PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DELLE INFRASTRUTTURE
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 12 luglio 2022, presso la Prefettura di Milano,
Gli enti promotori e le Stazioni Appaltanti:
• La Prefettura di Milano
• La Città Metropolitana di Milano
• Il Comune di Milano
• L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi
• Le ATS
• La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano
• L’ANCI Lombardia
• Le Associazioni di categoria edili, commerciali, industriali ed artigianali di Milano
• Le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei lavoratori edili di Milano e Ticino Olona
• l’INPS - Direzione Metropolitana di Milano
• INAIL di Milano
• CASSA EDILE
 

promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo

- Visto il Protocollo d’Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni siglato in data 11 dicembre 2003;
- Visto il Protocollo d’Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto ai fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera del 5 ottobre 2004;
- Visto il Protocollo di intesa tra la Polizia Locale di Milano e l’ATS Milano Città Metropolitana relativo ai controlli in materia di promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili del 2005, successivamente aggiornato nel 2011 e 2021;
- Visto il Protocollo tra Provincia di Milano, Assimpredil ANCE, OO.SS. per la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti d’opera siglato in data 2 settembre 2008;
- Visto il Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro siglato dall’Amministrazione comunale di Milano, Assimpredil e OO.SS. il 3 dicembre 2008;
- Visto il Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni siglato presso la Prefettura di Milano il 22 febbraio 2012;
- Visto il Protocollo sottoscritto fra le Parti Sociali Regionali della Lombardia (FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANCE e ANCI Lombardia) il 15 Maggio 2018;
- Visto l’Atto di Intesa sottoscritto in data 13 gennaio 2022 tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. 5730 del 15/12/2021, per la promozione di un Accordo con gli Enti locali per il potenziamento dei controlli delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nei cantieri edili, congiuntamente alla Polizia locale;
- Visti i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 22 giugno dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin);
- Visto l’Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 gennaio 2022;
- Viste e richiamate le previsioni del Protocollo nazionale INL/CNCE dell’11/03/2021.
 

CONSIDERATO

- che, al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per un contrasto efficace al lavoro irregolare, è volontà comune delle parti firmatarie addivenire ad un unico documento organico che costituisca un aggiornamento del Protocollo d’intesa siglato presso la Prefettura di Milano il 22 febbraio 2012 e degli Accordi dell’11 dicembre 2003, del 2 settembre 2008 e del 3 dicembre 2008 sopra citati;
- che le parti firmatarie intendono delineare procedure finalizzate a promuovere la coerenza e la contestualità delle scelte progettuali con la scelta delle misure di sicurezza, non solo in relazione alle fasi di edificazione ma anche di impiego e manutenzione dell’opera da parte dell’utente finale, nonché a rendere efficace il controllo sulla idoneità tecnica delle imprese che assumono ed eseguono i lavori nella consapevolezza che la capacità e la serietà dell’esecutore è il presupposto necessario per attuare adeguati livelli di salute e sicurezza nonché di regolarità dei lavoratori;
- che l’attuazione dei principi di tutela della legalità e della sicurezza sul lavoro è da perseguire sia in fase di selezione dell’impresa esecutrice sia in fase di successiva esecuzione del contratto, anche al fine di combattere effetti distorsivi della concorrenza, favorendo la selezione del mercato verso imprese regolari;
- che gli ormai prossimi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti per Milano e Città Metropolitana, delle opere programmate per le “Olimpiadi Milano-Cortina 2026” e delle opere finanziate dal PNRR, rendono necessario un aggiornamento degli accordi già intervenuti valorizzando l’applicazione della vigente contrattazione collettiva dei diversi settori coinvolti ed in particolare quello edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in merito ai contenuti di carattere normativo ed economico e a quelli inerenti alla bilateralità, la sicurezza e la formazione.
 

RIAFFERMATE

- la necessità che il contrasto al fenomeno del lavoro irregolare e il rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia attuato anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo;
- l’opportunità di un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo, le Amministrazioni pubbliche firmatarie e le Parti sociali, in particolare con l’ausilio degli organismi paritetici.
 

