Tipologia: CCNL
Data firma: 7 ottobre 2022
Validità: 01.10.2022 - 31.12.2025
Parti: Adli, Cooperative Italiane - Coopitaliane Nazionale e Famar Ciu Unionquadri
Settori: Imprese cooperative di multiservizi pulizia e logistica
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premesse
Premessa
Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Art. 3 - Contrattazione nazionale
Art. 4 - Contrattazione territoriale o aziendale
Titolo III - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - Rapporti sindacali
Art. 6 - Permessi sindacali
Art. 7 - RSA
Art. 8 -Trattenute quote sindacali
Art. 9 - Costo Contratto
Titolo IV - Formazione - sicurezza sul lavoro
Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 11 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Titolo V - Igiene ed Ambiente di lavoro
Art. 12 - Igiene e ambiente di lavoro
Titolo VI - Decorrenza - Durata
Art. 13 - Decorrenza e durata
Titolo VII - Esclusività di stampa- Interpretazione
Art. 14 - Esclusività di stampa
Art. 15 - Deposito
Titolo VIII - Efficacia del contratto
Art. 16 - Efficacia CCNL 
Titolo IX - Ente Bilaterale
Art. 17 - CIOB Ente Bilaterale
Titolo X - Assunzione del personale dipendente
Art. 18 - Assunzione
Art. 19 - Documenti
Art. 20 - Visita medica
Art. 21 - Quota di riserva
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Lavoratori extra comunitari
Art. 24 - Lavoratori diversamente abili
Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Art. 26 - Lavoratori tossicodipendenti ed etilisti
Art. 27 - Visite mediche preassuntive minori di età
Titolo XI - Tipologie ed assunzioni
Art. 28 - Contratto di lavoro part-time
Art. 29 - Genitori di portatori di handicap e di patologie varie
Art. 30 - Apprendistato
Art. 31 - Contratto d’inserimento o reinserimento
Art. 32 - Contratto a tempo determinato
Art. 33 - Lavoro Ripartito
Art. 34 - Lavoro atipico
Art. 35 - Il telelavoro
Titolo XII- Somministrazione
Art. 36 - Somministrazione di lavoro
Titolo XIII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 37 - Mobilità
Art. 38 - Cambi d’appalto
Titolo XIV - Declaratoria e classificazione del personale
Art. 39 - Classificazione
Titolo XV - Mansioni lavorative
Art. 40 - Mansioni promiscue
Art. 41 - Mutamento di mansioni
Art. 42 - Jolly
Art. 43 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva
Art. 44 - Assegnazione qualifica
Art. 45 - Mansioni discontinue
Art. 46 - Volontariato
Art. 47 - Assenze
Titolo XVI - Orario di lavoro
Art. 48 - Orario di lavoro
Art. 49 - Lavoro domenicale - Notturno
Art. 50 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 51 - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 52 - Lavoro straordinario
Art. 53 - Lavoratori a turni
Art. 54 - Banca ore

 

