INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA
LA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI PIACENZA
E L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Piacenza 2019

PREMESSO

che la criminalità organizzata manifesta, anche in Emilia-Romagna, una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione e interventi preventivi preordinati a impedire infiltrazioni e condizionamenti nell’economia legale;
che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
che nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di Legalità fra Prefetture, Enti Locali e altri Enti pubblici ha affermato e consolidato l’utilità e incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado d'innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, intensificando più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull’opportunità d'intensificare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura-Utg di Piacenza (di seguito: Prefettura-Utg) e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (di seguito: Azienda U.S.L.) mediante azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni e condizionamenti delia criminalità organizzata nell’economia, in particolare attraverso una ulteriore riduzione delle soglie di valore degli appalti pubblici rispetto a quelle previste dal Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulato in data 19 giugno 2014 per la durata di cinque anni;
 

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati può meglio essere perseguita mediante la rinnovazione della predetta Intesa con l’ampliamento e l’intensificazione della cautela antimafia, nella forma più rigorosa dell’informazione, agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga agli importi previsti dalla normativa vigente, nonché attraverso il monitoraggio del Gruppo Interforze Antimafia sui cantieri e sulle imprese esecutrici;
 

VISTI

L’art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 14 marzo 2003 («Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere»), istitutivo presso la Prefettura-Utg del Gruppo Interforze per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione mafiosa nonché l’art. 7 del decreto interministeriale 21 marzo 2017 («Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento»);
la legge 15 luglio 2009, n. 94 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»);
gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»);
il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», di seguito: Codice Antimafia);
l’art. 1 commi 52, 53, 54 e 55 della legge 6 novembre 2012, n 190, istitutiva presso la Prefettura-Utg dell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) nonché il d.P.C.M 18 aprile 2013, così come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016 («Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»);
l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Part. 5 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 («Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), istitutivo della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (di seguito: B.D.N.A.);
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») («Codice dei contratti pubblici»);
il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 («Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato»), che ha novellato l'art. 2635 c.c.;
la legge 17 ottobre 2017, n. 161 («Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»);
il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»), con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatone per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE


Art. 1
(Appalti pubblici)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi e tenuto conto dello snellimento in materia di documentazione antimafia, la Prefettura-Utg e l’Azienda U.S.L s’impegnano a estendere come segue i controlli e le verifiche previsti dal Codice Antimafia: a) relativamente ai nove settori di attività a rischio d’infiltrazione mafiosa di cui alla White List, l’Azienda U.S.L s’impegna a inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte partecipanti di comprovare l’iscrizione o l'avvenuta richiesta d’iscrizione nella White List già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova dell’iscrizione o dell'avvenuta richiesta d'iscrizione dovrà essere richiesta dalla ditta aggiudicataria a ogni subcontraente o subfornitore. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte nella White List ma inserite nell’elenco dei richiedenti iscrizione, l’Azienda U.S.L inserisce apposita richiesta nella B.D.N.A.;
b) al di fuori dei settori di attività indicati sub a), l’Azienda U.S.L., in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, richiede a mezzo B.D.N.A. l’informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia:
1. per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici d'importo superiore a euro 150.000 (centocinquantamila);
2. per tutte le forniture di beni e servizi d’importo superiore a euro 80.000 (ottantamila), ad eccezione della sostituzione di attrezzature sanitarie obsolete o non più funzionanti e dell’acquisizione di attrezzature o di presidi sanitari, purché munite della dichiarazione di urgenza della direzione sanitaria aziendale;
3. per tutti i subappalti e subcontratti d’importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila);
c) ricevuta la richiesta, la Prefettura-Utg attiva i relativi controlli al fine di procedere al rilascio dell’informazione liberatoria a mezzo B.D.N.A. Analogamente, nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura-Utg competente per territorio saranno acquisite a mezzo B.D.N.A.
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma I lett. a) del presente articolo, l’Azienda U.S.L. prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato le clausole di cui al successivo art. 3.
 