CONVENGONO
 

Art. 1 - Ambito di operatività del Protocollo
Le parti firmatarie concordano sulla prioritaria necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare favorendo l’emersione del lavoro sommerso e di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.
Nel sottoscrivere il presente Protocollo, le parti si impegnano a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la regolarità dei rapporti di lavoro sviluppando buone prassi ed azioni condivise tra tutti i sottoscrittori.
Le Amministrazioni pubbliche firmatarie riconoscono che gli Enti paritetici costituiti dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili firmatarie possono svolgere un ruolo di scambio informativo con le pubbliche istituzioni firmatarie.
Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili firmatarie svolgono istituzionalmente anche attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese obbligatoriamente iscritte e dei relativi lavoratori mediante accesso ai cantieri.

Art. 2 - Qualificazione delle imprese edili
Le parti firmatarie, indipendentemente dall’importo della commessa, si impegnano a porre in essere ogni utile azione affinché sia fornita con la massima tempestività al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la documentazione prevista dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Verrà conferita la massima importanza all'accertamento della idoneità tecnico professionale delle imprese in relazione al ruolo che assumeranno nell'organizzazione di cantiere come affidatarie o esecutrici, in conformità con l'allegato 17 del D.Lgs. n. 81/2008 ed, in tale ambito, riconoscono la centralità e l’importanza degli Organismi Paritetici dei diversi comparti e, in particolare, della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in quanto Ente paritetico cui già è demandato l’accertamento della regolarità contributiva delle imprese edili.

Art. 3 - Appalti di opere pubbliche
Le parti firmatarie si impegnano a sensibilizzare i Comuni presenti sul territorio della Città Metropolitana di Milano, indipendentemente dall’importo degli appalti, in ordine all’opportunità di effettuare serie ed efficaci verifiche preventive sulle imprese indicate quali affidatarie dei lavori, sulla base di quanto previsto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, anche verificando la coerenza tra la documentazione prevenzionale prodotta e la natura e la fase dell'opera che sono chiamate a realizzare, in raccordo con gli Organismi Bilaterali coinvolti e la Cassa Edile, per verificare la corretta applicazione della vigente contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.
Al fine di promuovere il rispetto della normativa, nonché di migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, le Amministrazioni pubbliche firmatarie, qualora in qualità di committenti debbano affidare appalti pubblici d’opera, individueranno prerequisiti per partecipare all'offerta privilegiando, in sede di aggiudicazione, ove la natura dei lavori lo consenta, i seguenti criteri:
- proposte migliorative ai fini della sicurezza di cantiere;
- disponibilità di personale e attrezzature specializzati in relazione alle caratteristiche dei lavori da affidare;
- standard dimostrato in merito alla solidità industriale e finanziaria d’impresa;
- altri elementi che valorizzino l’impresa virtuosa sotto il profilo attinente alla sicurezza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari corsi di formazione partecipata e situazionale, a beneficio del personale.
Le parti sottoscrittrici del presente protocollo convengono che, al fine di migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, sia accertata l'evidenza, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, del trasferimento e dell'utilizzo dei costi della sicurezza e, nello specifico, per gli appalti pubblici di particolare rilevanza economica o di particolare complessità tecnologica, sia previsto, con imputazione tra i costi diretti della sicurezza, l’utilizzo di tecnologia avanzata, ad ulteriore tutela della sicurezza durante l’attività di cantiere e le specifiche lavorazioni.
Le Amministrazioni pubbliche firmatarie renderanno note le avvenute aggiudicazioni di opere pubbliche, indicando le aziende individuate, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Le stazioni appaltanti si impegnano, nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti, a mettere in atto ogni utile azione finalizzata all’osservanza dei termini di pagamento, che in ogni caso non potranno superare quelli previsti dalla normativa vigente, affinché le imprese esecutrici non siano gravate dagli oneri di eventuali ritardi nei pagamenti.

Art. 4 - Appalti privati
I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati.
Per favorire una maggiore qualificazione del settore edile nel territorio metropolitano di Milano, le parti firmatarie si impegnano, attraverso azioni congiunte con i Comuni, a farsi promotrici di una corretta informazione - in fase di concessione del permesso di costruire e nell’ambito di titoli abilitativi edilizi asseverati (SCIA, CILA o equipollenti) - verso i committenti privati, rispetto alle proprie responsabilità e ai propri doveri in tema di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sensibilizzando verso le scelte progettuali contestuali alle scelte delle misure di sicurezza da adottare per tutto il ciclo di vita dell'opera, compreso quindi l'utilizzo e la manutenzione, la scelta di imprese con adeguata capacità tecnica, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del presente Protocollo.
Al fine di declinare compiutamente le misure sopra descritte, verranno attivati confronti con le Associazioni dei Comuni e con i Comuni stessi, anche mediante una Conferenza di indirizzo, con l’obiettivo di giungere alla definizione di “Linee di indirizzo” per gli enti locali del territorio.
Le Parti si impegnano altresì a realizzare addenda tematici e linee guida per singoli settori di interesse, mirati ad orientare e sensibilizzare i committenti e le imprese privati sui temi della sicurezza e della legalità. Tale materiale formativo/informativo verrà pubblicato in una sezione dedicata del portale della Prefettura di Milano e divulgato dalle Parti sottoscrittrici attraverso i propri canali.

Art. 5 - Monitoraggio delle Stazioni appaltanti ai fini della sicurezza
Le Stazioni appaltanti assicurano il costante monitoraggio del cantiere oggetto dell’appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte secondo la normativa vigente.
Anche a tal fine, i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati, in modo visibile o immediatamente esigibile, di tesserini di riconoscimento validati dalla stazione appaltante, muniti di fotografia.
Per gli appalti di importo superiore a euro 1.500.000,00, tali dispositivi si avvarranno di tecnologie che rendano sicura l’identificazione ed in grado di rendere disponibili - ad uso del responsabile della sicurezza, del direttore dei lavori e del coordinatore e degli organi di vigilanza - i seguenti dati:
a) nome, cognome e codice fiscale del lavoratore;
b) data di assunzione;
c) impresa di appartenenza;
d) indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;
e) attestazione di presenza (data ed ora dell’accesso al cantiere);
f) autorizzazione al sub-appalto.
Ragioni tecniche eventualmente ostative all’applicazione del tesserino magnetico dovranno essere esplicitate negli atti di progetto.
Al fine di realizzare la rilevazione dei lavoratori che accedono al cantiere e delle eventuali anomalie, il Responsabile del Procedimento o il committente/responsabile dei lavori per le opere private potranno inserire via web, sul sito della Cassa Edile, l’elenco dei lavoratori delle imprese abilitati ad entrare in cantiere, anche nella prospettiva di una maggiore efficacia delle attività di vigilanza.
Le Parti si impegnano altresì a valorizzare l’impiego della Carta di Identità Professionale Edile (CIPE) così come previsto dal CCNL Edile, non appena diverrà operativa.

Art. 6 - Automonitoraggio da parte del Comitato per la sicurezza (CPS)
Con riferimento ai lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, per il monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito un “comitato per la sicurezza” (CPS) del quale faranno parte:
- il responsabile dei lavori;
- il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione;
- un rappresentante dell’impresa affidataria;
- un rappresentante della Cassa Edile Milano Lodi Monza e Brianza;
- i Rappresentanti dei lavoratori aziendali e territoriali delle imprese presenti in cantiere;
- un rappresentante della sicurezza territoriale RLS-T della categoria Edile (Associazione ASLE RLST di Milano, Lodi, Monza Brianza);
- un rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale Esem-CPT.
Tale composizione potrà essere estesa a rappresentanti delle parti sociali firmatarie del presente atto.
In caso di necessità, il Comitato per la sicurezza potrà essere convocato dal Responsabile del procedimento su richiesta di ciascun componente.
Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, i soggetti individuati ai precedenti commi 1 e 2 dovranno effettuare, in concomitanza con l’inizio dei lavori e comunque nei trenta giorni successivi all’effettivo inizio degli stessi, un esame della documentazione e della situazione complessiva della sicurezza sul lavoro.

