Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2022, n. 31478 - Presunta esposizione ad amianto in ambiente scolastico, mesotelioma pleurico e domanda di rendita ai superstiti: nessun rischio qualificato


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 25/10/2022
 

Fatto


che, con sentenza depositata 1'8.3.2016, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di L.R. volta a conseguire la rendita ai superstiti ex art. 85, T.U. n. 1124/1965, l'assegno funerario e l'assegno mensile ex artt. 7-8, I. n. 251/1982, che assumeva essergli dovuti in conseguenza del decesso della di lui coniuge M.DB. a causa di mesotelioma pleurico, contratto per asserita pregressa esposizione ad amianto nell'ambiente scolastico in cui prestava servizio;
che avverso tale pronuncia L.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 144 ss., T.U. n. 1124/1965, in relazione al d.P.R. n. 336/1994 (tabella all. 4 al T.U. n. 1124/1965), per non avere la Corte di merito ritenuto che egli avesse provato che la sua dante causa era stata esposta all'amianto nello svolgimento della sua attività lavorativa;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non aver considerato che la prova dell'avvenuta esposizione ad amianto (specie tenendo conto che non esiste un mesotelioma pleurico dose­ correlato) era ricavabile dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360
n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);
che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l'accertamento di fatto in esito al quale i giudici territoriali hanno ritenuto che il compendio probatorio raccolto non consentisse di affermare che l'ambiente lavorativo dove ha prestato servizio la dante causa dell'odierno ricorrente implicasse un'esposizione a concentrazioni di fibre di amianto tale da determinare un rischio qualificato;
che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile; che del pari inammissibile è il secondo motivo, non essendo possibile dedurre in sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la pronuncia del primo giudice (art. 348-ter, ult. co., c.p.c.);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
f Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.6.2022.