Tipologia: CCNL
Data firma: 31 ottobre 2022
Validità: 01.11.2022 - 31.10.2027
Parti: Unilavoro-Pmi e Confsal-Fisals
Settori: Edilizia-Legno, Settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Ambito di applicazione
Titolo I Rappresentanze sindacali ed enti bilaterali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Referendum
Art. 5 - Trattenute sindacali
Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 7 - Ente Bilaterale
Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Art. 10 - Fondo Sanitario Integrativo e Welfare Aziendale
Art. 11 - Attività di conciliazione nazionale
Art. 12 - Convocazione della Commissione
Art. 13 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
Art. 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Art. 15 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 16 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 17 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 18 - Convocazioni delle parti
Art. 19 - Istruttoria
Art. 20 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 21 - Risoluzione bonaria della controversia 
Art. 22 - Decisioni
Art. 23 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 24 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 25 - Controversie collettive
Art. 26 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
Art. 27 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 28 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Titolo II Disciplina del rapporto contrattuale
Art. 29 - Classificazione del personale
Art. 30 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 31 - Assunzione
Art. 32 - Periodo di prova
Art. 33 - Tipologie di contratto
Art. 34 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Contratto a tempo determinato
Art. 36 - Apprendistato
Art. 37 - Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a finalità formativa
Art. 38 - Lavoro a domicilio (settore legno, arredamento e mobili)
Art. 39 - Orario di lavoro
Art. 40 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 41 - Flessibilità
Art. 42 - Gestione dei regimi di orario
Art. 43 - Banca Ore
Art. 44 - Festività Religiose e Nazionali 
Art. 45 - Ferie
Titolo IV Congedi e permessi
Art. 46 - Congedo Matrimoniale
Art. 47 - Lavoratori studenti
Art. 48 - Diritto allo studio
Art. 49 - Permessi per Handicap
Art. 50 - Permessi brevi
Art. 51 - Permessi retribuiti straordinari per il Settore Legno, Arredamento e Mobili
Art. 52 - Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2° grado per il Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei

 

Art. 53 - Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari per il Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Art. 54 - Permessi Per i Familiari di un Tossicodipendente
Art. 55 - Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale per il Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Art. 56 - Lavoratori donatori di midollo osseo per il Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Art. 57 - Permessi di entrata e di uscita per il Settore Legno, Arredamento e Mobili
Art. 58 - Richiamo alle Armi
Art. 59 - Permessi per Donatori di Sangue
Art. 60 - Congedi per la formazione
Art. 61 - Formazione continua ai sensi dell'art. 6 legge n. 53/2000
Art. 62 - Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Art. 63 - Congedi Familiari non Retribuiti
Titolo V Retribuzione
Art. 63 - Retribuzione tabellare - Minimo Contrattuale
Art. 64 - Parametri Retributivi
Art. 65 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione
Art. 66 - Scatti di anzianità
Art. 66/bis Aumenti periodici di anzianità per il settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Art. 67 - Lavoro a cottimo per il settore Legno, Arredamento, Mobili
Art. 68 - Gratifica natalizia per il Settore Legno, Arredamento, Mobili
Art. 68/bis - Gratifica natalizia per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Art. 69 - Trasferte per il Settore Legno, Arredamento, Mobili
Art. 69bis - Trasferte per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Titolo VI Trattamento per malattia ed infortunio
Art. 70 - Trattamento di malattia ed infortunio
Titolo VII Tutela della maternità e paternità
Art. 71 - Tutela della maternità e paternità
Titolo VIII Norme disciplinari
Art. 72 - Assenze
Norme disciplinari particolari per il settore legno, arredamento e mobili
Art. 73 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 74 - Doveri dell’Impiegato
Art. 75 - Provvedimenti disciplinari per gli Impiegati
Art. 76 - Preavviso di Licenziamento per gli impiegati
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto per gli Impiegati
Art. 78 - Ammonizioni, multe e sospensioni per gli ex operai
Art. 79 - Provvedimenti disciplinari per gli Operai
Art. 80 - Licenziamento per mancanze per gli Operai
Art. 81 - Preavviso di licenziamento e dimissioni per gli Operai
Art. 82 - TFR per gli Operai
Art. 83 - Ulteriori normative per il settore Lavori nocivi e pericolosi
Norme disciplinari particolari per il settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Art. 84 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 85 - Provvedimenti disciplinari
Art. 86 - Licenziamento per mancanze
Art. 87 - Preavviso per licenziamento e dimissioni
Art. 88 - Trattamento di fine rapporto
Art. 89 - Ulteriori normative per il settore
Titolo IX Norme aggiuntive
Art. 90 - Lavoratori Immigrati
Art. 91 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 93 - Tirocinio
Art. 94 - Decorrenza e Durata


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei

L’anno 2022, il giorno 31/10/2022 in Roma fra l’associazione datoriale: Unilavoro Pmi - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese; e dalla parte sindacale dei lavoratori Confsal Fisals - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
È stato stipulato il presente Accordo Collettivo riguardante i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione di materiali lapidei.

Ambito di applicazione:
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei ed il relativo personale dipendente. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività.
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
Settore legno, arredamento e mobili
Il presente CCNL si applica nei sotto indicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.):
• bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
• carpentieri;
• carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
• cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
• corniciai;
• costruttori, manutentori e allestitori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
• doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
• ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami; 
• aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo per interni e esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale, per la nautica anche da diporto;
• arredo urbano;
• per i giardini, parchi giochi, piscine;
• per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere,
• produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
• intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
• fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
• addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
• laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
• oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
• laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;
• modellisti in legno e lucidatori;
• sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
• articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
• infissi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
• oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
• segherie, segagione legna e taglialegna;
• cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere;
• costruttori/produttori di:
> mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito;
> mobili e elementi di arredo vari;
> mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
> mobili e accessori per la nautica;
> mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere;
> di elementi di arredo ligneo urbano; 
• mobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati;
• pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
• costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
• progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera; -progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
• trattamento e conservazione del legno;
• produzione di cofani e/o servizi di onoranze funebri;
• produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
Settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Il presente CCNL si applica alle seguenti attività del settore lapideo:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali:
> marmo;
> alabastro;
> granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, servizi, porfido, ecc.;
> travertino;
> ardesie;
> pietre silicee;
> pietre calcaree;
> tufi;
> altre pietre affini e marne;
b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera);
c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
d) lavorazione delle selci;
e) produzione di sabbia e ghiaia;
f) produzione e lavorazione di marmi composti; 
g) produzione e lavorazione di manufatti cementizi;
h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti) e servizi di onoranze funebri, ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile.

Titolo I Rappresentanze sindacali ed enti bilaterali
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 48 ore di anticipo o, in caso di urgenza, con un preavviso pari a 24 ore.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
[…]
• orario di lavoro;
• flessibilità - banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità
•[…]
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• formazione professionale;
• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 L. 300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
• referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore. 

Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, ESBII si avvarrà all’Ente Bilaterale EFEI Italia. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
l) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
m) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
n) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
EFEI Italia svolge le seguenti attività:
1. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività.
Inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano i CCNL, ESBII e EFEI Italia possono promuovere Io svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBOO Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge. L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell‘orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ESBII potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di versamento delle quote di finanziamento a ESBII e EFEI Italia vengono eseguite tramite flusso UniEmens e pagamento con F24 con le istruzioni riportate nell’art. 14.

Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con ESBII Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’ESBII territoriale può, inoltre, promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’ESBII territoriale può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tal fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
c) dà comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
d) dà comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
e) svolge ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.
Le parti concordano, al fine della valorizzazione delle attività dell’Organismo Paritetico (in sigla OP) relativo all’erogazione del servizio di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le aziende sprovviste della figura dell’RLS, di procedere come segue.
Le aziende prive del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potranno versare una quota aggiuntiva di € 2,50 (due/50) al mese per ogni lavoratore in forza per 12 mensilità. Tale quota aggiuntiva potrà essere versata con le medesime modalità di versamento delle quote per il finanziamento degli enti bilaterali ESBII e EFEI Italia.

Articolo 27 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della L. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Articolo 28 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza asincrona.

Titolo II Disciplina del rapporto contrattuale
Articolo 31 - Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
[…]
Ai sensi del T.U. 81/2008 e s.m.i., in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Secondo quanto previsto dalla citata normativa la formazione relativa alla sicurezza e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire inoltre in occasione:
> del trasferimento o cambiamento di mansioni
> della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, il lavoratore dovrà essere informato circa gli obblighi di comunicazione nel caso di insorgenza dello stato di malattia previsti dal presente CCNL.

Articolo 33 - Tipologie di contratto
> Contratto di lavoro a tempo parziale;
> Contratto a tempo determinato;
> Apprendistato professionalizzante;
> Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento a lavoro;
> Lavoro a domicilio (settore legno, arredamento, mobili)

Articolo 34 - Contratto di lavoro a tempo parziale
[…]
• I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
[…]

Articolo 35 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, riconoscono che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
Affiancamento
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima di 90 giorni di calendario.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
Limiti quantitativi
Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine.
Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza.
Ai sensi del co. 2, lett. a) dell'art. 23, DLgs n. 81/2015 sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Le parti concordano che il periodo di cui al comma precedente può essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale.
[…]

Articolo 36 - Apprendistato
Premessa
Le Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese dei settori Legno e Lapidei un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri.
Definizione e norme generali
Ai sensi del D.Lgs. 81/2015 l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell'art. 44, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo di prova, ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale (PFI) per iscritto. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori, con l'esclusione di esclusione di quelli della categoria F del settore Legno e di quelli previsti nel livello 7 del settore Lapideo.
[…]
Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in settore e alla qualificazione da raggiungere:
Settore legno, arredamento, mobili
> 1 gruppo (categorie As, A e B) durata: 5 anni
> 2° gruppo (categorie Cs, C e D) durata: 5 anni
> 3° gruppo (categoria E) durata: 2 anni e 6 mesi
Per gli impiegati amministrativi la durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni.
Settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
> 1° gruppo (livelli 1°, 2°, 3°) durata: 5 anni
> 2° gruppo (livelli 4° e 5°) durata: 5 anni;
> 3° gruppo (livello 6°) durate: 2 anni e 6 mesi 
Per gli impiegati amministrativi la durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni.
Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti alle mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, la durata è ridotta di sei mesi. Per le piccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.
Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
[...]
Tutor o referente aziendale
Il tutor o referente aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor o referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
Piano Formativo Individuale (PFI) 
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale.
Le parti allegano al presente contratto uno "schema tipo" di piano formativo individuale. Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.
Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor referente aziendale.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni equivalenti al predetto parere pattuite allo stesso livello.
Formazione dell'apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'ISFOL i quali dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi, che le parti si impegnano a definire entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo di rinnovo, potranno essere presi a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, può essere integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 fanno parte del monte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a questo.
Pertanto, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio ed il monte ore andrà ridotto.
Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel Fascicolo elettronico del lavoratore cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2015.
In assenza del Fascicolo elettronico del lavoratore la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro sulla base del modello posto in allegato.
[…]
Apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale. Le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.
Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
Apprendistato in cicli stagionali
Le Parti ritengono che il contratto di apprendistato possa essere, in via eccezionale, stipulato anche in cicli stagionali, pertanto ne demandano la regolamentazione a livello regionale.
A tale livello saranno individuati i settori e/o i territori per i quali sarà possibile ricorrere all'istituto.
Resta inteso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 tale contratto può essere sottoscritto in più stagioni, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 5 anni dalla data di prima assunzione attraverso rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 14 settimane, e non superiore a 6 mesi, di attività lavorativa per ogni 12 mesi.
Il lavoratore che abbia già svolto periodi di apprendistato in cicli stagionali avrà diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva.
Decorrenza
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a partire dalla data di stipula del presente accordo.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuano ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza. 
[…]
Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano, le parti si danno atto che in queste province la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato è normata a livello territoriale.
Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente accordo.

