INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA
LA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PIACENZA
E IL COMUNE DI PIACENZA
Piacenza 2020

PREMESSO

che la criminalità organizzata manifesta, anche in Emilia-Romagna, una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione e interventi preventivi preordinati a impedire infiltrazioni e condizionamenti nell’economia legale;
che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
che nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di Legalità fra Prefetture, Enti Locali e altri Enti pubblici ha affermato e consolidato l’utilità e incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado d’innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, intensificando più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’Interno e il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: A.N.A.C.), volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d’indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale Protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
che il Ministero dell’Interno-Gabinetto del Ministro con circolare in data 20 maggio 2014 ha raccomandato di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo d’iniziativa privata nell’ambito del Piano Strutturale Comunale;
che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull’opportunità d’intensificare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura-Utg di Piacenza (di seguito: Prefettura- Utg) e il Comune di Piacenza (di seguito: Comune) mediante azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell’economia, in particolare attraverso una ulteriore riduzione delle soglie di valore degli appalti pubblici previste dal Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulato in data 24 settembre 2014 per la durata di 5 anni;
 

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati può meglio essere perseguita mediante la rinnovazione della predetta Intesa con l’ampliamento e l’intensificazione della cautela antimafia, nella forma più rigorosa dell’informazione, agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga agli importi previsti dalla normativa vigente, nonché attraverso il monitoraggio del Gruppo Interforze Antimafia sui cantieri e sulle imprese esecutrici;
 

VISTI

l’art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 14 marzo 2003 («Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, attualmente Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari - C.C.A.S.I.I.P.»), istitutivo presso la Prefettura-Utg del Gruppo Interforze per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione mafiosa nonché l’art. 7 del decreto interministeriale 21 marzo 2017 («Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento»);
la legge 15 luglio 2009, n. 94 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»);
gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»);
il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», di seguito: Codice Antimafia);
l’art. 1 commi 52, 53, 54 e 55 della legge 6 novembre 2012, n. 190, istitutiva presso la Prefettura-Utg dell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) nonché il d.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016 («Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»);
l’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
la Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/119/20(8) dell’8 settembre 2014, recante "Individuazione del soggetto legittimato a richiedere la documentazione antimafia nei riguardi dei privati che stipulano convenzioni di lottizzazione e degli esecutori delle opere c.d. «a scomputo»";
l’art. 5 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 («Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), istitutivo della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di seguito: B.D.N.A.);
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») («Codice dei contratti pubblici») e relative linee guida dell'A.N.A.C.;
il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 («Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato»), che ha novellato l'art. 2635 c.c.;
la legge 17 ottobre 2017, n. 161 («Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»);
la circolare del Ministero dell’Interno n.11001/119/8(1) in data 14 febbraio 2018, con la quale è stato disposto che per gli accordi di legalità di natura programmatica o similare dovrà essere utilizzata la formulazione di “Intesa per la legalità”;
il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»), con riferimento all'art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Appalti pubblici)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi e tenuto conto dello snellimento in materia di documentazione antimafia, la Prefettura-Utg e il Comune s’impegnano a estendere come segue i controlli e le verifiche previsti dal Codice Antimafia: a) relativamente ai nove settori di attività a rischio d’infiltrazione mafiosa di cui alla White
List, il Comune s’impegna a inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte partecipanti di comprovare l’iscrizione o l’avvenuta richiesta d’iscrizione nella White List già all’atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova dell’iscrizione o dell’avvenuta richiesta d’iscrizione dovrà essere richiesta dalla ditta aggiudicataria a ogni subcontraente o subfornitore. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte nella White List ma inserite nell’elenco dei richiedenti iscrizione, il Comune inserisce apposita richiesta nella B.D.N.A.;
b) al di fuori dei settori di attività indicati sub a), il Comune, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, richiede a mezzo B.D.N.A. l’informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia:
1. per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici d’importo superiore a euro 150.000 (centocinquantamila);
2. per tutti gli appalti di servizi e forniture d’importo superiore a euro 100.000 (centomila);
3. per tutti i subappalti e subcontratti d’importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila);
c) ricevuta la richiesta, la Prefettura-Utg attiva i relativi controlli al fine di procedere al rilascio dell’informazione liberatoria a mezzo B.D.N.A. Analogamente, nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura-Utg competente per territorio saranno acquisite a mezzo B.D.N.A.
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato le clausole di cui al successivo art. 3.
 

Art. 2
(Informazione antimafia)

Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti, il Comune inserisce tempestivamente nella B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del Codice Antimafia, i dati relativi a società e imprese - anche con riferimento al legale rappresentante e agli altri soggetti indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia nonché, a mezzo autocertificazione, di ogni convivente maggiorenne - alle quali intende affidare o subappaltare l’esecuzione dei lavori o la fornitura di beni e servizi, acquisendo i medesimi dati da visura camerale in corso di validità.
Qualora la Prefettura-Utg accerti elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa ed emetta informazione interdittiva antimafia, il Comune non procede alla stipula del contratto di appalto e annulla l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto o al subcontratto ovvero - se già rilasciata - intima all’appaltatore o concessionario di far valere nei confronti del subcontraente la clausola risolutiva espressa di cui all’Allegato.
Qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia o gli elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del Codice predetto.
 

