Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero
Divisione 2 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

 

          Alle Organizzazioni Sindacali
e p.c. A tutti gli Uffici Centrali e Territoriali
         Al Medico competente della sede centrale

         e, per il tramite degli uffici territoriali, ai rispettivi medici competenti


Oggetto: Riscontro nota OOSS 28 settembre 2022.-

In riferimento alle osservazioni formulate da codeste Organizzazioni Sindacali il 28 settembre us, relativamente alla circolare n. 43575 del 27 settembre 2022, si rappresenta che, a seguito di approfondita analisi, anche comparativa con gli atti parlamentari e con quanto deliberato da altre Amministrazioni, si ritiene che l’articolo 23-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, non si pone in discontinuità con le disposizioni già adottate dal Ministero.
Punto di partenza deve essere l’inquadramento della proroga introdotta dal citato art. 23-bis nel percorso di progressivo superamento della disciplina emergenziale, percorso caratterizzato dalle seguenti “tappe”:
- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, che ha demandato ad apposito decreto del Ministero della Salute l’individuazione delle patologie in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;
- il Decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022 (richiamato anche nel documento della Camera dei Deputati del 22 settembre 2022), che ha definito dette patologie, affidandone la certificazione al medico di medicina generale;
- il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, a cui è riferita la proroga al 31 dicembre p.v. stabilita dalla legge di conversione del cd. Decreto “aiuti bis”;
- il CCNL 9 maggio 2022, che ha dedicato una apposita sezione alla definizione e alla regolamentazione del lavoro agile;
- il Regolamento del lavoro agile adottato con Decreto Direttoriale 30 giugno 2022, n. 3, che ha definito la disciplina di questo istituto per i lavoratori del MIMS, sulla base delle previsioni del CCNL e su cui si è tenuto il più ampio confronto con codeste OOSS e le circolari esplicative che ne sono seguite.
Alla luce del sopra citato impianto normativo rileva la definizione della prestazione lavorativa in modalità agile, che, superata la fase emergenziale, non può che essere collocata all’interno della disciplina ordinaria che prevede, senza eccezioni, un accordo individuale, peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi, ormai già sottoscritto e in vigore. A tal riguardo l’art. 23-bis, come già detto, non introduce una novità per questa Amministrazione, che ha puntualmente disciplinato il lavoro agile secondo una rigorosa gerarchia delle fonti (norme primarie, decreti ministeriali, CCNL, regolamentazione ministeriale e circolari esplicative), e ha sempre garantito la massima protezione per coloro che fossero ad alto rischio contagio, attraverso, se del caso, il tempestivo e costante coinvolgimento del medico competente ed il ricorso (di norma), al lavoro agile.
A tal proposito nulla osta a che i soggetti fragili eseguano la prestazione lavorativa in modalità agile senza tener conto della maggior presenza in ufficio, il cui richiamo nella circolare n. 43575 del 27 settembre scorso ha sollevato perplessità, in quanto effettivamente non previsto dalla
regolamentazione ministeriale generale.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali