Regione Puglia
Legge regionale 2 novembre 2022, n. 23
“Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)”.
B.U.R. 3 novembre 2022, suppl. n. 119
 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche all’articolo 9 della l.r 29/2018

1. L’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato) è sostituito dal seguente:

“Art. 9 Organi dell’ARPAL

1. Sono organi dell’ARPAL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il revisore unico.
2. Il presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e documentata esperienza pluriennale, almeno quinquennale, a livello nazionale o internazionale nell’ambito sia pubblico che privato. Il presidente dura in carica tre anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. L’incarico di presidente non può eccedere in ogni caso quella della legislatura regionale e resta in carico sino alla nomina del nuovo presidente per le attività di ordinaria amministrazione, e comunque, non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale, secondo il vigente ordinamento. Il trattamento economico del presidente è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina.
3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni e ne definisce l’ordine del giorno;
c) cura i rapporti con l’amministrazione regionale e rappresenta l’Agenzia nei tavoli istituzionali con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
d) garantisce, con il consiglio di amministrazione, la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12;
e) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia, congiuntamente al direttore;
f) procede alla proposta di valutazione del direttore, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
g) laddove ne ravvisi la necessità, attribuisce deleghe speciali anche di rappresentanza al direttore; h) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 12.
4. Il consiglio di amministrazione è composto oltre che dal presidente, da due membri nominati per tre anni con deliberazione della Giunta regionale. L’incarico è rinnovabile una sola volta e in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. Valgono anche per il consiglio di amministrazione le norme vigenti in tema di prorogatio, nelle more della nomina della nuova compagine, come descritte al comma 2. Se nominati nel triennio in sostituzione di altri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l’incarico termina allo scadere dell’intero consiglio di amministrazione, salva la norma in tema di prorogatio. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata esperienza e professionalità, nell’ambito dei servizi e delle politiche attive per il lavoro e nel campo della formazione professionale, nonché della comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore di riferimento. Nella scelta dei membri degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere con le modalità e nei limiti di cui alla vigente normativa. Ai membri del consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina.
5. Il consiglio di amministrazione, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell’Agenzia. Su impulso del presidente, garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12.
6. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;
b) su proposta del direttore:
1) adotta il bilancio preventivo pluriennale e annuale e quello di esercizio e i regolamenti di cui all’articolo 7, comma 2;
2) adotta, inoltre, il Piano della performance contenente il Piano annuale e triennale dell’attività dell’Agenzia, la Relazione sulla performance, nonché la dotazione organica e le relative modificazioni e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.
c) adotta più in generale ogni provvedimento di alta organizzazione dell’Agenzia.
7. Il direttore è nominato con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso ed eventuali ulteriori indennità, che non devono in ogni caso superare quelle previste per i direttori di dipartimento. Il direttore è scelto fra persone in possesso di comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche e abbiano i requisiti previsti dall’ordinamento regionale per la nomina a direttore di dipartimento, nonché dalla comprovata esperienza di almeno cinque anni quale dirigente di una pubblica amministrazione. L’individuazione avviene previo esperimento delle procedure previste per la selezione dei direttori di dipartimento dell’amministrazione regionale. L’incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. La durata dell’incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
8. Il direttore generale attua gli indirizzi del presidente del consiglio di amministrazione, assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell’attività amministrativa. Al direttore generale possono essere delegati dal presidente più ampi poteri decisionali e di rappresentanza. Al direttore generale sono attribuiti compiti di coordinamento generale e supervisione delle UO, di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione all’Agenzia mediante assegnazione sulla base del Piano di cui al comma 6 degli obiettivi di gestione, distribuendo coerentemente le relative risorse.
9. Il direttore generale provvede, inoltre:
a) alla predisposizione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del Piano della performance contenente il Piano annuale e triennale delle attività dell’agenzia e della Relazione finale sulla performance;
b) alla presentazione della proposta di bilancio preventivo pluriennale e annuale e di bilancio di esercizio, dei regolamenti e degli atti di organizzazione generale dell’Agenzia;
c) alla attribuzione degli incarichi dirigenziali, coordinandone e promuovendone la collaborazione, controllandone l’attività, anche con poteri avocativi e sostitutivi in caso di inerzia;
d) a disporre l’utilizzo del personale emanando le direttive e verificando il conseguimento dei risultati, l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
e) alla valutazione annuale dei dirigenti, congiuntamente all’OIV, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Agenzia.
10. Il direttore esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ARPAL. In caso di assenza o impedimento il direttore è sostituito da altro dipendente dell’ARPAL di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione interno.
11. Al procedimento di designazione e nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2017, n. 24 (Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”).
12. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale che ne stabilisce il compenso ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
13. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati da ARPAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economico finanziaria della stessa Agenzia.”.
 

Art. 2
Norme finali

1. Con l’entrata in vigore della presente legge decade il direttore generale nominato ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 29/2018.
2. Nel periodo transitorio tra la decadenza prevista dal comma 1 e la nomina del consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono svolte dal direttore del dipartimento regionale politiche del lavoro, istruzione e formazione, nei limiti della gestione ordinaria e senza ulteriore compenso.
3. A ciascuna agenzia regionale strategica della Regione Puglia si applica il sistema di governance delineato dalla presente legge. Sino alla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali modificative si continuano a osservare le leggi vigenti.
 

Art. 3
Invarianza finanziaria

1. Ai maggiori oneri previsti dalla presente legge si provvede modulando il compenso del direttore generale, del consiglio di amministrazione e del revisore unico nei limiti dell’attuale stanziamento di euro 165 mila.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 novembre 2022
 

MICHELE EMILIANO