Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 29 luglio 2022
Validità: 31 ottobre 2022
Parti: Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazione, BCC
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:
Premessa
Capo I Finalità, efficacia e durata del Protocollo condiviso
Capo II Informazione e formazione di prevenzione
Capo III Accesso e permanenza nei luoghi di lavoro
Capo IV Misure igienico-sanitarie
Capo V Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda. Sorveglianza sanitaria
Capo VI Organizzazione dei modi e dei tempi di lavoro ai fini del contenimento del SARS-CoV-2/COVID-19
Capo VII Relazioni sindacali


Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo ai sensi del DCPM 26 aprile 2020

Il giorno 29 luglio 2022, attraverso collegamento telematico a distanza, si sono incontrate: la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - Federcasse […] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo Fabi […], First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Ugl Credito […], Uilca […], per valutare e accogliere con specifico riferimento alla Categoria del Credito Cooperativo, i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (nel prosieguo per brevità indicato anche come il “Protocollo”) concluso il 30 giugno 2022 fra le Parti Sociali, fra cui Confcooperative, su invito del Governo che, per quanto di sua competenza, ne garantisce la piena attuazione, considerando come, detto Protocollo, integri analogo protocollo già concluso il 6 aprile 2021 fra le medesime Parti Sociali e su invito del Governo.

Premesso che:
- le Parti, sin dall’inizio della pandemia da virus SARS-CoV-2/COVID-19, hanno costantemente seguito l’evolversi della emergenza sanitaria ed individuato, tempo per tempo, con i Protocolli condivisi del 24 marzo 2020 e del 7 maggio 2020, e successive integrazioni, efficaci soluzioni di prevenzione e di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei soci e dei clienti;
- L’art. 32 del Protocollo condiviso del 7 maggio 2020 prevede l’impegno delle Parti a seguire l’evoluzione del quadro normativo ed epidemiologico al fine di valutare l’opportunità di aggiornare le indicazioni del Protocollo stesso;
- In data 30 ottobre 2020, le Parti, in considerazione dell’incremento della diffusione del Covid-19, hanno istituito un tavolo permanente, al fine di consentire un monitoraggio efficace e tempestivo della situazione emergenziale;
- Il 25 marzo 2022, le parti, dopo una disamina degli effetti dell’intervenuta cessazione dell’emergenza pandemica al 31 marzo 2022, hanno sottoscritto un verbale di integrazione del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020, e successive modifiche ed integrazioni, convenendo, l’applicazione delle le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ivi contenute, fino al 30 giugno 2022, fatta eccezione per quelle previsioni che non risultino più attuabili perché non in linea con quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successivi interventi legislativi;
- Il 31 marzo 2022 le Parti hanno proseguito l’esame congiunto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con specifica attenzione agli effetti normativi del provvedimento rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori cd. “fragili”, convenendo l’applicazione di quanto previsto al comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, che consente a tali lavoratori di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile, per le BCC/CRA e le Aziende della Categoria, sino al 30 giugno 2022;
- In data odierna, le Parti si sono incontrate per svolgere un esame congiunto dei contenuti del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e Parti sociali il 30 giugno 2022, che aggiorna e rinnova i Protocolli condivisi il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, in considerazione dell’attuale circolazione, nelle ultime settimane, di varianti di virus SARS-CoV-2/COVID-19 ad alta trasmissibilità e al fine di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.
- In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, in coerenza con quanto convenuto nel Protocollo della Categoria del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020, e successive modifiche e integrazioni - nella consapevolezza che, per continuare a garantire l’erogazione dei propri servizi alle comunità territoriali, delle quali la Categoria è espressione, è necessario adottare prioritariamente e tempo per tempo misure che garantiscano la piena tutela della salute sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che dei soci e dei clienti - con il presente Protocollo Condiviso per il Credito Cooperativo si determinano le modalità applicative del Protocollo condiviso a livello interconfederale e su invito del Governo del 30 giugno 2022, convenendo quanto segue.
- Le Parti hanno considerato l'andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 29-bis del D.L. n. 23/2020.
- L’obiettivo condiviso tra le Parti è quello di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
- Il documento tiene conto, altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.
La premessa è parte integrante del presente Protocollo.

Capo I Finalità, efficacia e durata del Protocollo condiviso
1) La declinazione del Protocollo del 30 giugno 2022, mediante il presente Protocollo condiviso, definisce, anche in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
2) Le Parti condividono che, nell’ambito del Credito Cooperativo, si devono adottare tutte le misure necessarie per adempiere, tempo per tempo, alle eventuali disposizioni delle Autorità al fine di contenere i rischi di contagio.
Le Parti indicano pertanto alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
3) Il presente Protocollo aggiorna il Protocollo condiviso concluso fra le Parti il 7 maggio 2020 ed ha la finalità di indirizzare i comportamenti delle Aziende delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Credito Cooperativo nel comune intento di contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, garantendo condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
4) Il presente Protocollo individua un quadro comune di indirizzi condivisi per le Aziende del Credito Cooperativo per l’individuazione di specifici apprestamenti di maggiore utilità che non snaturino le finalità del presente Protocollo.
5) Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31/10/2022. Le Parti si incontreranno entro il 15/09/2022 e entro il 15/10/2022 per verificare congiuntamente la coerenza e l’efficacia del presente Protocollo con il quadro di interventi legislativi tempo per tempo vigenti.

