Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2022, n. 31511 - Malattia artrosica e aggravamento. Insussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia professionale


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 25/10/2022
 

 

Fatto


che, con sentenza depositata il 4.11.2015, la Corte d'appello di Catania, decidendo a seguito di rinvio da Cass. n. 18704 del 2011, ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, la domanda proseguita dagli eredi di P.C. e volta ad accertare il carattere professionale della malattia artrosica da cui era affetto il de cuius onde ottenere l'aggravamento della rendita di cui godeva in vita;
che avverso tale pronuncia gli eredi di P.C. nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p. per avere i giudici di merito ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica disposta in sede di giudizio di rinvio a firma dei dott. Leanza e Mauceri, che l'artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali, da cui era affetto il de cuius, costituisse infermità primitiva e indipendente dal rischio professionale, ben correlata con l'età del loro dante causa;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p., dell'art. 149 att. c.p.c. e degli artt. 137 e 3, T.U. n. 1124/1965, per non avere i giudici territoriali condiviso la relazione di consulenza tecnica parimenti disposta nel giudizio di rinvio a firma della dott.ssa Morabito, che aveva invece positivamente riscontrato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia artrosica da cui era affetto;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di nullità della sentenza e del procedimento per non avere i giudici di merito motivato sulle ragioni per le quali avevano reputato di condividere il giudizio della CTU a firma dei dott. Leanza e Mauceri e non invece quella a firma della dott.ssa Morabito; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure;
che, al riguardo, va premesso che è affatto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito (così, tra le numerose, Cass. nn. 5375 del 2013, 22707 del 2010, 11789 del 2005);
che, nella specie, giudici di merito, recependo le conclusioni del collegio peritale nominato in sede di rinvio, hanno accertato che l'artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali costituisse infermità primitiva e indipendente dal rischio espositivo di carattere professionale, affatto compatibile con l'età del de cuius (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che, risultando coerente tale affermazione con il principio di diritto secondo cui, trovando in materia diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p. circa l'equivalenza delle condizioni, secondo la quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge va esclusa allorché possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (così, tra le numerose, Cass. n. 6105 del 2015), balza evidente che le critiche contenute nel ricorso, ancorché paludate dal riferimento a violazioni di legge sostanziale e processuale, mirano piuttosto a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'insussistenza in concreto del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia professionale da lui denunciata;
che, con specifico riguardo al terzo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per non avere i giudici di merito motivato sulle ragioni per le quali avevano reputato di condividere il giudizio della CTU a firma dei dott. Leanza e Mauceri e non invece quella a firma della dott.ssa Morabito, va qui ribadito che è denunciabile per cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e non già - come si pretenderebbe nella specie - mediante il confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi, tra le quali, da ult., Cass. n. 7090 del 2022);
che, sotto tale profilo, non appare condivisibile quanto affermato da Cass. n. 19372 del 2021, secondo la quale, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice, che intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non potrebbe limitarsi ad una adesione acritica a quest'ultima, ma dovrebbe espressamente giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente (e salvo ovviamente che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione), atteso che tale principio - come risulta dal richiamo pedissequo della motivazione a Cass. nn. 3787 del 2001, 13940 del 2006, 23063 del 2009, 5148 del 2011 e 19572 del 2013 - risulta elaborato in epoca anteriore alla modifica apportata all'art. 360 n. 5 c.p.c. dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv . con I. n. 134/2012), ossia in un tempo in cui era possibile denunciare per cassazione anche la semplice "insufficienza" della motivazione, ciò che invece adesso non è più possibile (così espressamente Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.);
che, pertanto, deve adesso ritenersi che, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ossia qualora l'omessa considerazione dell'altra relazione peritale si sia tradotta nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (arg. ancora ex Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.6.2022.