Titolo XVII - Riposo settimanale - festività
Art. 55 - Riposo settimanale
Art. 56 - Festività
Titolo XVIII - Permessi retribuiti- Permessi per studio retribuiti - Intervallo per consumazione dei pasti
Art. 57 - Permessi retribuiti
Art. 58 - Permessi per studio
Art. 59 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 60 - Permessi non retribuiti
Art. 61 - Intervallo per consumazione dei pasti
Titolo XIX - Ferie - riposi annui - congedo per matrimonio
Art. 62 - Soste e recuperi
Art. 63 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Titolo XX - Ferie - riposi annui - congedo per matrimonio
Art. 64 - Ferie
Art. 65 - Riposi annui
Titolo XXI - Congedi
Art. 66 - Congedo per matrimonio
Art. 67 - Congedi parentali
Titolo XXII - Tossicodipendenza - Etilismo - Tutela dei diversamente abili
Art. 68 - Tossicodipendenza - Etilismo
Art. 69 - Tutela dei diversamente abili
Titolo XXIII - Aspettativa non retribuita
Art. 70 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXIV - Indennità
Art. 71 - Indennità
Titolo XXV - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 72 - Indumenti - attrezzi di lavoro
Titolo XXVI - Svolgimento del rapporto di lavoro - reperibilità
Art. 73 - Distacco
Art. 74 - Trasferimento
Art. 75 - Trasferta
Art. 76 - Reperibilità
Titolo XXVII - Trattamento economico
Art. 77 - Retribuzione
Art. 78 - Aumenti periodici di anzianità impiegati
Art. 79 - Indennità anzianità operai
Art. 80 - Tredicesima mensilità
Art. 81 - 14° mensilità / mancata contrattazione di secondo livello
Art. 82 - Corresponsione della retribuzione
Art. 83 - Start-Up
Titolo XXVIII - Previdenza complementare
Art. 84 - Previdenza complementare
Titolo XXIX - Trattamento fine rapporto
Art. 85 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXX - Tutela maternità - paternità
Art. 86 - Maternità e paternità del lavoratore
Titolo XXXI - Malattia - Infortuni e cure termali
Art. 87 - Malattia - Infortuni
Art. 88 - Cure termali
Titolo XXXII - Tutela contro le molestie sessuali - Mobbing e Privacy
Art. 89 - Tutela contro le molestie sessuali
Art. 90 - Tutela contro il mobbing
Art. 91 - Privacy
Titolo XXIII - Commissione paritetica per le pari opportunità
Art. 92 - Commissione paritetica per le pari opportunità
Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 93 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 94 - I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Titolo XXV - Doveri e condotta dei dipendenti
Art. 95 - Doveri del dipendente
Titolo XXVI - Risarcimento danni
Art. 96 - Risarcimento danni
Titolo XXVII - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 97 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Titolo XXVIII - Composizione delle controversie
Art. 98 - Composizione delle controversie
Titolo XXIX - Codice disciplinare
Art. 99 - Codice disciplinare
Art. 100 - Licenziamento per mancanze


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dipendenti da Aziende esercenti attività del settore e per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori delle imprese cooperative di multiservizi pulizia e logistica
(In vigore dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2025)


Tra Adli […], Cooperative Italiane - Coopitaliane Nazionale […], Famar Ciu Unionquadri […], stipula l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci lavoratori delle imprese cooperative di multiservizi pulizia e logistica: INPS messaggio n. 2310 del 08/06/2018 Uniemens - Codice Contratto N. 482, a far data dal 01 ottobre 2022
[…]
Le Parti hanno voluto premettere alla stesura del CCNL un’analisi dell’attuale situazione del lavoro, individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.
Per tale ragione, questo CCNL si pone come un primo passo verso una revisione critica delle soluzioni contrattuali esistenti, ponendo l’esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al servizio del suo rinnovo.

Il Principio di Sussidiarietà
Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:
- da una parte chi, in nome della libertà economica, vorrebbero escludere la responsabilità sociale delle imprese;
- dall’altra parte coloro che di fatto, in nome della giustizia sociale, pur nell’attuale contesto di libero mercato mondiale vorrebbero soffocare la libertà economica e l’esistenza stessa delle imprese.
Entrambe queste posizioni, nella loro radicalizzazione, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo contrapposizioni, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Le Parti sono peraltro consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro che dipende, comunque, da Leggi e norme ed impostazioni di carattere più generale.
Tra tutte, si pensi alle attuali leggi sulla maternità che si limitano a scaricare costi sull’impresa, ma non si preoccupano del basso livello dei servizi e delle risibili detrazioni fiscali alle famiglie di Lavoratori con figli, mentre dovrebbero rendere disponibili posti negli asili nido a costi contenuti, ammissioni ed orari compatibili con il lavoro e sostegno economico proporzionato ai costi incomprimibili che la famiglia deve sostenere per i figli, specialmente nei loro primi anni di vita.
La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:
1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;
2. con la contrattazione di secondo livello si ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la specificità produttiva, con il particolare settore o con i particolari bisogni dei Lavoratori;
3. con l’elemento perequativo territoriale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita per ridurre le differenze sui poteri d’acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;
4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole aziende;
5. da ultimo, le Parti intendono porsi come interlocutori presso gli Enti Pubblici a difesa dei Lavoratori e del lavoro.
Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo “rigido” che, anziché favorire la ricerca di soluzioni, sclerotizza l’azione delle Parti Sociali con i principi d’inderogabilità e carica sui Lavoratori oneri previdenziali elevatissimi senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l’impresa “un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, il lavoro ha l’onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che qualsiasi gravame sull’impresa, o ne riduce la compatibilità, o riduce la remunerazione del lavoro.
La situazione generale dei gravami sull’impresa (costo del lavoro per previdenza, fiscalità, assicurazioni obbligatorie, ecc.) fa sì che a fronte di un costo complessivo tra i più elevati in Europa, il Lavoratore italiano percepisca una retribuzione utile per acquisire beni e servizi tra le più basse.
Per questo, le Parti concordano sull’opportunità di contenere il peso contrattuale di molti istituti “di nicchia”, che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si prestano ad abusi, monetizzandoli.
Resta l’enorme divario tra il costo aziendale dell’ora lavorata e la sua retribuzione netta, ma, su questo, il CCNL non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge.
Esemplificazioni ed interpretazioni
Nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti, per il tramite dell’apposita Commissione Bilaterale.
Partecipazione
I Lavoratori ed i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale sull’interpretazione autentica contrattuale.
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale.
Conclusioni
Le Parti intendono con questo contratto promuovere l’implementazione dell’attività imprenditoriale, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito delle Aziende esercenti l’attività di Information Technology commercio elettronico, da imprese esercenti servizi ausiliari del trasporto, assistenza, rimessaggio, e manutenzione al trasporto pubblico e privato, imprese servizi di pulizie, servizi di manutenzione beni mobili ed immobili, gestione del verde, servizi di conduzione e gestione impianti, servizi di controllo accessi, vigilanza non armata, portineria, sicurezza nei locali pubblici e privati, guardie del corpo ed ex body-gard, gestione dei parcheggi, autolavaggi e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, servizi di call-center e centralino, servizi di assistenza alle aziende ed alle persone, dipendenti e soci lavoratori d' aziende organizzate in forma cooperativa che esercitano attività presso terzi con servizi in appalto in ausilio ad aziende e con gestione parziale e completa delle attività, pompe funebri e servizi funerari, Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi, intrattenimento e antitaccheggio, Servizi poste e Pony express, della macellazione in proprio presso terzi.
, in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell’innovazione e dell’occupazione, la flessibilità della prestazione lavorativa, l’emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre privilegiando, per quanto possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro mediante destrutturazione dell’impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo del lavoro e la riduzione od il contenimento delle eccezioni al sinallagma. Quanto precede, al fine primario di recuperare competitività e favorire così lo sviluppo dell’occupazione.
Perciò, il rinnovo del CCNL, in funzione delle concrete situazioni aziendali, favorisce una diffusa contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, la salvaguardia del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie alla detassazione, alla promozione di servizi ed all’attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere ai vari livelli un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà, alla flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il rinnovo anticipato del Contratto Collettivo Nazionale, rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole aggiornate e quindi necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, che dovrà però essere normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei Lavoratori e la necessaria competitività delle Aziende.
Le Parti, dall'entrata in vigore di questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione collettiva di secondo livello che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del settore.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la contrattazione di secondo livello (in ambito regionale, provinciale o aziendale) non sia operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. “Indennità sostitutiva contrattazione di secondo livello”, assorbibile dalla successiva contrattazione di secondo livello.
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo del costituendo Ente Bilaterale di Formazione, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione, e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.
Ermeneutica contrattuale
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL “non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente “Premessa”.
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale sull’interpretazione Contrattuale mediante l’emissione di suo parere contrattualmente vincolante.

Premessa
[…]
Le Parti ribadiscono che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali affinché una quota non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contempo venga ripartita tra i lavoratori quale retribuzione per i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un’azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavoro nero” o cosiddetto “grigio” e allo sfruttamento della manodopera minorile ovvero straniera che degradano il rapporto di lavoro e si pongono in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia e la morale comune.
[…]

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende che svolgono, per conto terzi, le seguenti attività:
1. pulizia: civili, industriali, domiciliari, ospedalieri, pulitori, netturbini, spazzacamini;
2. servizi di sanificazione ambientale: derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
3. manutenzione aree verdi: macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri e strade;
4. gestione della totalità delle iniziative inerenti al condominio;
5. conduzione gestione impianti: termici, elettrici, idraulici, climatizzazione;
6. sevizi di manutenzione ascensori, allarmi e antifurti;
7. controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori ed affini);
8. servizi di copia: centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, barellaggio, fattorinaggio;
9. servizi alla ristorazione: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti.
10. servizi di manutenzione insegne luminose;
11. facchinaggio con autogrù, facchinaggio presso magazzini generali, dogane e mercati ittici e mercati ortofrutticoli;
12. servizi di irrigazione e impianti per l’agricoltura;
13. abbattitori di piante;
14. servizi di guardiania e portierato;
15. accompagnamento, cattura, ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende all'applicazione del presente CCNL.

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2 - Livelli di contrattazione

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale od aziendale di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

Art. 3 - Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva di 1° livello riconosce alle aziende e alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto, garantendo ai dipendenti i trattamenti economici così come dettato dall’art. 36 della Costituzione.

Art. 4 - Contrattazione territoriale o aziendale
In conformità all’intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 ed in linea con i più recenti orientamenti (art 8 L. 148/2011) nonché con gli indirizzi delle attuali relazioni industriali, le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di prossimità, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori, inquadramenti e mansioni. Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio-economico territoriale in cui l’azienda si trovi ad operare.
Detti contratti applicati nelle aziende che aderiscono alle AASS firmatarie hanno valenza per tutti i lavoratori occupati ancorché non iscritti alle OOSS stipulanti.
La contrattazione aziendale opererà nelle materie delegate dal presente CCNL ed in particolare:
[…]
Orario di lavoro;
[…]
Banca Ore l’accantonamento può essere utilizzato anche in modo collettivo;
[…]
Congedo parentale;
Turni;
- Soste e recuperi;
[...]
- Indennità di reperibilità;
[…]
- Mensa/Indennità sostitutiva;
- Igiene ed ambiente di lavoro;
[…]
- Disciplina l’obbligo dell’aggiornamento RLS;
[…]
- Telelavoro;
L’accordo aziendale è stipulato dalla RSA ed in mancanza delle OO.SS. territoriali firmatarie del seguente contratto che ha efficacia per tutti i dipendenti se entro 10 (dieci) giorni dalla sigla almeno il 30% degli addetti non presentano richiesta di referendum. Per le cooperative è sufficiente il recepimento nel Regolamento Interno.
[…]

Titolo III - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - Rapporti sindacali

Le parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriali con le sue prerogative, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività, convengono che i rapporti sindacali vengono tenuti con la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).

Art. 6 - Permessi sindacali
Le Parti stipulanti riconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell’anno di permessi sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto di assemblea che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS.
[…]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’Azienda, ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
[…]
Diritto di affissione -Le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall’ Azienda all’interno dell’unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.
Nota a verbale Coopitaliane
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della legge n. 300/1970 subordinandone però l’esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio, così come previsto della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

Titolo IV - Formazione - sicurezza sul lavoro
Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’impresa deve provvedere a tutti gli adempimenti obbligatori previste dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, pertanto il datore di lavoro per far fronte a tale imposizione deve preliminarmente attivare il servizio di prevenzione e protezione degli addetti. Il servizio comprende l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi con l’individuazione e valutazione degli eventuali fattori di rischio, mettendo in atto misure idonee a tale scopo, proponendo anche programmi di formazione ed informazione al personale. Per la costituzione del servizio di sicurezza sono necessari i seguenti adempimenti:
- Compilazione del documento di valutazione dei rischi;
- Nomina responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Nomina addetti al servizio antincendio e pronto soccorso;
- Elezione del rappresentante della sicurezza.

