ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del Contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA, la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall’art. 92 del Codice Antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della B.D.N.A. si applica l’art. 99 bis, comma 2 bis del Codice antimafia.
6. L'Amministrazione Concedente, il Concessionario qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all’amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all’autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera,
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all’Amministrazione Concedente e al Concessionario e se presente al gestore dell'interferenza ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art 8, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l’eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
8. L’Amministrazione Concedente, il Concessionario, l’affidatario, il gestore delle interferenze e tutti gli altri operatori della filiera - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - verificano ciascuno per quanto di propria competenza che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuale successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario, l’affidatario e lutti gli altri operatori della filiera, - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - ciascuno per quanto di competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione, comunicando entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva alla Prefettura l'applicazione della causa risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dal Concessionario, dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche all'Amministrazione Concedente. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca dati" entro due giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione dei contratti vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di ogni forma di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo. L'Amministrazione Concedente o, in caso di delega, il Concessionario procede all'immediata annotazione della estromissione dell’impresa e della risoluzione del Contratto nell’Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 8
11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell’interferenza o del subcontraente avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula o di autorizzazione, dì cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, dì cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca dell'autorizzazione al sub contratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo relativo al contratto. Stessa penale si applica al Concessionario qualora inadempiente rispetto ai medesimi obblighi di cui al periodo precedente.
14. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
15. 1 soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente comma, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopra citata nozione di filiera dell’opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASILP.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9,10,11,12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.
 

Articolo 6
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario si impegnano ad inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
a) Clausola n. 1. «il soggetto aggiudicatone, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera, - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate • si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 de! c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art, 317 del c.p, o dall'art. 319 quater, c. 1, c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1 c.p.».
b) Clausola n. 2. «il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espresso, di cui all'art 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o del dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2, c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.».
2. Gli stessi obblighi di comunicazione nei confronti dell'Amministrazione Concedente e di avvalimelo della clausola rescissoria espressa, di cui alle clausole a) e b) del precedente comma si applicano anche al Concessionario qualora ne ricorrano i presupposti e assumono cogenza dalla sottoscrizione del Protocollo.
3. Le stesse clausole con le modifiche del caso sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'art. 3, comma 2.
4. Il Concessionario in collaborazione con l'affidatario e, se presente il gestore dell’interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti subcontratti afferenti l'opera;
5. Nei casi di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1, l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione Concedente ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. A tal fine, la Prefettura di Venezia, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante ovvero da parte dell'impresa dante causa delia volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa aggiudicatala alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 dei 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.
7. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, dell'autorizzazione al subcontratto.
 

Articolo 7
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE DI NATURA MAFIOSA

1. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario si impegnano ad inserire in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art.1456 c.c.:
a) Clausola n. 1.
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'AG. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione appaltante.".
b) Clausola n. 2.
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, l'Amministrazione Concedente e il Concessionario in data ....., e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionarono ivi previsto ".
2. Quanto previsto dalle clausole a) e b), del precedente comma, si applica anche al Concessionario qualora ne ricorrano i presupposti e assumono cogenza dalla sottoscrizione del Protocollo.
3. Le stesse clausole con le modifiche del caso sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell’interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'art. 4, comma 2.
4. Il Concessionario in collaborazione con l'affidatario e, se presente il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti subcontratti afferenti all'opera;
5. L'Amministrazione Concedente, il Concessionario, il gestore dell’interferenza e il subcontraente si impegnano, altresì, per quanto di rispettiva competenza, a prevedere e a verificare l'inserimento o il riferimento nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere di quanto segue:
a) l’obbligo per il Concessionario, il gestore dell'interferenza e per tutti gli operatori economici della Filiera- ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l'obbligo per il Concessionario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo dai subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
c) l'obbligo per il Concessionario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione , da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia, di cui all'art, 84 del Codice Antimafia relativa al Cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per il Concessionario e il gestore dell'interferenze di inviare alla Stazione appaltante tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativo al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;
d) l'obbligo per il Concessionario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco del lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa, attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI”) - solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
6. Il mancato inserimento da parte di Concessionario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c., con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto sia al soggetto dante causa sia al soggetto avente causa. Qualora l'inadempienza sia imputabile al Concessionario, ad esso si applica una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto contestato.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionato con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art, 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. c), da parte del Concessionario e del gestore dell'interferenza viene sanzionato con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con la revoca dell’autorizzazione del subcontratto.
9. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. d), da parte del Concessionario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti, viene sanzionata con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione del subcontratto.
10. Il Concessionario, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano attuati.
11. In caso in cui concessionario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all’adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari alio 0,1% dell’importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
12. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera I] del medesimo art. 80.
 

