Ministero dell'interno
Decreto 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
G.U. 26 ottobre 2022, n. 251

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica, tra le altre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 316/12 del 14 novembre 2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983, recante «Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 23 luglio 1983, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2007 recante "Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, UNI CEN TS 1187, EN 13501-1, EN 13501-5 recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, trasposte nelle corrispondenti norme UNI;
Considerata la necessità di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d'incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011;
Considerata, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, la necessità di prendere in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio;
Considerata la necessità di rimodulazione delle categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt'oggi previste dall'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonchè dei materiali e manufatti innovativi;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 274054 del 14 settembre 2022;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Scopo). - 1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.
2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.».
 

Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

1. Il punto 2.6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:
«2.6 - Marchio di conformità.
Indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:
denominazione o altro segno distintivo del produttore;
denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10;
anno di produzione;
classe di reazione al fuoco;
estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 10.
Il produttore non può individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l'omologazione o per la certificazione ai sensi dell'art. 10.».
2. Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«La campionatura testimone può essere eliminata dopo tre anni dal rilascio della certificazione di prova.».
 

Art. 3
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«L'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.».
 

Art. 4
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«L'aggiornamento dei riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.».
 

Art. 5
Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

L'art.o 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione). - 1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati:
a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
b) materiali già in opera;
c) materiali per usi specifici;
d) materiali per usi limitati nel tempo;
e) materiali di limitata produzione.
2. La validità della certificazione rilasciata ai sensi del presente articolo, lettere a), b) e c), decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da costruzione.
3. Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8, punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in opera di cui alla lettera b), una scheda descrittiva redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie dei locali in cui il materiale o prodotto è stato installato.
4. Per i materiali di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:
a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al sistema europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione ricadenti di cui al comma 1, lettera a), il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere, al momento del rilascio del certificato di classificazione, la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; il fabbricante redige, per ogni prodotto, la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 2, punto 2.7, indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione al posto del previsto codice di omologazione;
b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera b), i prelievi di detti materiali sono effettuati alla presenza di personale del laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati, congiuntamente al richiedente la certificazione. Nel caso di istanza rivolta al centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo sarà effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del medesimo centro che si potrà avvalere del personale delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c), si intendono prodotti di varie tipologie anche sottoposti, ai fini della commercializzazione, ad altri regimi di regolamentazione che prescrivono la sicurezza in caso d'incendio, senza individuare le corrispondenti modalità di valutazione delle prestazioni;
d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma 1, lettera d), è indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983. La validità del certificato di classificazione di tali prodotti è di sei mesi;
e) per i materiali di limitata produzione di cui al comma 1, lettera e), si intendono produzioni non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installate in un'attività singola ed identificata.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica è istituito il tavolo tecnico consultivo a cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati.».
 

Art. 6
Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

1. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Accertamenti e controlli). - 1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione.
2. Il numero dei campioni prelevati nel corso delle attività di vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna dall'organo di controllo, dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due serie di prove previste per la certificazione di reazione al fuoco. Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato o certificato ai sensi dell'art. 10.
3. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8 e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano:
a) la verifica, mediante sopralluoghi, dell'idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma;
b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalità fissate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica;
c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8.
4. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica può effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.».
 