Art. 11 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
La nomina RLS costituisce un’iniziativa delle OO.SS e la loro presenza è aggiuntiva rispetto ai componenti delle RSA. In ogni unità, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto sia a tempo indeterminato che determinato che prestano la propria attività nella unità lavorative. La durata dell’incarico è di 3 anni.
Attribuzioni del RLS - Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva e consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Espletamento funzioni e permessi - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti sopra previsti l’attività svolta in merito è considerata tempo di lavoro.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Formazione del RLS - Il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti nelle attività lavorative proprie e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione aziendale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 16 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico dell’azienda datrice di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività. Alla formazione del RLS può provvedere l’azienda di concerto con la RSA.
Ai RLS sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
La formazione dei RLS deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.

Titolo V - Igiene ed Ambiente di lavoro
Art. 12 - Igiene e ambiente di lavoro

Le Parti contraenti il presente CCNL al fine di favorire la predisposizione e il mantenimento nei luoghi di lavoro di idonee condizioni ambientali e igienico-sanitarie, fanno obbligo alle aziende mettere a disposizione dei dipendenti:
1) servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
2) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
3) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
4) uno scaldavivande;
Nel rispetto della normativa vigente in materia le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello aziendale potranno fissare la realizzazione delle misure di cui ai numeri sopra indicati.

Titolo IX - Ente Bilaterale
Art. 17 - Ente Bilaterale

Le parti - contestualmente alla stipula del presente CCNL - è costituito l’Ente bilaterale -CIOB (Cooperative Italiane Organismo Bilaterale). 

Titolo X - Assunzione del personale dipendente
Art. 20 - Visita medica

I dipendenti potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio e al lavoratore.

Art. 23 - Lavoratori extra comunitari
Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extracomunitari già presenti in Italia deve verificare che siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che dia titolo a svolgere attività lavorativa.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri, le Parti stipulanti concordano sulla possibilità di realizzazione di corsi di formazione professionale regolamentati aziendalmente.
Per favorire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative dell’Azienda, i lavoratori extra-comunitari potranno fruire delle ferie e dei permessi annui in un’unica soluzione.

Art. 24 - Lavoratori diversamente abili
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori diversamente abili, valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Le imprese che impiegano lavoratori diversamente abili compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di diversamente abili, per i quali sia richiesto, nell’ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo, una assistenza continuativa.

Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa e comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentono al dipendente all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa prolungata anche in maniera frazionata in merito ai singoli interventi terapeutici necessari.

Art. 26 - Lavoratori tossicodipendenti ed etilisti
Ai lavoratori per i quali si accerti lo stato di tossicodipendenza o di etilismo, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita. Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto dalla Legge n. 162/1990 e smi.
[…]

Art. 27 - Visite mediche preassuntive minori di età
L’Articolo 8 della legge 977/67 dispone che i minori debbono essere sottoposti ad accertamenti preventivi per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
I suddetti accertamenti sono effettuati dal medico competente aziendale se occupati in lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria mentre negli altri casi le visite preventive sono di competenza di un medico del SSN a cura e spese del datore di lavoro.

Titolo XI - Tipologie ed assunzioni
Art. 28 - Contratto di lavoro part-time

[…]
Proporzione numerica - Per le assunzioni di personale operaio part-time, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si stabilisce come tetto massimo il 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
[…]
Consistenza dell’organico aziendale - In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Obblighi di informazione - Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Le Parti contraenti concordano che tali comunicazioni vengano fornite annualmente anche alle Organizzazioni e/o rappresentanze sindacali a livello territoriale.

Art. 29 - Genitori di portatori di handicap e di patologie varie
I dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla A.S.L., hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 30 - Apprendistato
Per il contratto di apprendistato le parti concordano di rifarsi alla normativa vigente e agli accordi interconfederali, riservandosi di demandare eventuali modifiche al CIOB.