Articolo 8
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Al fine dell’attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell’opera.
2. La banca-dati deve garantire:
a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MG0), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del D.L. n. 90/2014;
c) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario sono responsabili della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantiscono, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del (lusso di dati. Gli stessi soggetti provvedono all’acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario s'impegnano a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l’accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. L’Amministrazione Concedente può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati al Concessionario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega dell'Amministrazione Concedente deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura, In capo al Concessionario è attribuita la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore del l'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi all' Amministrazione Concedente, anche per il tramite del Concessionario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell’accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura. Detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni;
a) "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
b) "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 9
8. L’“Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 5, commi 3, 7 e
9. riporta i seguenti dati:
a) anagrafica dell'impresa o dell’operatore economico;
b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all’articolo 85 del Codice antimafia;
c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
d) importo del contratto al momento dell’affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 11;
e) luogo di esecuzione della prestazione;
f) data iniziale e data finale prevista del contratto;
g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
h) coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del “conto dedicato" all'opera;
i) gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm. ii;
j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
k) annotazioni relative a qualsiasi forma giuridica risultante dalle modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
9. L’obbligo di trasmissione verso il Concessionario dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro due giorni lavorativi dall'evento.
10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate, - nonché il Concessionario e il gestore dell’interferenza. La comunicazione dell’intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati all'Amministrazione Concedente deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite del Concessionario e del gestore dell’interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il Concessionario, l'affidatario e, se presente, il gestore dell’interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. 1 nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura di competenza, al DIPE e al SASGO.
13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente, ivi incluso il Concessionario:
a} in sede di primo accertamento, l’applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 

Articolo 9
SETTIMANALE DI CANTIERE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere” dei lavori. La gestione del Piano è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Concedente, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego della manodopera, l’Amministrazione Concedente, anche in collaborazione con il Concessionario e, se presente con il gestore dell’interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza del Concessionario e del gestore dell'interferenza che vi attendono ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Concedente e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi interforze. Ai fini del Presente Protocollo, Il Concessionario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del Cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca dati di cui al precedente articolo 8, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
3. 11 Concessionario e il gestore dell’interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano" nonché della compilazione e dell’inserimento in banca dati del "Settimanale di cantiere”. I nominativi sono trasmessi alla Prefettura di competenza e al Concessionario. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di raccolta e di immissione dei dati nella banca dati.
4. Il "Settimanale di cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca dati entro le ore 18 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste di tutti gli operatori economici - ivi comprese anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - (lo stesso Concessionario, in caso di esecuzione diretta, l'affidatario, il subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti”, che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi del Concessionario, dell'affidatario, del sub affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere sempre nella settimana di riferimento;
b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire ed inserire nella sezione dedicata alla banca dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l’obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l’impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compreso il Concessionario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente'’ le informazioni necessarie alle compilazioni del "settimanale" nelle forme e nei tempi del precedente comma.
6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 4, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
a) I dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
b) I dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
c) Le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all’art, 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l’inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione comporta per il soggetto inosservante:
a) In sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all’ 1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
b) In sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5000 (cinquemila/00), e con la formale diffida all’Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
c) In sede di ulteriore accertamento l'applicazione di una penale del 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5000(cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
8. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura di Venezia per:
a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
9. Per le finalità di cui al comma precedente il Gruppo Interforze fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
a) calendarizzare incontri periodici tra il referente dì cantiere e il coordinatore dei Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall’affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
10. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, il Concessionario, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza che:
a] Il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b] La bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto di materiali, secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della legge n. 136/2010.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell’esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione de! contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
12. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione maliosa, il Concessionario ai sensi dell'art. 1 e 2 del decreto interministeriale 21 marzo 2017, assicura verifiche in cantiere sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto. Eventuali criticità sono segnalate ai gruppi interforze per gli aspetti di interesse.
13. Violazioni multiple riscontrate durante il medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) del comma 11. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al comma 11 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionarono previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.
 

Art. 10
RAPPORTI IN CORSO E ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all’articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, - ivi incluse anche le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che il Concessionario, il gestore dell’interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. f titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed è attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI □ alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all’interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.
 

Articolo 11
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate ed applicate dall'Amministrazione Concedente direttamente nei confronti del Concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi l'Amministrazione Concedente, ovvero il Concessionario qualora diversamente concordato, ne dà comunicazione alla Prefettura.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla Amministrazione Concedente ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del Codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Amministrazione Concedente e da questa accantonati nel quadro economico dell’intervento. L’Amministrazione Concedente potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell’opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura, sentito il CCASIIP. La destinazione delle eventuali quote residue verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all’art. 36 del d.l, 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionarono del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione Concedente e, ove ne ricorra il caso, del Concessionario, dell'affidatario, del gestore dell’ interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per effetto dell’art. 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Concessionario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
 

Art. 12
MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, AI FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dì realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL di categoria preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento dì massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, i rappresentanti del Concessionario, nonché i rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. il tavolo di cui al comma 2, anche al fine dì non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del CCASGO e del CCASIIP, il "tavolo" è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n, 81/2008, come richiesto dall'art. 9.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l’infrastruttura siano già presenti opere rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi", il “tavolo” di cui al comma 2 sarà unico.
6. Per le finalità di cui sopra il "Referente di cantiere” deve trasmettere settimanalmente alle Casse edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del Cantiere” che contenga le indicazioni delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto ai dati già inseriti.
7. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 9, comma 7.
 

Articolo 13
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

L'Amministrazione Concedente provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P., ogni volta che ne ravvisi l’esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.
 

Articolo 14
DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2.11 Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura di Venezia inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. L'Amministrazione Concedente invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura di Venezia e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura competente.
 

Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI

I riferimenti normativi contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Venezia, 17 giugno 2022 Letto, approvato e sottoscritto