Articolo 37 - Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a finalità formativa
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo presso le imprese cui si applica il presente CCNL le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto a tempo indeterminato, applicabile alle seguenti categorie di lavoratori:
a) soggetti che abbiano più di 29 anni di età;
b) lavoratori sospesi, disoccupati o inoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione;
c) i lavoratori di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17/10/2017.
[…]
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo di cui al precedente comma, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.).
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge.
Ciascuna azienda potrà assumere lavoratori con il contratto a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo rispettando i seguenti limiti quantitativi: 
1. 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
2. 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;
3. 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
[…]
Tale tipologia contrattuale non si applica per i lavoratori inquadrati nella categoria F del Settore Legno, Arredamento, Mobili e del Livello 7 del Settore Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei.

Articolo 38 - Lavoro a domicilio (settore legno, arredamento e mobili)
Definizione del lavoro a domicilio
Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18/12/1973, n. 877, ed integrazioni successive.
Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 10/1/1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.
Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute.
[…]
Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applichino le disposizioni relative assicurazioni sociali previste dalla legge 18/12/1973, n. 877, ed integrazioni successive. 

Articolo 39 - Orario di lavoro
Lavoro supplementare settore Legno, Arredamento, Mobili
La durata dell’orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato, nell'ambito della giornata lavorativa il lavoratore il cui orario di lavoro superi le 6 ore, deve poter consumare il proprio pasto in un intervallo di tempo di almeno mezz'ora; in presenza di particolari condizioni, tale pausa potrà essere ridotta eccezionalmente, di comune accordo, a 15 minuti retribuiti.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e le ore normali contrattuali nella giornata di sabato potranno essere massimo 4.
[…]
È fatto salvo quanto previsto in tema di flessibilità.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
> distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
> articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabilite dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta inteso che in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato.
Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per il settore Legno, Arredamento, Mobili
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti. Le ore di lavoro prestate oltre l'orario settimanale suindicato sono considerate straordinarie […]
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere delle discontinuità.
Lavoro Supplementare Settore Escavazione di Materiali Lapidei
La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato.
Le ore lavorate oltre l'orario settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui alle tabelle allegate in tema di straordinario.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate ai fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Le parti convengono che ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente.
[…]
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
> distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
> articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabilite dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta inteso che in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato.
Durata massima dell’orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 66/2003.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest’ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalia legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26/4/1934, n. 653.

Articolo 40 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Settore legno, Arredamento, Mobili
Per lavoro straordinario si intende la prestazione lavorativa effettuata oltre il limite delle 44 ore settimanali fissate per il settore dall’articolo precedente (dunque comprensive delle 4 ore di lavoro supplementare). Come stabilito dall'art. 5, terzo comma, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario non può superare le 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nei qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario.
Per lavoro festivo si intende la prestazione lavorativa effettuata nelle domeniche o nei giorni di riposo per coloro che godono di un riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con godimento nel semestre successivo.
Settore Escavazione e lavorazione di materiali lapidei
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell’arco di 6 giorni nella settimana) o le 40 ore settimanali.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all’art. 44.
Non si considera festivo il lavoro prestato di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Articolo 41 - Flessibilità
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, ii norma entro un periodo di dodici mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto in relazione alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 88 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l'azienda ed i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Flessibilità individuale per il Settore legno, Arredamento, Mobili
In alternativa a quanto previsto dall'ultimo comma dell’Art. 40 (Settore Legno, Arredamento, Mobili) è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di  cui al 3° comma dell'art. 27, al 6° comma dell'art. 29 ed ai commi successivi del presente articolo, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell’accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento.
[…]
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale, come indicato nell’art. 34.