Art. 31 - Contratto d’inserimento o reinserimento
Si rinvia alle disposizioni: art. 75 d.lgs. 276/03 - circolare INPS n°51/04 - nota del ministero del lavoro n° 4570/06 per la determinazione dei soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a valorizzare, mediante un progetto individuale, le competenze professionali di un determinato lavoratore, e quindi l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
La condizione essenziale e la redazione, con il consenso del lavoratore, di un progetto di lavoro individuale finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore nel contesto lavorativo.
Nel dettaglio del progetto devono essere indicati:
[…]
La durata e la modalità di formazione.
La formazione teorica non deve essere inferiore a 16 ore ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da fasi di addestramento specifico.
La durata del contratto varia da un minimo di 9 mesi ad un massimo di 18 mesi, elevabile a 36 mesi ne casi di assunzione di persona diversamente abile.

Art. 32 - Contratto a tempo determinato
[...]
Proporzione numerica - In tutte le aziende comprese nell’ambito di applicazione del presente CCNL l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale non potrà superare il 40% del personale occupato nell’azienda con contratto a tempo indeterminato.
La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente CCNL. Tale percentuale è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’anno solare precedente. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’ unità superiore.
Queste percentuali sono eventualmente derogabili con la contrattazione di II livello.
[…]

Art. 34 - Lavoro atipico
Per i soci di cooperativa visto il punto 3 dell’art.1 legge 03/04/2001 n.142 potranno essere regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, co.co.co o altro). In caso d’iscrizione delle cooperative all’albo delle imprese artigiane ex legge n.57/2001 sarà applicato ai soci il regime previdenziale conforme a quello a carico dei lavoratori artigiani.

Art. 35 - Il telelavoro
Per la normativa sul telelavoro le parti concordano di rifarsi alla normativa vigente e agli accordi interconfederali, riservandosi di demandare eventuali modifiche e/o integrazioni all’accordo di II livello.

Titolo XII - Somministrazione
Art. 36 - Somministrazione di lavoro

[…]
Divieto di somministrazione - È fatto divieto di stipulare contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003 e smi:
[…]
- da parte delle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e smi.
La somministrazione è inoltre vietata nelle ipotesi individuate dall’art. 1 comma 4 della Legge n. 196/1997 come modificato dall’art. 64 comma 1 lettera b) della Legge n. 488/ 1999 e nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999.
Proporzione numerica - Il ricorso all’assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione, ove consentito per legge, non può tuttavia superare, su una media annua, il 20% dei rapporti a tempo indeterminato in essere presso l’azienda interessata.
Doveri del somministratore e dell’utilizzatore - Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e smi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Retribuzione - Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
[…]
- all’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- all’accesso ai servizi aziendali;
[…]
- ai diritti sindacali previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.

Titolo XV - Mansioni lavorative
Art. 45 - Mansioni discontinue

Sono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli indicati nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 e successivi provvedimenti, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti a tali lavori, il normale orario contrattuale non può superare le 50 ore settimanali salvo si tratti di guardiani, portieri e custodi, con alloggio. Per questi ultimi l’orario normale di lavoro è fissato non oltre le 60 ore settimanali.
Le eventuali ore di lavoro oltre i limiti indicati al precedente comma, nel rispetto delle facoltà previste dalla vigente normativa, debbono essere accantonate presso la banca ore.
Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta inoltre una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione per ogni ora di servizio prestato tra le 22 ore e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista.

Titolo XVI - Orario di lavoro
Art. 48 - Orario di lavoro

La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell’azienda è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24/6/1997 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi salvi gli accordi aziendali in materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’azienda; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time). Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’azienda senza esserne autorizzato o trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore di lavoro. 
[…]
Le Parti. per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, possono attuare una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D M del 30 agosto 1999.

Art. 49 - Lavoro domenicale - Notturno
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.
[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei). Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
[..]

Art. 51 - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia. 

Art. 52 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario.
Tali prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 pro capite annue.
È volontà delle parti far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore […]
Nel caso l’azienda non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce il diritto al pagamento dello straordinario con un’ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni sopra indicate.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 54 - Banca ore
La banca ore è uno strumento per la gestione delle prestazioni lavorative oltre il normale orario settimanale. Vengono quindi individualmente accantonate dette prestazioni straordinarie presso la banca - ore che saranno usufruite a titolo di permessi individuali retribuiti previa richiesta del lavoratore concordata con l’azienda.
Il monte ore maturato è riportato mensilmente in busta paga. Se i riposi compensativi non saranno goduti entro 24 mesi le prestazioni saranno corrisposte con la maggiorazione prevista dall’art 53 del presente contratto, ma la contribuzione dovrà seguire il criterio di cassa. Lo scopo quindi della banca - ore individuale è quello di gestire la flessibilità dell’orario di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore effettuate oltre l’orario normale. 

