Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2022, n. 31512 - Rendita da ipoacusia bilaterale. Necessaria l'allegazione e la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 25/10/2022
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 5.6.2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di V.R. volta a conseguire la rendita che assumeva spettargli in relazione alla ipoacusia bilaterale già valutata dall'INAIL in sede amministrativa in misura pari al 4%;
che la Corte, in particolare, ha ritenuto che correttamente il primo giudice aveva reputato non compiutamente allegate né provate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in riferimento alla quale era stata denunciata la tecnopatia;
che avverso tale pronuncia V.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 comma 3° c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito confermato la sentenza di prime cure nonostante che l'INAIL, nel costituirsi in quel giudizio, non avesse negato il carattere professionale dell'ipoacusia denunciata ma solo la sussistenza di una i.p.p. idonea a guadagnare la prestazione richiesta, di talché l'oggetto del giudizio doveva reputarsi circoscritto alla revisione per aggravamento di una malattia professionale;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per ultrapetizione ex artt. 99, 112 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 416 comma 3° c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'oggetto del contendere concernesse lo stesso fatto costitutivo della tecnopatia, ancorché la specifica contestazione dell'INAIL avesse riguardato soltanto i suoi postumi indennizzabili;
che, con il terzo motivo, le censure dei due anzidetti motivi sono riproposte sub specie di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi;
che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione dell'intima connessione delle censure;
che, al riguardo, va premesso che l'esistenza di una malattia professionale, pur costituendo un fatto ai fini della regola processuale della decisione in base all'onere probatorio, va accertata con l'ausilio della scienza medica ed è pertanto dotata di una forte componente valutativa, che sottrae l'allegazione della sua esistenza al principio di non contestazione ( così Cass. n. 5299 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 19181 del 2016, 30744 del 2017, 21460 del 2019 e 6172 del 2020, che ha ribadito che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti);
che è stato altresì precisato che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali, restando all'uopo irrilevante quanto eventualmente dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio (così Cass. n. 2174 del 2021);
che, applicando i suesposti principi alla fattispecie per cui è causa, balza evidente l'infondatezza delle censure rivolte all'impugnata sentenza, specie ove si consideri che, essendosi conclusa la fase amministrativa senza alcuna costituzione di rendita e/o riconoscimento d'indennizzo, a fortiori il presente giudizio doveva avere ad oggetto l'allegazione e la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza delle cui condizioni è stata accertata dai giudici territoriali;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.6.2022.