Con sentenza del 15 febbraio 2008 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, dell'11 gennaio 2007, ha dichiarato M.D. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p. perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della soc. coop. V. e datore di lavoro, cagionava al lavoratore D.S. lesioni personali gravi per colpa consistita in negligenza e violazione delle norme antinfortunistiche e, in particolare, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8; specificamente mentre il D. si trovava nella sua postazione di lavoro presso la ditta I. addetto a togliere alcuni scaldabagni da una catena di movimentazione ed a caricarli in contenitori metallici, veniva investito da un muletto guidato da un collega, che stava movimentando una gabbia carica di scaldabagni e che non si avvedeva della sua presenza, avendo la visuale limitata davanti alla postazione di guida, dal carico contenuto sul muletto e mancando una delimitazione intorno alla postazione del D.

Il datore di lavoro, ricorre in Cassazione - Infondato.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione. Comunque il ricorso dell'imputato è infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente censura l'interpretazione operata dalla Corte territoriale in merito alle dichiarazioni della parte lesa riguardo alla distanza fra il muletto e i lavoratori.
La valutazione dei giudici di merito non è censurabile o rivisitabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, operata con compiutezza e logicità. In particolare; la Corte d'Appello ha logicamente considerato che la stessa necessità della segnalazione acustica da parte del conducente del muletto comproverebbe che il movimento del medesimo interferiva con quello dei lavoratori.
D'altra parte, la pericolosità della distanza fra il muletto ed i lavoratori è stata confermata, non solo dal lavoratore vittima dell'incidente, ma anche dal funzionario della USL citato nella stessa sentenza impugnata e che il ricorrente trascura.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso che riguarda il nesso di causalità fra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento. La sentenza impugnata ha messo ben in evidenza, con considerazioni logiche e che sfuggono ad ogni censura di legittimità, che la condotta del conducente del muletto, non autorizzato all'operazione che ha procurato l'incidente, non interrompe affatto il rapporto di causalità, in quanto la causa dell'incidente, quale individuata nella stessa motivazione della sentenza impugnata nell'interferenza fra il movimento del muletto e la posizione dei lavoratori, rende superflua la valutazione della condotta del conducente del muletto, nel senso che l'incidente sarebbe potuto avvenire ugualmente con qualunque conducente del muletto stesso.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

1) M.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3409/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/02/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione fatto salve le statuizioni civili;

udito, per la parte civile, avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Stefano del foro di Siena che ha concluso per il rigetto del ricorso come da conclusioni depositate;

Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Marcello del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e quindi l'annullamento della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili in caso di dichiarazione della prescrizione.


Fatto


Con sentenza del 15 febbraio 2008 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, dell'11 gennaio 2007, ha dichiarato M.D. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p. perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della soc. coop. V. e datore di lavoro, cagionava al lavoratore D.S. lesioni personali gravi per colpa consistita in negligenza e violazione delle norme antinfortunistiche e, in particolare, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8; specificamente mentre il D. si trovava nella sua postazione di lavoro presso la ditta I. addetto a togliere alcuni scaldabagni da una catena di movimentazione ed a caricarli in contenitori metallici, veniva investito da un muletto guidato da un collega, che stava movimentando una gabbia carica di scaldabagni e che non si avvedeva della sua presenza, avendo la visuale limitata davanti alla postazione di guida, dal carico contenuto sul muletto e mancando una delimitazione intorno alla postazione del D.; fatto avvenuto in (OMISSIS).
Con la stessa sentenza la Corte d'Appello ha condannato il M. alla pena di Euro 140,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, nonchè al pagamento in favore della stessa di una provvisionale nella misura di Euro 10.000,00.
La Corte territoriale ha motivato la propria decisione sulla base delle testimonianze acquisite secondo cui era prassi che il conducente del muletto segnalasse i movimenti del medesimo con segnalazioni acustiche, e tale circostanze proverebbe che il movimento del muletto interferiva con il normale lavoro della parte lesa nella propria postazione.
La condotta omissiva dell'imputato ha violato il dettato del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 che impone di evitare tutte le situazioni di pericolo connesse alla circolazione dei veicoli nei luoghi di lavoro e, in particolare, il comma 3 che espressamente prevede l'osservanza di una distanza di sicurezza tra i mezzi di trasporto ed i pedoni.
Pertanto la condotta omissiva dell'imputato si è posta in diretto rapporto di causalità con la determinazione dell'evento ed è irrilevante l'eventuale mancanza di autorizzazione all'uso del veicolo da parte del conducente investitore in quanto l'incidente si sarebbe potuto verificare anche se il muletto fosse stato condotto da personale specializzato stante la suddetta violazione delle norme antinfortunistiche.

