Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2022, n. 28227 - Manomissione del cronotachigrafo e decesso del conducente


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA
Data Udienza: 01/06/2022
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Fermo con cui Ivan T.I. era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 437, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A), 17 e 28 comma 2 lett. a) d.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (capo B) e 589, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C), revocando le statuzioni civili e dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione con consegunete rideterminazione della pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione.
Il processo ha ad oggetto l'infortunio mortale occorso a G.M., dipendente della ditta di autotrasporti di proprietà di T.I., in data 22 luglio 2010. Secondo la ricostruzione di cui alle conforme sentenze di primo e di secondo grado G.M. alle ore 2:00 di notte percorrendo l'autostrada A/14 alla guida di un autoarticolato non si era avveduto in tempo utile, a causa di condizioni psicofisiche alterate dovute al prolungato tempo di guida di oltre dieci ore, di un cantiere stradale regolarmente segnalato da due successivi veicoli fermi, l'uno nella corsia di emergenza e l'altro nella corsia di marcia di destra, per cui, ignorando tutti i segnali, aveva continuato la marcia ed aveva urtato il secondo dei due veicoli, così decedendo a seguito dell'incidente.
Le indagini avevano consentito di accertare che sul dispositivo cronotachigrafo dell'autoarticolato condotto dalla vittima, così come su quelli degli altri autoarticolati della ditta di autotrasporti di T.I., era stato installato un congegno al fine di alterare le registrazioni, ovvero al fine di prolungare oltre al consentito i tempi di guida dei conducenti impedendo i controlli alle forze dell'ordine. In particolare dal controllo del disco e dalla istruttoria compiuta era emerso che il 21 luglio 2010 G.M.:
-aveva iniziato il viaggio alle ore 7 della mattina e, senza riposo, aveva guidato per oltre nove ore consecutive in violazione dell'art. 174 d.lgs 30 ottobre 1992 n. 285;
- dalle ore 19.40 alle ore 22.25 aveva effettuato una sosta ed aveva cenato a casa in famiglia;
- alle ore 22.30 era ripartito, dopo aver ricevuto una telefonata con cui gli era stato comunicato che avrebbe dovuto arrivare a Trento nella mattinata successiva;

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando otto motivi.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale. Il ricorrente ha premesso che l'imputato era solo proprietario dell'autoarticolato guidato da G.M.; tale mezzo era stato dotato di regolare cronotachigrafo atto a memorizzare le informazioni relative alla guida, alla velocità ed alle distanze percorse da parte del conducente; l'effettivo datore di lavoro di G.M. era la cooperativa di trasporti Confa, a cui T.I. si appoggiava; Confa contattatava direttamente gli autisti, controllava il veicolo affidato e tutti dispositivi di sicurezza dello stesso, organizzava i viaggi, i percorsi, le consegne del foglio di registrazione. Sulla base di tali premesse- secondo il ricorrente- non era provato né che fosse stato l'imputato ad alterare il cronotachigrafo né, comunque, che l'imputato fosse stato a conoscenza di tale manomissione, sicchè avrebbe al più dovuto essere contestato l'illecito di cui all'art. 79 CdS, ma non già il delitto di cui all'art. 437 cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge penale. Il ricorrente riprende, sempre in forma discorsiva, le stesse considerazioni già svolte nel primo motivo, aggiungendo che:
- i tabulati avevano dimostrato che la telefonata con cui G.M. era stato avvisato di dovere ripartitre immediatamente alla volta di Trento non stata effettuata da T.I. ed anche la figlia della compagna di G.M., nel corso del dibattimento, non aveva saputo specificare da chi la vittima fosse stata avvisata;
l'esame dei dischi cronotachigrafi aveva fatto emeregere che dopo il viaggio precedente, G.M. aveva effettuato un riposo di oltre nove ore, mentre dall'esame del disco del giorno 21 luglio non emergeva se avesse effettuato soste in quella giornata;
- la penale in caso di ritardo nelle consegne sarebbe stata pagata da Confa Coop e non dall'imputato;
- non era stato fornita la prova che l'incidente si fosse verificato a casa della stancezza di G.M. deteminata dalla prolungata guida.
2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta la responsabilità penale e ha ribadito le stesse considerazioni già esposte nel primo e nel secondo motivo.
2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 27 Cost. e ha ribadito che T.I. era solo proprietario del mezzo, ma non ne aveva la materiale gestione.
2.5 Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità, pur in presenza di un quadro probatorio carente.
2.6 Con il sesto motivo ha rilevato essere maturatro il termine massimo di prescrizione.