Titolo XVII - Riposo settimanale - festività
Art. 55 - Riposo settimanale

I dipendenti hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.

Titolo XVIII - Permessi retribuiti- Permessi per studio - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti - Intervallo per consumazione dei pasti
Art. 61 - Intervallo per consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra soci e i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.

Titolo XIX - Soste e recuperi
Art. 62 - Soste e recuperi

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore che siano superiori nel complesso a 30 minuti nella giornata. In tal caso l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione relativa a tutte le ore di presenza sul posto di lavoro.
Le suddette cause debbono essere indipendenti dalla volontà dell’azienda e del dipendente. Le stesse interruzioni dell’orario normale di lavoro possono essere concordate tra l’azienda e i dipendenti.
È altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti ad interruzioni del normale orario di lavoro a seguito di accordi tra l’azienda e la RSA o in mancanza con i lavoratori.
I suddetti prolungamenti di orario non possono superare i limiti di un’ora al giorno e devono comunque essere effettuati non oltre i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno della sosta o dell’interruzione.
Qualora l’azienda adotti una ripartizione dell’orario lavorativo settimanale su 5 giorni, è riconosciuta alla stessa la facoltà di procedere al recupero delle suddette ore non lavorate nell’ambito del sesto giorno. Resta salvo il limite temporale del rispetto delle 10 ore giornaliere di lavoro.

Titolo XX - Ferie - riposi annui - congedo per matrimonio
Art. 64 - Ferie

I dipendenti di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
[…]

Titolo XXI - Congedi
Art. 67 - Congedi parentali

Per la disciplina dei congedi parentali si rinvia alla circolare n.1 del 03/02/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica. La contrattazione aziendale può disciplinare la modalità di fruizione anche in base oraria in base ai sensi della legge 228/12 art. 1 comma 339.

Titolo XXII - Tossicodipendenza - Etilismo - Tutela dei diversamente abili
Art. 69 - Tutela dei diversamente abili

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori diversamente abili, valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Le imprese che impiegano lavoratori diversamente abili compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di diversamente abili, per i quali sia richiesto, nell’ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo, una assistenza continuativa.

Titolo XXIV - Indennità
Art. 71 - Indennità

Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al dipendente al verificarsi di determinati eventi:
[…]
- Indennità lavoro disagiato: per ogni giornata in cui i dipendenti effettuino le pulizie con l’impiego di scala aerea o ponte o bilancino, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della retribuzione tabellare.
- Indennità di alta montagna: ai dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale di lavoro e in località di alta montagna l’azienda corrisponderà un’indennità da concordarsi con le RSA, se esistente, o con i lavoratori interessati.
[…]
- Indennità zona malarica: il dipendente che presta servizio in zona malarica riconosciuta tale dalla ASL competente ha diritto a un’indennità di rischio concordata con le rappresentanze sindacali aziendali.
- Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali: al dipendente che ricopra mansioni di rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un’indennità da concordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Titolo XXV - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 72 - Indumenti - attrezzi di lavoro

[…]
È [...] a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il dipendente deve conservare in buon stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all’azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XXVI - Svolgimento del rapporto di lavoro - reperibilità
Art. 76 - Reperibilità

Possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con la RSA, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico - organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Titolo XXX - Tutela maternità - paternità
Art. 86 - Maternità e paternità del lavoratore

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente ha inoltre facoltà di:
1. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
2. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità
di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al socio o al lavoratore subordinato per tre o quattro mesi o per la minore durata residua l’astensione post partum.
[…]
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’azienda può:
- entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile;
- autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come:
a) l’orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
b) l’orario concentrato.

