Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 24 ottobre 2022, n. 40064 - Responsabilità del committente per mancata verifica di idoneità della ditta scelta per i lavori. Annullamento con rinvio per valutare l'incidenza della condotta nell'eziologia dell'evento


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/05/2022
 

 

Fatto




1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.M. per essere il reato allo stesso ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, E.A., da liquidarsi in separato giudizio, condannando altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa.

2. Il C.M. è stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose gravi perché, nella sua qualità di committente dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via OMISSIS,.in Torre Mondovì, cagionava, per colpa generica ed inosservanza dell'art. 3, comma 8, d. lgs. 494/96 e dell'art. 16 d.P.R. 164/56, lesioni personali a E.A., dipendente della ditta individuale A. A. di A. A., coimputato non ricorrente. Secondo l'ipotesi accusatoria, il C.M. affidava i lavori all'anzidetta ditta senza averne preventivamente verificato l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire, senza richiedere una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e senza chiedere un certificato di regolarità contributiva alla ditta suddetta. Accadeva che il lavoratore, nell'effettuare lavori di rimozione di assi di armatura sul bordo esterno del balconcino - posto ad un'altezza da terra di circa 10 metri-, senza che fosse stata predisposta alcuna opera provvisionale idonea ad evitare pericoli di caduta delle persone o alcuna idonea imbracatura di sicurezza, perdeva l'equilibrio, cadendo nel vuoto (in data 28 marzo 2007).

3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che solleva due motivi di ricorso, con entrambi i quali deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 40, 43, 590 cod. pen. in riferimento all'art. 3, comma 7, d. lgs. 494/1996, nonché mancanza di motivazione. Nel primo motivo, si osserva che il C.M. aveva rispettato le prescrizioni formali richieste dalla legge e contestate nel capo di imputazione. L'imputato sapeva, per conoscenza ed esperienza diretta, che in realtà l'impresa si occupava di ogni attività in campo edile ed in quella impresa egli aveva sempre riposto massima fiducia. Con la seconda censura, si contesta che il C.M. rivestisse una posizione di garanzia, e, comunque, la Corte di appello non avrebbe verificato "in concreto" l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, considerato altresì che il C.M. mai si è ingerito nei lavori in questione.

4. Il Procuratore generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Diritto
 



1. Il ricorso, volto ad incidere sulle statuizioni civili dell'impugnata sentenza, è fondato e merita di essere accolto.

2. Si è già detto dei profili di colpa contestati nel capo di imputazione, riguardanti, sostanzialmente, la mancata verifica della idoneità della ditta prescelta ad eseguire i lavori oggetto del contratto.
La responsabilità dell'imputato è stata invece ricollegata - come chiaramente emerge dalle argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito - alla sua posizione di garanzia inerente allo status di committente del C.M., anche in eventuale concorso con il geometra B.N. (rimasto estraneo al processo), incaricato
della progettazione e della direzione di fatto dei lavori (art.2 d.lgs.n.494/96). Si è affermato che l'imputato poteva avvedersi della pericolosissima condizione in cui versava il cantiere, sia per aver egli stesso dichiarato di essersi recato sul posto, sia per aver affidato già in passato - quale amministratore di condomini - altri incarichi alla ditta A., benchè non idonea, atteso che non aveva approntato alcun dispositivo di sicurezza, collettiva, generale ed individuale, teso a prevenire il rischio di caduta dei lavoratori dall'alto, dispositivi che, peraltro, doveva possedere anche un'impresa che svolge lavori di tinteggiatura di edifici, in quanto sempre connotati dal rischio di caduta.
I profili di colpa in contestazione non sono stati posti in correlazione eziologica con l'evento, non avendo la Corte territoriale risposto al motivo di gravame riguardante tali addebiti, né analizzato in alcun modo la doglianza dell'appellante che aveva dedotto che, all'esito dell'istruttoria, era stata raggiunta la prova documentale degli avvenuti adempimenti alle prescrizioni di legge da parte del C.M..

3. Quanto alla ritenuta posizione di garanzia correlata alla qualifica di committente, i Giudici di appello hanno omesso di valutare le considerazioni sviluppate dalla difesa in altro motivo di gravame, laddove era stata dedotta la mancata concreta ingerenza dell'imputato nella conduzione del cantiere, sia per la distanza chilometrica rilevante tra l'immobile oggetto di ristrutturazione e la sua abitazione, sia per la nomina del direttore dei lavori, peraltro modesti, che aveva assicurato la sua costante presenza sul posto.

Carente dunque, sotto il profilo del supporto motivazionale, l'affermazione che il C.M. "poteva avvedersi delle pericolosissime condizioni in cui versava il cantiere".
Si ricorda sul punto (Sez .4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv.281497 - 02) che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
La sentenza impugnata, si ripete, non ha esaminato questo aspetto della condotta colposa.
Si è ancora ritenuto - con interpretazione da cui questo Collegio non si discosta (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante Francesca, Rv.278435) - che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento).
Anche tale analisi appare, nella specie, del tutto omessa.

4. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche sulle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 18 maggio 2022