Capo II Informazione e formazione di prevenzione
6) L’azienda, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutte le Lavoratrici e i Lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. L’informazione deve riguardare:
a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, con il conseguente impegno di ciascuno che intenda recarsi presso i locali dell’azienda a misurarsi la temperatura;
b. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo correlate a sintomi di contagio da SARS-CoV-2/COVID-19 (sintomi di influenza, febbre);
c. le misure a cui il personale e chiunque entri in azienda, deve attenersi per il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI;
e. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere ai locali aziendali;
f. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
7) Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Capo III Accesso e permanenza nei luoghi di lavoro
8) Il personale, prima di recarsi verso il luogo di lavoro, è invitato a misurarsi la temperatura corporea. Se questa risulterà superiore a 37,5°C dovrà restare a casa evitando di uscire e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
9) Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
10) Il datore di lavoro non consente l’accesso a chiunque si trovi nell’ ipotesi di cui all’articolo precedente.
11) Per l’accesso di fornitori esterni è necessario ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti. In ogni caso i fornitori esterni, durante l’espletamento delle loro attività nei luoghi di lavoro, dovranno utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2). A tal fine le aziende forniscono adeguata informativa alle imprese esterne che svolgono servizi all’interno dei luoghi di lavoro, valutando le modalità più adeguate

Capo IV Misure igienico-sanitarie
12) L’azienda assicura idonei livelli di pulizia giornalieri nonché la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro e delle aree comuni, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute (Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020) e con il Rapporto ISS Covid-19, n. 12/2021, la pulizia giornaliera con appositi detergenti delle tastiere, schermi touch, mouse, dei locali mensa, dei distributori nelle aree di pausa e tutti i punti comuni di contatto (ad es. maniglie delle porte, corrimano delle scale, ecc.), in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute (Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020) e con il Rapporto ISS Covid-19, n. 12/2021, nonché l’idonea manutenzione degli impianti di aerazione e di climatizzazione ove presenti.
Fermo quanto previsto al successivo punto 17), si raccomanda di adottare anche misure che consentono l’idonea ventilazione dei locali.
Con particolare riferimento alle pulizie, per tutta la durata dell’emergenza, queste vanno effettuate alla fine di ogni turno di lavoro.
13) La frequentazione delle aree di pausa e degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) viene disciplinata contingentandone l’accesso, contenendo i tempi di sosta, con la previsione di una ventilazione continua dei locali.
14) Nel caso di presenza di una persona con Sars-Cov2 all’interno dei locali aziendali si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
15) Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia e per le quali l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti in luoghi di agevole accesso.
16) L’azienda mette a disposizione altri idonei detergenti per le mani (gel disinfettanti a base alcolica), oltre all’acqua e al sapone, che devono essere accessibili a tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche mediante specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
17) L’ uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, rimane un presidio importante per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratrici e lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di dispositivi FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Capo V Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda. Sorveglianza sanitaria
18) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre superiore a 37,5°C, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile. Si dovrà procedere, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, al suo isolamento. La persona sintomatica deve essere subito dotata - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2.
19) L’azienda provvederà immediatamente a liberare gli spazi occupati dalla lavoratrice e dal lavoratore e alla sanificazione degli stessi, invitando, nel contempo, i colleghi che hanno avuto contatti con il lavoratore ad assolvere agli adempimenti previsti in tali circostanze dalla normativa sanitaria.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone SARS-CoV-2/COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Prima di consentire l’accesso ai luoghi aziendali ad un lavoratore già risultato positivo all’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19 l’azienda deve assicurarsi dell’avvenuta negativizzazione del tampone idoneamente certificata secondo la normativa vigente.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’Autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
20) É necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente, che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
21) La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Lo stesso medico competente collaborerà con il datore di lavoro nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione connesse al contenimento del SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro nel reinserimento lavorativo con pregressa infezione da SARS-CoV-2/ SARS-CoV-2/COVID-19 e nel segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In particolare, il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, si atterrà anche alle indicazioni operative di cui alla circolare del Ministero della Salute del 29.4.2020 n. 14915.

Capo VI Organizzazione dei modi e dei tempi di lavoro ai fini del contenimento del SARS-CoV-2/COVID-19
22) Nonostante gli intervenuti mutamenti del contesto sanitario ed il venir meno dello stato di emergenza, la modulazione dell’operatività anche attraverso il ricorso al lavoro agile concorre alle misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro.
23) La tutela di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, che consente alle lavoratrici e ai lavoratori “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile, troverà applicazione, per le BCC/CRA e le Aziende della Categoria, sino al 31 ottobre 2022, salvo i provvedimenti di legge che eventualmente interverranno in materia.
24) Attraverso le flessibilità in essere in tema di orari di lavoro vanno evitati assembramenti in occasione dell’ingresso e dell’uscita dai luoghi di lavoro.
25) Le Parti confermano l’attenzione da parte delle Aziende all’idoneità dei locali per lo svolgimento della formazione in presenza ed alla gestione delle missioni in coerenza con l’ andamento epidemiologico. Sono confermate le previsioni del precedente Protocollo in materia di assemblee da remoto per il personale.

Capo VII Relazioni sindacali
26) Le Parti confermano la Commissione Nazionale permanente, per il tempo di vigenza del presente Protocollo, per il monitoraggio congiunto delle novità normative in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 integrata da un RLS per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche al fine di promuovere l’aggiornamento del presente Protocollo. Le Parti si impegnano ad incontrarsi per una informativa e reportistica periodica.
Detta Commissione Nazionale riceverà le informazioni dei Comitati Aziendali istituiti per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo stesso.
Le Parti confermano momenti informativi ai diversi livelli di interlocuzione sindacale per la migliore attuazione delle misure del presente Protocollo e delle sue successive modificazioni.
Le Parti si impegnano a continuare il percorso di dialogo e confronto sulla tematica, monitorando l’evoluzione sanitaria e il quadro normativo al fine di valutare l’opportunità di aggiornare le indicazioni del presente Protocollo, anche con particolare riferimento al Capo V ed al Capo VII a richiesta di una di dette Parti.