Art. 3
(Clausole)

Conformemente a quanto previsto dalle linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C., Prefettura-Utg ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d’indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune s’impegna a inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:
a) «La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d’induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che - qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all’aggiudicazione o all’esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati - ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile»;
b) «La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale».
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l’A.N.A.C. alla quale il Comune manifesta, dandone notizia alla Prefettura-Utg, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. L’A.N.A.C. valuterà se, in alternativa alla risoluzione, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 e dell’art. 92 del Codice Antimafia.
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui a questa Intesa, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato che:
a) la sottoscrizione del contratto e le concessioni o le autorizzazioni precedenti l’acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi di questa Intesa, siano disposte sotto condizione risolutiva e che si proceda alla revoca della concessione e alla risoluzione del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
b) l’aggiudicatario comunichi al Comune l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
c) l’aggiudicatario inserisca in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione.
Il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione la seguente ulteriore clausola:
clausola risolutiva espressa ovvero revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.
 

Art. 4
(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici comunicano tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa al rappresentante legale, agli amministratori e al direttore tecnico.
Fatti salvi gli eventuali adempimenti relativi al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (S.I.T.A.R.), il Comune trasmette ogni due mesi alla Prefettura-Utg in formato elettronico i dati delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi secondo gli importi previsti dall’art. 1 lett. b) con l’indicazione degli organi sociali nonché dei titolari delle imprese individuali.
 

Art. 5
(Obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune verifica il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle norme vigenti.
In caso d’inadempimento il Comune attiva tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti e ne dà comunicazione alla Prefettura-Utg.
 

Art. 6
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il Comune s’impegna affinché l’affidamento di ciascun appalto e subappalto tuteli la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute dei lavoratori e l’ambiente. A tale scopo verifica, nel rispetto dell’obbligo di non ingerenza, che le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010 richiamandone, nei bandi di gara, l’obbligo all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
Il Comune, in caso di gravi violazioni in materia, risolve i contratti ed esclude dalle procedure le imprese responsabili.
 

Art. 7
(Edilizia e urbanistica)

Il Comune s’impegna a richiedere alla Prefettura-Utg le informazioni del Codice Antimafia anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori di convenzioni in materia di edilizia e urbanistica che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree da destinare a uso pubblico e la realizzazione a carico degli stessi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui valore sia superiore a euro 20.000 (ventimila), anche nelle ipotesi che gli interventi siano affidati per l’esecuzione a soggetti diversi dai sottoscrittori della convenzione di lottizzazione.
Il Comune s’impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riserva di richiedere alla Prefettura-Utg apposita informazione antimafia per tutti gli interventi che superano i 5.000 metri cubi.
Con l’atto di rilascio di permessi a costruire comunque finalizzati all’esercizio di attività imprenditoriali, il Comune richiede all’appaltatore di indicare, all’atto della comunicazione di inizio lavori: le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati con relative qualifiche e criterio di assunzione. Ciò al fine di rendere tempestivi e agevoli i controlli sull’osservanza delle norme previdenziali e assicurative e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Considerato che gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati dai privati, in quanto destinati a essere inglobati nel patrimonio indisponibile dell’Ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, sono assimilabili alle opere pubbliche, il Comune provvede ad acquisire le informazioni di cui al Codice Antimafia nei confronti degli esecutori delle opere non solo sopra la soglia comunitaria ma anche, in forza di questa Intesa, di quelle, comunque affidate, aventi valore superiore a euro 150.000 (centocinquantamila).
 

Art. 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, s’intendono richiamati tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in capo alle stazioni appaltanti, agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati agli appalti pubblici.
 

Art. 9
(Efficacia)

Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa, il Comune cura l’inserimento delle stesse nei bandi e ne prevede l’inclusione in tutti i contratti di appalto.
In particolare, il Comune riporta nei contratti le clausole elencate nell’Allegato a questa Intesa, le quali dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.
La presente Intesa ha la durata di cinque anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile.
Al fine di valutare la congruità in termini di efficacia ed efficienza dei nuovi criteri introdotti, le parti, a un anno dalla sottoscrizione, si riservano ogni eventuale e più opportuna modifica.
 

Art. 10
(Pubblicità)

Il testo dell’Intesa viene pubblicata sui siti istituzionali della Prefettura-Utg e del Comune nonché trasmesso alle associazioni di categoria e sindacali per una maggiore diffusione e condivisione dei valori della legalità e della trasparenza.

Piacenza, 21 aprile 2020
 

ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa appaltatrice del Comune di Piacenza dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’Intesa sottoscritta in data 21 aprile 2020 tra la Prefettura- Utg di Piacenza e il predetto Comune, consultabile nel sito http://www.prefettura.it/piacenza, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Piacenza, quale stazione appaltante, l’elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’iscrizione o la richiesta d’iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta White List.
 

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell’impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.
 

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).
Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d’informazione interdittiva antimafia, a carico dell’impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto - ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite - mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.
 

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.
 

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d’induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che - qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all’aggiudicazione o all’esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati - ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
 

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.