Tipologia: Accordo
Data firma: 2 novembre 2022
Validità: 11.11.2022 - 06.01.2024
Parti: Gruppo Generali e Coordinamenti RSA First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Generali
Fonte: uilca.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 2 novembre 2022, in modalità telematica, tra il Gruppo Generali (Assicurazioni Generali spa, Generali Italia spa, Generali Business Solutions scpa, Genertel spa, GenertelLife spa, Generali Welion scarl, Gosp srl, Cattolica Assicurazioni spa, Cattolica Services scarl, Tua Assicurazioni spa, Vera Assicurazioni spa, Vera Protezione spa, Vera Vita spa, Bcc Assicurazioni spa, Bcc Vita spa, Cattolica Immobiliare spa, Alleanza Assicurazioni spa, Jeniot spa) […] e i Coordinamenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Fna e Snfia del Gruppo Generali

Premesso che:
a) con Accordo sindacale sottoscritto in data 27 luglio 2021, entrato in vigore il 1 aprile 2022, da intendersi qui integralmente richiamato, le Parti hanno disciplinato, a livello di Gruppo e con le specifiche ivi indicate, lo Smart Working c.d. Next Normal, quale istituto tendenzialmente strutturale anche per il periodo successivo a quello pandemico in senso stretto, peraltro non ancora totalmente superato;
b) l’irruzione del conflitto bellico tra Russia e Ucraina ha tuttavia innescato, a livello internazionale, una gravissima crisi energetica legata all’approvvigionamento di gas naturale, nonché un aumento straordinario dei prezzi di tutte le fonti energetiche, situazione che - secondo le previsioni degli analisti - è destinata a permanere a lungo, se non addirittura ad aggravarsi nel corso dell’anno 2023, ma che già sin d’ora - approssimandosi il periodo invernale in cui maggiore è il fabbisogno di tali risorse - ha richiesto l’adozione di una serie di misure volte a razionalizzare e ridurre i consumi energetici, non potendosi escludere, nei prossimi mesi, in base all’imprevedibile evoluzione deli scenari geopolitici mondiali, anche un razionamento a livello distributivo del gas.
c) per fronteggiate tale situazione, a livello comunitario UE è stato previsto un taglio obbligatorio del 15% dei consumi dei singoli Stati, un meccanismo di solidarietà in favore degli Stati maggiormente dipendenti dalle forniture russe, una strategia di acquisiti comuni e si discute di una progressiva riforma dei meccanismi di formazione del prezzo del gas e delle altre fonti energetiche ad esso collegate per cercare di contenere le oscillazioni di prezzo;
d) a livello nazionale, il Governo italiano ha messo in campo una serie di misure comprendenti la diversificazione dei fornitori di gas naturale, l’aumento degli stoccaggi in vista dell’inverno, aiuti economici temporanei alle famiglie e alle imprese ed interventi volti a razionalizzare il consumo del gas, quali la posticipazione delle date di accensione e di spegnimento degli impianti di riscaldamento, l’abbassamento delle temperature massime consentite, con la forte raccomandazione ad adottare tutti gli accorgimenti possibili finalizzati per ridurre i consumi energetici non necessari;
e) in particolare, con riferimento all’inverno 2022/2023, il Ministro della transizione ecologica, con Decreto in data 6 ottobre 2022, ha individuato le seguenti zone climatiche con relative date di riferimento: zona A: 5 ore al giorno dal 8/12/2022 al 7/3/2023; zona B: 7 ore al giorno dal 8/12/2022 al 23/3/2023; zona C: 9 ore al giorno dal 22/11/2022 al 23/3/2023; zona D: 11 ore al giorno dal 8/11/2022 al 7/4/2023; zona E: 13 ore al giorno dal 22/10/2022 al 7/4/2023; zona F: non sono previste limitazioni.
f) in questo contesto, anche il Gruppo Generali - da sempre sensibile alle tematiche di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale - ha varato un ampio ed articolato piano di risparmio energetico in coerenza con le indicazioni governative e comunitarie, comprendente la riduzione di 3° C (target 19° C) della temperatura degli uffici nella stagione invernale e l’innalzamento di 1° C (target 26° C) nella stagione estiva, l’anticipo di due ore dell’assetto notturno in termini di funzionamento delle sedi, lo spegnimento di tutti i monitor delle postazioni di lavoro durante la notte e nei giorni festivi e prefestivi a cura dell’utenza, lo spegnimento del 50% delle stampanti multifunzione negli uffici, la sospensione dell’acqua calda nei servizi igienici, lo spegnimento dei monitor Digital Signage durante la notte e nei giorni festivi e prefestivi, lo standby parziale delle vending machine durante l’orario notturno, fino ad arrivare alla prospettazione della chiusura dei building direzionali sul territorio italiano nelle giornate di venerdì, nonché in occasione dei c.d. “ponti” e delle festività civili, da attuarsi attraverso un più razionale e coordinato utilizzo dello Smart Working Next Normal;
g) la predetta situazione di aumento dei costi energetici si ripercuote negativamente anche sui lavoratori, oltre che sulle aziende.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) Durata.
La disciplina di cui al presente accordo ha carattere eccezionale e sperimentale, nonché durata temporanea circoscritta al periodo dal 11 novembre 2022 al 6 gennaio 2024.
Resta comunque inteso che, qualora il complesso scenario rappresentato nelle premesse dovesse subire un cambiamento in senso positivo o in senso negativo, nei prossimi mesi per effetto di situazioni ad oggi non conosciute e/o non prevedibili e/o per effetto di interventi governativi/normativi volti a calmierare i costi, le Parti si impegnano a incontrarsi per valutare le possibili ricadute e la necessità di conseguenti modifiche a quanto previsto nel presente accordo, in senso positivo ad esempio con una abbreviazione della durata del presente accordo, in senso negativo anche valutando le presenze in sede nella giornata di lunedì.