Articolo 42 - Gestione dei regimi di orario
Settore legno, Arredamento e Mobili
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra queste, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell’orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese 
interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.

Articolo 43 - Banca Ore
Settore legno, Arredamento e Mobili
È istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è composta da:
> i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione;
> le ore maturate di ex festività non fruite in corso d'anno;
> eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione.
Nella contrattazione collettiva regionale le parti ne articoleranno le modalità operative.
Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all’art. 41 venire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall’inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

Articolo 45 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Titolo IV Congedi e permessi
Articolo 50 - Permessi brevi

Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’azienda senza esserne autorizzato.
Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. 

Articolo 57 - Permessi di entrata e di uscita per il Settore Legno, Arredamento e Mobili
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato dal datore di lavoro.
Salvo permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
l permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dai lavoratori al datore di lavoro nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Articolo 62 - Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del DLgs n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva 
impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.
È riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ritrasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo.

Titolo V Retribuzione
Articolo 67 - Lavoro a cottimo per il settore Legno, Arredamento, Mobili

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Titolo VII Tutela della maternità e paternità
Articolo 71 - Tutela della maternità e paternità

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]
Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo e causate dallo stesso stato, è fatto obbligo di presentare domanda di prematernità alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo le norme vigenti.
In materia di congedo obbligatorio (10 giorni) e facoltativo (1 giorno) di paternità trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e s.m.i..

Titolo VIII Norme disciplinari
Articolo 72 - Assenze

[…]
Permessi di entrata e uscita per il Settore Legno, Arredamento, Mobili
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato dal datore di lavoro.
Salvo permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dal lavoratore al datore di lavoro nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Norme disciplinari particolari per il settore legno, arredamento e mobili
Articolo 73 - Consegna e conservazione degli utensili personali

Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli utensili, gli attrezzi, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione dell'azienda.
[…]

Articolo 74 - Doveri dell’Impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Articolo 75 - Provvedimenti disciplinari per gli Impiegati
Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provoca all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia mancanze che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nei provvedimenti di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Articolo 78 - Ammonizioni, multe e sospensioni per gli ex operai
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; 
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Articolo 79 - Provvedimenti disciplinari per gli Operai
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalia retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.

Articolo 80 - Licenziamento per mancanze per gli Operai
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda; 
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art 88 del presente contratto per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 89.
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Articolo 83 - Ulteriori normative per il settore Lavori nocivi e pericolosi 
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli. Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione tabellare con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperature superiori ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
[…]

Norme disciplinari particolari per il settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Articolo 84 - Ammonizioni, multe e sospensioni

L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 85 il lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Articolo 85 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.

Articolo 86 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; 
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 84 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Articolo 89 - Ulteriori normative per il settore
Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavoro di ufficio.
Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su posti a sbalzo, su bilance o zattere potranno essere corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale.
Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, potrà essere corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari. 
Le aziende riporteranno mensilmente in busta paga le ore di lavoro notturno effettuate. Su richiesta del lavoratore l'azienda fornirà un documento riepilogativo delle ore di lavoro notturno effettuate nell'anno precedente.
Lavori usuranti
In occasione della entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti, le parti costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i contenuti delle attribuzioni eventualmente assegnate alle parti medesime dalla nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni utile chiarimento e proposta per l'attuazione delle attribuzioni stesse.

Titolo IX Norme aggiuntive
Articolo 90 - Lavoratori Immigrati

Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il periodico rientro dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché i picchi di attività dell’impresa, potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati.
[…]
Le parti convengono di incontrarsi all’inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l’andamento occupazionale dei lavoratori immigrati sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori immigrati.