Titolo XXXI - Malattia - Infortuni e cure termali
Art. 87 - Malattia - Infortuni

[…]
Il socio e il lavoratore dipendente devono dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, qualora il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL e all’autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XXXII - Tutela contro le molestie sessuali - Mobbing e Privacy
Art. 89 - Tutela contro le molestie sessuali

Le Parti stipulanti concordano sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti considerano inammissibile e pertanto condannano ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale all’interno dell’ambiente di lavoro e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. A tale proposito si condanna ogni atto o comportamento a carattere sessuale anche di natura meramente verbale, se indesiderato e offensivo della dignità e libertà della persona che lo riceve ovvero quei comportamenti suscettibili di creare ritorsioni, ricatti, minacce ovvero un clima di intimidazione nei confronti del lavoratore. Le Aziende devono impegnarsi ad adottare, d’intesa con le RSA e/o le rappresentanze sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri dipendenti.

Art. 90 - Tutela contro il mobbing
Le Parti stipulanti riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all’interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali.
Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore, fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori.
Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell’insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.

Titolo XXIII - Commissione paritetica per le pari opportunità
Art. 92 - Commissione paritetica per le pari opportunità

Le parti stipulanti il presente contratto hanno deciso di costituire un’apposita commissione per le pari opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia nell’ambito del rapporto di lavoro.
La commissione è istituita a livello nazionale presso il CIOB ed è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti.

Titolo XXIV - Licenziamenti o dimissioni
Art. 93 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nell’azienda con un numero inferiore a 15 (quindici) dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario di beni dell’azienda;
[…]
f) esecuzioni di lavori senza permesso, nell’azienda sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XXV - Doveri e condotta dei dipendenti
Art. 95 - Doveri del dipendente

Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficacia aziendale e della gestione economica dei compiti affidatigli nella primaria considerazione delle esigenze dell’azienda e nel rispetto dei doveri di dirigenza, di obbedienza e fedeltà. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità della prestazione, il lavoratore deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dall’azienda per l’esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente anche mansioni inerenti a categorie inferiori alla propria;
c) non assentarsi dal luogo di lavoro o dalla struttura di appartenenza previa apposita autorizzazione.
La mancata presentazione sul luogo di lavoro per tre giorni consecutivi senza alcuna giustificazione costituisce causa di licenziamento;
d) mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori nonché nei confronti del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti una condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
e) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti alle proprie mansioni e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possano ritardarne il recupero psico-fisico;
f) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sott’ordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; Nel caso degli apprendisti eseguire a perfetta regola d’arte le istruzioni impartite dal tutor o dal datore di lavoro;
g) con particolare riguardo agli attrezzi utilizzati dal lavoratore, questi è responsabile per ogni danno che possa subire a causa di negligenza;
h) avere cura dei beni strumentali affidati. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia impossibile devono essere depositati nei locali aziendali ed ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai dipendenti salvo esplicita autorizzazione del datore di lavoro. La violazione dì questi obblighi costituisce giusta causa di licenziamento;
[…]
j) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed in particolare indossare tutti gli indumenti protettivi previsti dalla disciplina antinfortunistica;
[…]

Titolo XXIX - Codice disciplinare
Art. 99 - Codice disciplinare

Doveri del socio e del lavoratore dipendente:
I dipendenti devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
l) Osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l’azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
m) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
t) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’azienda, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
u) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti 
Disposizioni disciplinari - I dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l’azienda;
[…]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell’azienda, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell’azienda.
È evidente che il rimprovero verbale o il rimprovero scritto sarà adottato per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo. 
[…]

Art. 100 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art.7, L.300/1970, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
b) […] danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.
[…]
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda.
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
f) insubordinazione verso i superiori.
g) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della azienda anche fra i soci o i lavoratori dipendenti.
 

Il presente Protocollo è siglato in data 07 ottobre 2022 dalle sigle in calce ed è composto da 29 (ventinove) titoli 100 (cento) articoli occupanti n. 71 pagine e se ne sono prodotti n. 3 originali.

Roma, 07 ottobre ’22