2) Periodi di operatività.
La disciplina di cui al presente accordo troverà applicazione alle sedi di cui al successivo punto n. 3) durante il periodo legale di accensione del riscaldamento, secondo la zona climatica di appartenenza in base al Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale e dei relativi decreti ministeriali citati in premessa.
Il presente accordo troverà altresì applicazione durante il periodo di accensione dell’impianto di condizionamento/raffrescamento che, non essendo individuato per legge, sarà oggetto di successiva comunicazione in base all’andamento climatico, ma che viene sin d’ora orientativamente indicato da giugno a settembre.

3) Destinatari.
La disciplina di cui al presente accordo ha come perimetro soggettivo di applicazione i lavoratori/trici già destinatari dell’accordo c.d. Next Normal sottoscritto in data 27 luglio 2021, che risultino altresì sottoscrittori dell’Accordo Individuale di Smart Working, in quanto aventi sede di lavoro presso i seguenti building direzionali sul territorio nazionale:
- Via Gorizia, 52 - Chieti;
- Via Fattori, 10/A-B-C-D,2/R - Firenze;
- Via Fieschi, 9 - Genova;
- Torre Hadid - Milano;
- Via B. Crespi 19 - Via C. Imbonati 24 - Milano;
- Via Marocchesa,14 - Mogliano Veneto;
- Via Giovanni Porzio, 4 - Napoli;
- Via Leonida Bissolati, 23, 76 - Roma;
- Via Mazzini, 53 - Torino;
- Corso Cavour 3, 5/A - Trieste;
- Piazza L.A. Duca degli Abruzzi, 1 - Trieste;
- Piazza L.A. Duca degli Abruzzi, 2 - Trieste;
- Via Carducci, 20 - Trieste;
- Via Machiavelli, 3 - Trieste
- Via Machiavelli, 4 - Trieste;
- Via Trento, 8 - Trieste;
- Lungadige Cangrande, 16 - Verona;
- Via Fermi 11B, 11D - Verona.
Restano pertanto al momento esclusi dalla disciplina di cui al presente accordo i lavoratori/trici che, benché destinatari dell’Accordo Next Normal sottoscritto in data 27 luglio 2021 e sottoscrittori dell’Accordo Individuale, siano assegnati a strutture di area diverse da quelle direzionali sopra espressamente elencate (quali SGS sinistri, agenzie e ispettorati Alleanza Assicurazioni).

