Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2022, n. 31513 - Rendita da inabilità


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 25/10/2022
 

 

Fatto

che, con sentenza depositata il 31.3.2016, la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che i postumi dell'infortunio occorso ad A.P. in data 16.11.2000, valutati unitariamente a quelli del successivo infortunio del 30.3.2010, comportavano una inabilità lavorativa generica del 60% dal 14.11.2011 e del 62% dall'8.1.2014, e ha condannato per l'effetto l'INAIL a corrispondergli la relativa rendita;
che avverso tale pronuncia A.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l'INAIL ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch'esso basato su di un motivo;
 

 

Diritto

che, con l'unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia "violazione ed errata applicazione di norme di diritto e, in connessione eziologica, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia" (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione) per avere i giudici merito fissato in modo non condivisibile l'invalidità da lui patita a causa dell'epilessia, errando a suo dire sia nell'applicazione della formula riduzionistica, sia nell'omessa considerazione di altro precedente infortunio alla mano sinistra e del peggioramento della lesione cerebrale, nonché più in generale nella valutazione dei certificati medici prodotti;
che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INAIL lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, d.lgs. n. 38/2000, e del d.m. 12.7.2000, nonché falsa applicazione dell'art. 74, T.U. n. 1124/1965, per avere i giudici territoriali valutato i postumi conseguenti agli infortuni in termini di inabilità lavorativa generica, invece che di danno biologico; che il ricorso principale è palesemente inammissibile, atteso che - in disparte il pur decisivo rilievo di difetto di specificità e autosufficienza con cui i fatti sono stati allegati alle pagg. 2-6 del ricorso - pretenderebbe di ottenere da questa Corte di cassazione un riesame delle risultanze istruttorie sulla scorta delle quali giudici territoriali, aderendo alle conclusioni peritali, hanno ritenuto di quantificare nella misura anzidetta l'incidenza dell'epilessia e delle altre malattie lamentate dall'odierno ricorrente, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità a fronte di un dissenso meramente diagnostico;
che il ricorso incidentale è, viceversa, fondato, atteso che i giudici territoriali, benché entrambi gli infortuni si siano verificati nell'imperio del d.lgs. n. 38/2000, che commisura le prestazioni alla menomazione dell'integrità psicofisica (c.d. danno biologico), hanno erroneamente parametrato la provvidenza all'inabilità permanente parziale di cui all'art. 74, T.U. n. 1124/1965;
che - diversamente da quanto asserito da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. - non rileva in contrario la sentenza n. 63 del 2021, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionalmente dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lgs. n. 38/2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6, atteso che tale pronuncia concerne fattispecie in cui gli eventi protetti si siano verificati in parte sotto il vecchio regime e in parte sotto il nuovo, ciò che nella specie non è pacificamente accaduto, ricadendo entrambi gli infortuni nell'imperio del d.lgs. n. 38/2000;
che, pertanto, il ricorso incidentale va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarato inammissibile il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.6.2022.