Art. 7 - Contratto Collettivo applicabile
Negli appalti di “lavori edili” di cui all’Allegato X del D.lgs. 81/2008, le parti si impegnano affinché l’impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatrici che svolgono attività edili applichino esclusivamente i Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali del settore edile sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle Rappresentanze dei Datori di Lavoro.
Per quanto riguarda le attività non rientranti nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, le Parti sottoscrittrici convengono che in tutti gli interventi, pubblici e privati, verrà assicurata l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali del settore merceologico maggiormente attinente alle lavorazioni svolte, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle Rappresentanze dei Datori di Lavoro.
L’ambito di applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro applicati dovrà essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Con riferimento ai costi della manodopera, le offerte economiche garantiranno l’applicazione del trattamento economico e delle tariffe di cui ai predetti commi.

Art. 8 - Formazione
Le parti convengono sull’obbligatorietà della formazione d’ingresso per tutti i soggetti facenti parte del cantiere, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri con difficoltà linguistiche. Promuovono inoltre la formazione specifica aggiuntiva privilegiando forme di apprendimento partecipato e situato. Tale formazione dovrà essere erogata e certificata dall’Ente Bilaterale ESEM- CPT, ovvero dagli organismi paritetici provinciali, o dagli specifici enti bilaterali, per quanto non riferibile alla contrattazione collettiva del settore edile.
Le parti si impegnano a costruire forme strette di collaborazione mirate ad una gestione coordinata della formazione dei lavoratori, con specifico riferimento ai diversi settori di attività, anche per il tramite degli organismi paritetici provinciali, o degli specifici enti bilaterali.

Art. 9 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Al fine di supportare la regolarità dei rapporti di lavoro, fermi restando gli obblighi normativi, si conviene che le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati saranno il bonifico bancario o altre forme che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.

Art. 10 - Congruità della manodopera
In attuazione del Decreto Ministeriale n. 143 del 25/06/2021, le parti convengono sull’obbligatorietà per tutte le Amministrazioni Pubbliche di richiedere l’attestazione della verifica di congruità della manodopera in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori (art. 4 c. 2).
Inoltre, ai sensi del citato D.M., per i lavori privati di importo complessivo pari o superiore a €70.000,00, la congruità dell’incidenza della manodopera dovrà essere dimostrata dalle imprese esecutrici prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (art. 4 c. 3) o, comunque, prima della chiusura della pratica edilizia.
Si fanno salve eventuali sopravvenienze normative che dovessero intervenire in futuro sul tema della congruità.

Art. 11 - Azioni a tutela della legalità dei rapporti di lavoro
Per un efficace contrasto ai fenomeni dell’infiltrazione mafiosa e dell’intermediazione illegittima di manodopera e per favorire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di rapporti di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva e di tutela del lavoro, le Amministrazioni pubbliche firmatarie si impegnano ad inserire nei propri bandi di gara la facoltà di escludere le ditte per le quali la Prefettura - anche su segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL ovvero di ATS - dovesse segnalare il ricorso a forme di lavoro sommerso ovvero ad ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, entrambi definitivamente accertati.
A tal fine l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL ed ATS si impegnano a rivolgere apposita comunicazione alla Prefettura di Milano.
In materia di distacco le parti si impegnano ad intraprendere un percorso volto al coordinamento delle procedure di controllo rispondenti alle finalità di tutela disposte dalla normativa sugli appalti pubblici.