4) Orario e luogo di lavoro.
Per i lavoratori/trici ai quali si applica il presente accordo ai sensi dell’art. 3 che precede, il numero di giornate lavorabili in modalità Smart Working ai sensi dell’Accordo Next Normal sottoscritto in data 27 luglio 2021 e dell’Accordo Individuale resta invariato.
La programmazione individuale delle giornate di Smart Working dovrà tuttavia necessariamente comprendere le giornate di venerdì di ogni settimana di operatività dell’accordo, nonché le seguenti ulteriori giornate lavorative: 27, 28 e 29 dicembre 2022, 2,3,4 e 5 gennaio 2023, tutto il mese di agosto 2023, 2 novembre 2023, 27 e 28 dicembre 2023, dal 1 al 5 gennaio 2024.
Le ulteriori giornate di Smart Working spettanti ai sensi dell’Accordo Individuale potranno invece essere liberamente programmate da ciascun lavoratore/trice nel rispetto di quanto previsto dall’accordo c.d. Next Normal sottoscritto in data 27 luglio 2021.
Si precisa che i periodi di chiusura per ponti, così come sopra individuati e la chiusura del mese di agosto non rilevano agli effetti del computo mensile dei giorni di presenza in sede/ lavoro in remoto.

5) Chiusura delle sedi.
Per effetto di quanto sopra, nelle giornate di venerdì di ogni settimana, nonché nelle ulteriori giornate/periodi di cui al punto n. 4) che precede, i building direzionali di cui al precedente punto n. 3) resteranno chiusi.
Per i lavoratori/lavoratrici che non abbiano aderito allo Smart Working Next Normal e/o non siano autorizzati al lavoro in modalità Smart Working ai sensi del suddetto Accordo verranno individuati, in relazione alle giornate di cui al punto n. 4 che precede, delle postazioni di lavoro ad hoc, dove potersi recare per rendere la prestazione in presenza, presso uno dei seguenti building in base al polo/città di appartenenza;
- Milano - Via B. Crespi 19/Via C. Imbonati 24
- Chieti - Via Gorizia 52
- Genova - Via Fieschi 9
- Mogliano Veneto - Via Marocchesa 14
- Roma - Via Leonida Bissolati 23
- Torino - Via Mazzini 53
- Trieste - Via Trento 8
- Verona - Lungadige Cangrande 16
- Napoli - Via Giovanni Porzio 4
- Firenze - Via Fattori 10

6) Periodo di chiusura collettiva per ferie.
In relazione alla circostanza che durante il mese di agosto 2023 le sedi direzionali di cui al punto n. 3) del presente accordo rimarranno chiuse, con conseguente effettuazione della prestazione lavorativa in modalità Smart Working, si conviene che i lavoratori/lavoratrici destinatari del presente accordo dovranno necessariamente effettuare due settimane di ferie durante il mese di agosto, di cui una coincidente con la settima di ferragosto, mentre la seconda settimana di ferie sarà liberamente programmabile da singoli lavoratori/lavoratrici, purché nel mese di agosto e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze produttive e lavorative connesse alle mansioni svolte.

7) Apertura servizi.
Al fine di non gravare sull’organizzazione familiare dei lavoratori/lavoratrici, l’Azienda si impegna a mantenere aperti e funzionanti gli asili nido aziendali esistenti presso alcune sedi aziendali anche durante i venerdì di chiusura di cui al punto n. 4 che precede; si conferma che i servizi di guardiania rimarranno attivi anche nei periodi di chiusura.

8) Genitori con figli minori di anni 14.
Coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 si precisa che fino al 31 dicembre 2022 (salva ulteriore proroga) i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, hanno diritto, a richiesta, a svolgere la prestazione lavorativa di lavoro in modalità Smart Working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le mansioni svolte.

9) Disposizioni finali.
In ragione di tutto quanto riportato in premessa, le Parti si impegnano ad un confronto sul livello del contributo economico annuale di cui all’art. 7 dell’Accordo Next Normal in data 27 luglio 2021 in fase di prossimo rinnovo del suddetto accordo.
Le Parti si impegnano a valutare rapidamente e con la massima possibile disponibilità, situazioni personali meritevoli di tutela o aspetti organizzativi e/o contrattuali di dettaglio, non considerati al momento della sottoscrizione del presente Accordo.
Per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato troveranno applicazione tutte le disposizioni e gli adempimenti previsti dall’Accordo sindacale Next Normale del 27 luglio 2021, che si intende qui integralmente richiamato.