2.7 7 Con il settimo motivo ha rilevato che il delitto di cui all'art. 437 cod. pen contetstao al capo A) di imputazione era stato depenalizzato dai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.
2.8. Con l'ottavo motivo ha chiesto la riduzione della pena al minimo edittale, per avere l'imputato, tramite Confa Trasporti, risarcito il danno, con concessione dei benefici di legge.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio Romano, ha chiesto il rigetto del ricorso


 

Diritto




1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si deve premettere nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Per converso il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'aut onom a individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Non è consentita inoltre - pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità - la censura generica relativa a una presunta carenza o illogicità della motivazione (sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovine/li, Rv. 276970).

3.1. I primi cinque motivi sono tutti incentrati sulla affermazione della responsabilità penale del ricorrente e devono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificità.

La Corte di appello, in replica alle censure proposte con impugnazione, ha dato atto che:
- T.I. era titolare della ditta di autotrasporti che imponeva ai dipendenti di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi posizionati su mezzi; anche a volere ritenere (come sostenuto da un teste) che fosse stato G.M. stesso a manomettere il cronotachigrafo, il fatto che anche gli altri autoarticolati della ditta di T.I. presentassero analoga manomissione provava che era stato il datore di lavoro, interessato alla riduzione dei tempi di consegna, a dare ordini in tal senso;
- il datore di lavoro aveva l'obbligo giuridico di interessarsi ed assicurarsi che i viaggi si svolgessero nel pieno rispetto della normativa di riferimento sui tempi di guida e di riposo: T.I. doveva rispondere per la manomissione del cronotachigrafo e per aver omesso di adottare le misure di prevenzione primarie e secondarie, inerenti raccomandazioni ed indicazioni precise in ordine alle modalità di svolgimento dei trasporti, da esigere non solo nei confronti dei dipendenti ma anche nei confronti degli addetti alla cooperativa Confa-trasporti che scandivano tempi e modalità dei viaggi;
- l'istruttoria aveva chiarito che G.M. aveva una cadenza lavorativa organizzata con tempie e modalità tali da rendere impossibile , in caso di unico autista, l'osservanza dei regolari tempi di guida nel rispetto delle norme sulla velocità e sui tempi di percorso, sicché l'addormentarsi o il calo di attenzione alla guida e il conseguente verificarsi di incidenti anche morali era evenienza tutt'altro che imprevedibile e improbabile;
- il fatto che G.M. non si fosse reso conto dell'esistenza della segnaletica luminosa valeva a dimostrare che, in occasione dell'incidente, aveva avuto un crollo fisico dovuto alla stanchezza per i ritmi di guida impostigli
- la violazione delle regole cautelari da parte del datore di lavoro mirava appunta a prevenire il rischio specifico che con l'incidente si era concretizzato.
Le censure del ricorrente, espresse in forma talmente discorsiva e ridondante da rendere ardua la individuazione anche solo in astratto dei vizi lamentati, non si confrontano con le ampie argomentazioni svolte dalla Corte di Appello e mirano invece a riproporre se stesse doglianze già espresse con l'impugnazione, di talché il richiesto sindacato di legittimità diventa inammissibile.

3. Il sesto motivo, con cui si eccepisce l'essere maturato il termine di prescrizione in ordine ai reati contestati, è generico e comunque manifestamente infondato. Il delitto di cui all'art. 437, comma 2, cod. pen. è punito con pena massima pari a anni 10 di reclusione, sicchè il termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6 di reclusione non è ancora oggi decorso; il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. era punito all'epoca dei fatti con la pena massima di anni

7 di reclusione, sicchè il termine di prescrizione massimo pari ad anni 8 mesi 9 di reclusione, raddoppiato ex art. 157 cod. pen, non è ancora oggi decorso.

4. Il settimo motivo è manifestamente infondato, giacche il reato di cui all'art. 437 cod. pen non rientra fra quelli oggetto della depenalizzazione di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.

5. L'ottavo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso che potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione della grave elusione delle norme in vigore nel settore dei trasporti su strada e ha ridotto al minimo edittale la pena irrogata per il più grave delitto di cui all'art. 437 comma 2 cod. pen. in virtù dell'avvenuto risarcimento del danno. I giudici, dunque, da un lato hanno già irrogato la pena per il più grave delitto nel minimo edittale e, dall'altro, hanno ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione della particolare gravità della condotta di reato ascritta all'imputato, con una motivazione non contraddittoria ed insindacabile in sede di legittimità (sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinei/i, Rv. 271269). L'entità della pena per cui T.I. è stato condannato superiore ai due anni di reclusione preclude, infine, ab origine dei benefici di legge richiesti.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 1.6.2022