Art. 12 - Misure per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso e per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
La Prefettura di Milano promuoverà la pronta sottoscrizione di Protocolli di Legalità per tutte le opere che rientrano nell’alveo delle infrastrutture prioritarie di cui all’art. 200 e ss. del D.lgs. 50/2016, con la conseguente adozione delle misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa previste dall’art. 203 del D.Lgs. 50/2016.
Le Associazioni datoriali aderenti si impegnano a sensibilizzare le imprese associate ad adottare ogni utile iniziativa per evitare il rischio di infiltrazione mafiosa all’interno dei cantieri. In particolare, promuoveranno l’impegno delle imprese a stipulare contratti e subcontratti aventi ad oggetto le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, esclusivamente con soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List"), o nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.
Con riferimento alle società non iscritte nell’elenco di cui al comma 2, le imprese aderenti all’Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE, potranno - per il tramite della suddetta associazione di categoria - chiedere l’acquisizione della documentazione antimafia liberatoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del d.lgs. 159/2011, come previsto dal Protocollo siglato tra Ministero dell’Interno e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili-ANCE in data 4 agosto 2021, a cui ANCE Milano Lodi Monza e Brianza ha aderito in data 29 novembre 2021.
Le parti sottoscrittrici si impegnano a sensibilizzare le Stazioni Appaltanti affinché, in fase di inserimento delle richieste di BDNA, evidenzino, mediante compilazione dello specifico campo contenente le voci appositamente dedicate al PNRR, la correlazione tra le attività appaltate ed i finanziamenti pubblici.
Ai fini di prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose, con riferimento ai subcontratti relativi alle seguenti categorie:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Le Stazioni appaltanti, nei capitolati speciali, prevedono che l’aggiudicatario acquisisca, relativamente a tutti i sub-contraenti, la seguente documentazione aggiornata da mettere a disposizione in caso di controlli e ispezioni da parte delle Stazioni Appaltanti e Autorità competenti:
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del sub-contratto;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell’autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto con l’impianto finale di smaltimento.
Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, l’aggiudicatario acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente, del certificato di assicurazione del mezzo e, ove previsto, della CQC (carta di qualificazione del conducente).
I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano altresì, ciascuno per i profili di competenza, ad adottare ogni strumento utile per prevenire ed individuare casi di corruzione e conflitti di interesse nonché evitare il ricorso al sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, promuovendo il rispetto della normativa in tema di comunicazioni relative alla titolarità effettiva dell’impresa appaltatrice.
In particolare, le Amministrazioni Pubbliche firmatarie si impegnano a prevedere nei propri bandi di gara relativi ad appalti/concessioni di opere per le olimpiadi Milano - Cortina 2026 e delle opere finanziate con il PNRR, che gli operatori economici partecipanti dichiarino il titolare effettivo della società.
Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti sulla rilevanza dell’adempimento degli obblighi in tema di comunicazioni relative alla titolarità effettiva e alle successive variazioni di titolarità.

Art. 13 - Ulteriori impegni in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza
Al fine di valorizzare le buone prassi già realizzate nel territorio milanese con riferimento al cantiere di Expo e nei cantieri M4, nell’ambito delle opere che saranno oggetto dei Protocolli di legalità di cui all’art. 12 del presente accordo, le Parti condividono di considerare a carico dei costi della realizzazione dell’opera riferiti alla salute e sicurezza anche quelli inerenti all’istituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSSP), tenuto conto della complessità e del numero di addetti preposti nonché della possibile compresenza in cantiere di settori produttivi tra loro molto diversi.
Tale figura di rappresentanza avrà libero accesso ai cantieri e alla documentazione e svolgerà funzioni propositive e di coordinamento, secondo le previsioni normative del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, fra gli RLS/RLST e fra questi e le aziende.

Art. 14 - Collaborazione degli Enti paritetici
Durante l’esecuzione delle opere affidate per un importo superiore ad euro 1.500.000, effettuate per conto delle Amministrazioni firmatarie, gli Enti paritetici delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Cassa Edile, ESEM-CPT metteranno a disposizione delle parti che sottoscrivono il presente accordo, oltre che delle imprese iscritte e dei relativi lavoratori, le risultanze delle proprie competenze per le problematiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per il pieno rispetto del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo provinciale di settore e per le problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Alle imprese edili nelle quali non si è provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà assicurata la presenza del rappresentante territoriale di categoria.
Alle imprese edili e/o dell’artigianato nelle quali non si è provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà assicurata la presenza di rappresentanti territoriali di categoria (RLS-T), anche con lo specifico compito di partecipare ai momenti di verifica e controllo delle misure di sicurezza e di favorire l’informazione sui rischi esistenti nelle varie fasi di esecuzione dei lavori. Per le opere di grandi dimensioni e durata, le parti si impegnano a promuovere la nomina di RLS di sito produttivo.
Le parti prendono atto che, ove possibile, con riferimento ai processi formativi previsti dal presente Protocollo, sarà riconosciuto il ruolo operativo della bilateralità promanante dalle Associazioni Datoriali firmatarie.
Per le imprese presenti nei cantieri non appartenenti al settore edile, in larga parte del comparto artigiano, si riconosce il coinvolgimento della bilateralità artigiana promanante dalle forme definite in sede di contrattazione collettiva.