Art. 2
(Informazione antimafia)

Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, l’Azienda U.S.L. inserisce tempestivamente nella B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del Codice Antimafia, i dati relativi a società e imprese - anche con riferimento al legale rappresentante e agli altri soggetti indicati dall'art. 85 del Codice Antimafia nonché, a mezzo autocertifìcazione, di ogni convivente maggiorenne - alle quali intende affidare o subappaltare l'esecuzione dei lavori o la fornitura di beni e servizi, acquisendo i medesimi dati da visura camerale in corso di validità.
Qualora la Prefettura-Utg accerti elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa ed emetta informazione interdittiva antimafia, l’Azienda U.S.L. non procede alla stipula del contratto di appalto e annulla l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto o al subcontratto ovvero - se già rilasciata - intima all'appaltatore o concessionario di far valere nei confronti del subcontraente la clausola risolutiva espressa di cui all’Allegato.
Qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia o gli elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del Codice predetto.
 

Art. 3
(Clausole)

L’Azienda U.S.L, al fine della prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d’indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, s’impegna a inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:
a) «La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d’induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quaier del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che - qualora nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all’esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati - ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile»;
b) «La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale»
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui a questa Intesa, l’Azienda U.S.L. prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato che:
a) la sottoscrizione del contratto e le concessioni o le autorizzazioni precedenti l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi di questa Intesa, siano disposte sotto condizione risolutiva e che si proceda alla revoca della concessione e alla risoluzione del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
b) l'aggiudicatario comunichi all’Azienda U.S.L. l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
c) l’aggiudicatario inserisca in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdici ve a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione.
L'Azienda U.S.L. prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione la seguente ulteriore clausola:
clausola risolutiva espressa ovvero revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.
 

Art. 4
(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici comunicano tempestivamente all’Azienda U.S.L. ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa al rappresentante legale, agli amministratori e al direttore tecnico.
Fatti salvi gli eventuali adempimenti relativi al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (S.I.T.A.R.), l’Azienda U.S.L. trasmette ogni due mesi alla Prefettura-Utg in formato elettronico i dati delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi secondo gli importi previsti dall'art. 1 lett. b) con I indicazione della ragione sociale dell’impresa, della sede legale, dell'oggetto dell'appalto, dell’importo contrattuale e della Prefettura-Utg competente
 

Art. 5
(Obblighi retributivi e contributivi)

L’Azienda U.S.L verifica il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle norme vigenti.
In caso d’inadempimento l’Azienda U.S.L. attiva tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti e ne dà comunicazione alla Prefettura-Utg.
 

Art. 6
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

L’Azienda U.S.L. s’impegna affinché l’affidamento di ciascun appalto e subappalto tuteli la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute dei lavoratori e l'ambiente. A tale scopo verifica, nel rispetto dell'obbligo di non ingerenza, che le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge n 136/2010 richiamandone, nei bandi di gara, l’obbligo all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’Azienda U.S.L., in caso di gravi violazioni in materia, risolve i contratti ed esclude dalle procedure le imprese responsabili.
 

Art. 7
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, s'intendono richiamati tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in capo alle stazioni appaltanti, agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati agli appalti pubblici.
 

Art. 8
(Efficacia)

Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa, l’Azienda U.S.L. cura l’inserimento delle stesse nei bandi e ne prevede l’inclusione in tutti i contratti di appalto.
In particolare, l’Azienda U.S.L. riporta nei contratti le clausole elencate nell'Allegato a questa Intesa, le quali dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.
La presente Intesa ha la durata di cinque anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile.
 

Art. 9
(Pubblicità)

Il testo dell’Intesa viene pubblicato sui siti istituzionali della Prefettura-Utg e dell’Azienda U.S.L. nonché trasmesso alle associazioni di categoria e sindacali per una maggiore diffusione e condivisione dei valori della legalità e della trasparenza.

Piacenza, 10 dicembre 2019
 

ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI


Clausola n. 1

La sottoscritta impresa appaltatrice dell’Azienda U.S.L. di Piacenza dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’Intesa sottoscritta in data 10 dicembre 2019 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e la predetta Azienda U.S.L., consultabile nel sito http://www.prefettura.it/piacenza, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all’Azienda U.S.L. di Piacenza, quale stazione appaltante, l’elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta White List.
 

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell’impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.
 

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).
Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell’impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto - ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite - mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.
 

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.
 

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare tempestivamente all’ Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d’induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 3 17 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che - qualora nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all’aggiudicazione o all’esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati - ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
 

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.