Il M. propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza lamentando, con il primo motivo, nullità della gravata sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per carenza e contraddittorietà della motivazione in merito alla prova della sussistenza della colpa specifica, vizi emergenti dal testo del provvedimento impugnato, nonchè da atti del processo. In particolare il ricorrente deduce che dalle deposizioni testimoniali assunte sarebbe emerso inconfutabilmente, anche dalle dichiarazioni della parte lesa, che i muletti circolavano ad una distanza di almeno quattro metri dai lavoratori, per cui non interferivano affatto con i movimenti degli stessi come invece affermato nella sentenza impugnata.

Con secondo motivo si assume nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per carenza di motivazione in merito alla sussistenza del nesso causale tra la contestata condotta e l'evento, con particolare riferimento alla incidenza, su tale nesso eziologico,della condotta posta in essere dal conducente del muletto quale causa sopravvenuta ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, vizio emergente dal testo stesso del provvedimento impugnato. In particolare si deduce che l'incontestata circostanza per cui il conducente del muletto avrebbe manovrato il mezzo senza alcuna autorizzazione e senza alcun addestramento, spezzerebbe il nesso causale con la condotta omissiva dell'imputato, che aveva preso tutte le cautele necessarie per la sicurezza del lavoro, per cui la sentenza impugnata non motiva affatto sul nesso causale, come sarebbe stato invece necessario soprattutto nel caso di una sentenza di riforma di quella assolutoria di primo grado.

La parte civile ha presentato memoria con la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per mancanza di legittimazione attiva del difensore dell'imputato, non essendo contenuta nel ricorso alcuna procura speciale.
La stessa parte civile eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso perchè proposto in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3; in particolare si deduce che vengono proposte censure riguardanti l'idoneità delle deposizioni testimoniali assunte, giudizio riservato ai giudici di merito; anche il secondo motivo di ricorso relativo al nesso di causalità sarebbe inammissibile perchè riproporrebbe questioni di fatto non conoscibili in sede di legittimità.
La parte civile deduce inoltre l'infondatezza in fatto ed in diritto di entrambi i motivi di ricorso stante la comprovata assenza nel posto di lavoro delle misure di sicurezza necessarie, come osservato da entrambe le sentenze di merito.
Il nesso di causalità sarebbe stato accertato dalla sentenza impugnata con osservazioni e considerazioni logiche e compiute.

Diritto


Il reato è oggi estinto per prescrizione, essendo trascorso un periodo superiore a sette anni e sei mesi dalla data del fatto, periodo massimo di prescrizione del reato in questione. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione. L'impugnazione va decisa ai soli effetti delle statuizioni covili ai sensi dell'art. 578 c.p.p..
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte civile, secondo cui il ricorso difetterebbe di procura speciale. L'eccezione è infondata in quanto non è richiesta alcuna procura speciale per proporre ricorso per cassazione.

Il ricorso dell'imputato è comunque infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente censura l'interpretazione operata dalla Corte territoriale in merito alle dichiarazioni della parte lesa riguardo alla distanza fra il muletto e i lavoratori.
La valutazione dei giudici di merito non è censurabile o rivisitabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, operata con compiutezza e logicità. In particolare; la Corte d'Appello ha logicamente considerato che la stessa necessità della segnalazione acustica da parte del conducente del muletto comproverebbe che il movimento del medesimo interferiva con quello dei lavoratori.
D'altra parte, la pericolosità della distanza fra il muletto ed i lavoratori è stata confermata, non solo dal lavoratore vittima dell'incidente, ma anche dal funzionario della USL citato nella stessa sentenza impugnata e che il ricorrente trascura.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso che riguarda il nesso di causalità fra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento. La sentenza impugnata ha messo ben in evidenza, con considerazioni logiche e che sfuggono ad ogni censura di legittimità, che la condotta del conducente del muletto, non autorizzato all'operazione che ha procurato l'incidente, non interrompe affatto il rapporto di causalità, in quanto la causa dell'incidente, quale individuata nella stessa motivazione della sentenza impugnata nell'interferenza fra il movimento del muletto e la posizione dei lavoratori, rende superflua la valutazione della condotta del conducente del muletto, nel senso che l'incidente sarebbe potuto avvenire ugualmente con qualunque conducente del muletto stesso.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; ferme restando le statuizioni civili.

Pone a carico del ricorrente la rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida equitativamente in complessive Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010