Art. 7
Modifiche all'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984

1. L'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:
«Allegato A 2.1
Materiali e relativi metodi di prova
Nel seguente elenco di materiali e metodi di prova europei, questi ultimi devono considerarsi riferiti alla norma europea vigente al momento della certificazione:
A) Elementi strutturali;
A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1);
A.2 - Pilastri: (EN 13501-1);
A.3 - Travi: (EN 13501-1);
A.4 - Scale: (EN 13501-1);
A.5 - Solai: (EN 13501-1);
A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5);
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 8456 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
B) Materiali di completamento;
B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti;
B.1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);
B.1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;
B.2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.3 - Materiali di completamento delle scale;
B.3.1 - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);
B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);
B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);
B.4 - Materiali di completamento dei solai;
B.4.1 - Pavimenti: (EN 13501-1);
B.4.2 - Soffitti: (EN 13501-1);
B.4.3 - Controsoffitti: (EN 13501-1);
B.4.4 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.5 - Materiali di completamento delle coperture;
B.5.1 - Impermeabilizzanti: (EN 13501-1);
B.5.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.5.3 - Lucernari: (EN 13501-1);
C) Installazioni tecniche;
C.1 - Tubazioni di scarico: ISO/DIS 1181.2 / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento: (EN 13501-1);
C.3 - Canalizzazioni per vani: ISO DIS 1182.2 / UNI 8456 (1987) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
C.4 - Apparecchi sanitari: (EN 13501-1);
C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi: (EN 13501-1);
C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina: (EN 13501-1);
C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili: (EN 13501-1);
D) Materiali di arredamento;
D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi (Come A.7);
D.2 - Mobili imbottiti, materassi: UNI 9175 (1987) e UNI 9175/FA1 (1994);
D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come C.1);
E) Materiale scenico;
ISO/DIS 1182.2 - UNI 8456 (1987) / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996) (In dipendenza dalla messa in opera del materiale).».
Nota: nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm. Nel caso di materiale le cui dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette previste dai singoli metodi, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura equivalente e di appropriate dimensioni o con altri criteri che saranno stabiliti dal Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.
 

Art. 8
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio.
2. Si intende per "prodotto da costruzione" qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
3. Si intende per "kit", un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di ingegneria civile.
5. Si intende per "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e i cui estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
6. Si intende per "documento per la valutazione europea", un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.
7. Si intende per "valutazione tecnica europea" la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.
8. Le norme armonizzate, e i documenti per la valutazione europea sono di seguito denominati "specifiche tecniche armonizzate"».
 

Art. 9
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005

1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Classificazione di reazione al fuoco). - 1. La classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco è attribuita in conformità alle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
 

Art. 10
Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono sostituiti dai seguenti:
2. «Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l'obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è valutata nella sua condizione finale di applicazione per l'uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validità della certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell'Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.».
2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell'omologazione;
b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane».
 

Art. 11
Ulteriori modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005

1. Gli allegati A e B del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, sono abrogati.
 

Art. 12
Modifiche alla Sezione S1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015

1. Le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 sono sostituite dalle seguenti:

Descrizione dei materiali GM1 GM2 GM3
EU EU EU
Rivestimenti a soffitto [1] A2-s1,d0 B-s2,d0 C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)
Rivestimenti a parete [1] B-s1,d0
Partizioni interne, pareti, pareti sospese
Rivestimenti a pavimento [1] Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)
  • Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del D.M. 6/3/1992, questi ultimi devono essere idonei all’impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in classe 1; GM3 in classe 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione.
  • Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno.

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
 

Descrizione dei materiali GM1 GM2 GM3
EU EU EU
Isolanti protetti [1] C-s2,d0 D-s2,d2 E
Isolanti lineari protetti [1], [3] CL-s2,d0 DL-s2,d2 El
Isolanti in vista [2] A2-s1,d0 B-s2,d0 B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3] A2L-s1,d0 BL-s3,d0 BL-s3,d0
  • Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure con prodotti di resistenza al fuoco K10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
  • Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.
  • Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell’isolamento di 300mm.

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento
 

Descrizione dei materiali GM1 GM2 GM3
Ita EU Ita EU Ita EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento [na] A2-s1,d0 [na] B-s2,d0 [na] B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1] [na] B-s2,d0 [na] B-s2,d0 [na] B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L<1,5m) 1 B-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2], [4], [5] 0 [na] 1 [na] 1 [na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2], [3], [6] [na] B2ca- s1a,d0,a1 [na] Cca- s1b,d0,a2 [na] Cca- s3,d1,a3
[na] Non applicabile
  1. La classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. Utili riferimenti: EN 15423, EN 13403.
  2. Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
  3. La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).
  4. La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.
  5. La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
  6. In sostituzione dei cavi C
ca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.

Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti
 

Art. 13
Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2022

Il Ministro: Lamorgese