Art. 15 - Informazioni da conferire alla Cassa Edile
Per assicurare l’effettività del ruolo della Cassa Edile, le Parti si impegnano a richiedere alle imprese che esercitano attività edile operanti nel territorio metropolitano milanese, tanto in appalto quanto in subappalto, l’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sin dal primo giorno di lavoro, nonché alle Stazioni appaltanti di inserire tale obbligo nei bandi di gara.
La piattaforma CNCE-Edilconnect acquisirà - secondo modalità che verranno definite e comunque adottando tecniche, indicazioni operative e principi giuridici che già informano il sistema nazionale - i dati relativi a tutti gli interventi edili, sia pubblici che privati di qualsiasi importo.
I Comuni del territorio metropolitano di Milano che aderiranno al presente Protocollo, conferiranno alla piattaforma CNCE-Edilconnect anche i titoli abilitativi rilasciati, laddove previsti.
La Cassa Edile integrerà tali informazioni con i dati relativi alle notifiche preliminari e metterà a disposizione delle Amministrazioni comunali e di ANCI Lombardia tale patrimonio informativo, consentendo una mappatura reale degli interventi nei relativi cantieri edilizi del territorio di riferimento.
Le suddette informazioni verranno utilizzate dalla bilateralità edile e dai Comuni in piena autonomia e in coerenza con le finalità a cui gli stessi sono preposti.
La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per i cantieri pubblici superiori a euro 1.500.000 e per tutti i cantieri di importo inferiore per i quali sia richiesto esplicitamente dalle Amministrazioni pubbliche, effettuerà il servizio di rilevazione elettronica degli accessi in cantiere del personale lavorante e a supporto, preventivamente autorizzato all’ingresso dall’impresa appaltante. La rilevazione avverrà utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o, per i lavoratori provenienti da altre regioni, la Carta Nazionale dei servizi ovvero, non appena operativa, la Carta di Identità Professionale Edile (CIPE). Qualora siano utilizzate apparecchiature di rilevazione degli accessi di diversa natura, le informazioni rilevate saranno raccolte dalla Cassa Edile, purché tali apparecchiature siano in grado di trasferire il codice fiscale del lavoratore e la data e l’ora in cui è avvenuta la rilevazione secondo le modalità tecniche definite dalla predetta Cassa Edile.
Per i cantieri per i quali è richiesta la rilevazione degli accessi, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza fornirà al committente e all’impresa appaltante la disponibilità dell’applicazione per la segnalazione tempestiva e la consultazione di ingressi anomali e per la verifica periodica di regolarità contributiva per gli aderenti al C.C.N.L. dell’edilizia.
Per i rapporti già esistenti, la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è inoltre autorizzata a verificare le banche dati anagrafiche della Provincia di Milano e Monza e Brianza, interrogando direttamente il sistema “Sintesi” per rilevare l’esistenza di rapporti di lavoro. La Cassa Edile riceverà inoltre, in linea con “Sintesi” o sistemi equivalenti, le notifiche relative all’assunzione di operai effettuate da imprese e consulenti, che obbligatoriamente dovranno dare consenso all’informativa verso la Cassa Edile, così come già avviene nei confronti degli Enti ad oggi destinatari.
Al fine di contrastare fattispecie elusive, la Cassa Edile svilupperà con gli enti di controllo firmatari ogni utile sinergia volta a condividere le informazioni concernenti i lavoratori autonomi, i lavoratori in forza presso imprese che non risultano essere formalmente edili ovvero comunque non presenti in “Sintesi”, anche mediante accesso alle informazioni relative all’organico aziendale (dati puntuali ovvero aggregati, nel rispetto della normativa sulla privacy), nonché ai modelli A1 relativi ai distacchi transnazionali.
Per i cantieri inferiori a euro 1.500.000,00 per i quali non sia esplicitamente richiesto dalle Amministrazioni Pubbliche firmatarie il servizio di rilevazione accessi in cantiere di Cassa Edile, le stesse provvederanno altresì a trasmettere alle parti sociali e agli enti paritetici la dichiarazione dell’organico medio annuo delle imprese esecutrici richiesta dal committente o dal Responsabile dei Lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 9, punto b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Per tutti i cantieri, la Cassa Edile di Milano mette a disposizione delle imprese iscritte l’applicativo web “Subappalti”, che consente alle imprese di verificare la forza lavoro delle imprese subappaltatrici. Inoltre, con la funzione “Imprese Adempienti” è possibile verificare la regolarità di tutte le imprese iscritte all’Ente.
Su richiesta delle imprese iscritte, la Cassa Edile provvederà a comunicare, anche prima della stipula dei contratti di subappalto, informazioni sulla regolarità e sulla forza lavoro delle imprese subappaltatrici.

Art. 16 - Gruppo di Lavoro Permanente per la Sicurezza sul Lavoro ed il Lavoro Sommerso
Il Gruppo di Lavoro Permanente per la Sicurezza sul Lavoro ed il Lavoro Sommerso costituito presso la Prefettura (composto da Camera di Commercio. Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, INPS, INAIL, Cassa Edile, ATS di Milano, Assolombarda, Assimpredil-Ance, Confcommercio, Associazioni degli Artigiani e OO.SS), si riunirà con cadenza almeno trimestrale per definire azioni mirate a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e monitorare le attività scaturite dall’applicazione del presente Protocollo.
Nell’ambito dei suddetti incontri, potranno essere portate all’attenzione comune eventuali segnalazioni o notizie qualificate da parte degli Enti firmatari del presente Protocollo.
Gli esiti delle riunioni verranno divulgati alle Parti sottoscrittrici, anche per offrire un contributo operativo ai lavori del Tavolo di coordinamento di cui all’art. 19.
Il Gruppo supporterà, anche sotto il profilo tecnico, la realizzazione degli addenda tematici per singoli settori di interesse, di cui all’art. 4 del presente atto.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza
Gli Enti preposti a svolgere funzioni di vigilanza nelle materie di cui al presente Protocollo, ferme restando le previsioni normative che individuano competenze, ruoli e profili di coordinamento, definiscono un calendario di sopralluoghi congiunti su cantieri pubblici e privati anche in sinergia con le Polizie Locali, assicurando il massimo supporto ad eventuali iniziative formative nei confronti delle stesse sui temi della sicurezza e della legalità sui luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle attività ispettive gli organi di vigilanza coinvolgeranno la rappresentanza sindacale dei lavoratori per la sicurezza.
Le risultanze dei sopralluoghi saranno comunicate alla Prefettura ai fini del monitoraggio e del coordinamento delle azioni positive scaturenti dal Protocollo.
I dati aggregati e in forma anonima delle risultanze dei controlli effettuati verranno messi a disposizione del Tavolo di coordinamento permanente di cui al successivo art. 19, anche al fine di orientare le iniziative negli altri ambiti di intervento disciplinati dal presente Protocollo.

Art. 18 - Impegni ai fini dell’obbligatorietà del Protocollo
Le parti firmatarie si impegnano a promuovere l’adesione al presente Protocollo dei Comuni del territorio metropolitano di Milano, nonché delle Stazioni appaltanti, comprese le relative società controllate e partecipate in misura maggioritaria, e, per i grandi lavori, delle imprese committenti anche non aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie.
L’adesione al Protocollo potrà avvenire anche in sede di affidamento dei lavori, inserendo nei contratti stipulati il rinvio alle prescrizioni contenute nel presente protocollo.
Le Amministrazioni pubbliche firmatarie si impegnano, altresì, a far accettare i contenuti del presente accordo a tutte le imprese esecutrici per cantieri di importo superiore ad Euro 1.500.000,00.

Art. 19 - Verifica dell’applicazione del Protocollo
Le parti firmatarie concordano di verificare la puntuale applicazione del presente accordo e le eventuali variazioni che si rendessero opportune mediante un Tavolo di coordinamento permanente, convocato dalla Prefettura, che si riunirà con cadenza almeno annuale.
Agli incontri potranno partecipare, oltre alle parti sottoscrittrici, enti, istituzioni ed imprese eventualmente invitati.
Al fine di garantire il necessario tempestivo esame delle questioni che dovessero insorgere dal presente accordo, dietro richiesta di una qualsiasi delle parti, potrà essere convocata apposita riunione, a cura della Prefettura.
 

Milano, 12 luglio 2022

Letto e sottoscritto


fonte: prefettura.it