Tipologia: CCNL
Data firma: 27 ottobre 2022
Validità: 01.09.2022 - 31.08.2025
Parti: Fidef, Ciu Unionquadri, e Confal-Scuola, Confal
Settori: Istruzione privata, Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL degli operatori dei corsi di istruzione e formazione permanente non regolamentati
Parte prima
Relazioni sindacali

Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Procedure per il rinnovo - Livelli di contrattazione
Associazione Diritti sindacali
Art. 3 - Diritti - Libertà sindacale - Trattenuta sindacale
Art. 4 - Assemblea
Art. 5 - Permessi
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
I rapporti di lavoro
Art. 9 - Rapporto di lavoro
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
Art. 11 - Contratto a Tempo determinato
Art. 12 - Attività Stagionale - Contratto a tempo determinato
Art. 13 - Lavoro intermittente
Art. 14 - Contratto di lavoro ripartito
Art. 15 - Somministrazione a tempo determinato
Art. 16 - Rapporto di lavoro Autonomo e di Collaborazione coordinata e continuativa
Art. 17 - Collaborazione Coordinata e Continuativa
Art. 18 - Contratto a monte ore (MOG)
Art. 19 - Disciplina del Telelavoro del lavoro agile e della didattica a distanza
Art. 20 - Commissione di conciliazione, sede e procedure
Art. 21 - Clausola Compromissoria
Art. 22 - Collegio arbitrale
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 23 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 24 - Decorrenza e durata
Art. 25 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 26 - Classificazione del personale
Art. 27 - Mutamenti di qualifica
Art. 28 - Collegio dei formatori e profilo professionale dei docenti
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 29 - Assunzione
Art. 30 - Tirocinio - Stage - Volontariato
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 32 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 33 - Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 34 - Fascicolo personale
Art. 35 - Trasferimento di istituzioni formative e di ramo d'azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 36 - Retribuzione mensile - determinazione della quota giornaliera e oraria
Art. 37 - Prospetto paga
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Livelli retributivi
Art. 40 - Indennità di contingenza

 

 Art. 41 - Compensi aggiuntivi
Art. 42 - Trasferte - Lavoro fuori sede
Art. 43 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 44 - Supplenze personale docente/formatore
Art. 45 - Allineamento contrattuale
Titolo V - Durata del lavoro
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Orario multi periodale "Banca delle ore" - Clausole elastiche
Art. 48 - Riposo giornaliero
Art. 49 - Pause
Art. 50 - Lavoro suppletivo e straordinario
Art. 51 - Ferie
Art. 52 - Festività
Art. 53 - Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Assenze per malattia
Art. 55 - Aspettativa non retribuita per malattia o infortunio
Art. 56 - Congedo matrimoniale
Art. 57 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 58 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 59 - Aspettative e Permessi aggiornamento Professionale e Culturale
Art. 60 - Congedi e Aspettativa non retribuita
Art. 61 - Congedi per la Formazione
Art. 62 - Formazione continua ed apprendistato formale
Art. 63 - Concedi e Permessi per handicap
Art. 64 - Permessi elettorali
Art. 65 - Parità e Tutela dei Lavoratori
Art. 66 - Dichiarazione dello stato di crisi
Art. 67 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 68 - Licenziamento e dimissioni
Art. 69 - Licenziamento
Art. 70 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto
Art. 72 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 73 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 74 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy
Art. 75 - Ente Bilaterale
Art. 76 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale
Art. 77 - Contributo d'assistenza contrattuale
Art. 78 - Fondo interprofessionale per la formazione continua
Art. 79 - Patronati
Art. 80 - Legislazione nazionale
Art. 81 - Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7 Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Dichiarazione congiunta


Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia

Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2022 presso la sede della CIU in Roma, dopo la sigla dell’ipotesi di accordo, la Fidef - Federazione Italiana degli Enti e scuole di Istruzione e Formazione […], Ciu Unionquadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali […], Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici Atipici e Somministrati Fla […], Confal Scuola […], Confal - Confederazione Nazionale Autonoma dei Lavoratori […], hanno stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale degli enti gestori di corsi di istruzione e cultura varia aderenti alla Fidef e dalle altre Associazioni datoriali che, successivamente, aderiranno.

Parte prima
Relazioni sindacali
Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali

Le parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l’utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l’efficacia dei servizi per l’istruzione e formazione permanete, per mantenere e migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia degli obiettivi delle attività corsuali.
Le Parti intendono adottare strumenti idonei a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria. A tal fine, intendono costituire una Commissione Paritetica Nazionale, composta da due membri per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, con il compito diversificare, con attività monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL, ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l’andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) elaborare e adottare norme che la legge rinvia alla contrattazione collettiva;
e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.
Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti che redigono il regolamento per la Commissione.
La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

Associazione Diritti sindacali
Art. 3 - Diritti - Libertà sindacale - Trattenuta sindacale

Le Parti, riconoscono la specifica tipicità e le dimensioni degli Enti gestori del comparto, per quelle di ridotta dimensione operativa che occupano fino a 15 dipendenti, e dove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, pertanto i sindacati territoriali di categorie aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.
Nelle anzidetto aziende, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, i sindacali stipulanti il presente CCNL, sentiti i lavoratori, possono nominare congiuntamente un “Delegato Aziendale” ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l’ulteriore diritto di sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la contrattazione collettiva di secondo livello svolta in sede Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo, ai sensi di legge.
Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, si applica quanto previsto dai seguenti commi, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 del presente contratto.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del disposto dall’art.19 Legge 300/1970.
[…]

Art. 4 - Assemblea
I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi nella sede in cui prestano la loro opera o nei locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, perle quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’assemblea viene convocata dalle RSA, RSU o dal Delegato Aziendale e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un preavviso di almeno 7 giorni, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.

Art. 6 - Affissioni
Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che prestino la propria attività nella singola Unità Operativa.
Per ciascuna Unità Operativa è individuato un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinato da D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e su successive variazioni ed integrazioni, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al responsabile di struttura le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo da parte del responsabile di struttura di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il responsabile di struttura consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui D.Lgs. n. 81/2008. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base, i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui al D.Lgs 81/2008, rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo e a determinare eventuali integrazioni.

I rapporti di lavoro
Art. 9 - Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale addetto alle attività corsuali degli enti gestori, è di norma a tempo indeterminato.
Considerata la prerogativa delle OOSS di regolamentare la tipologia del rapporto lavorativo, tenuto conto della specificità e peculiarità delle attività corsuali, le parti riconoscono che è consentito il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, con “contratto collaborazione”, in particolare per il personale docente/formatore in possesso di specifica preparazione professionale, individuabile al livello V e VI del presente contratto. Il ricorso alla predetta tipologia contrattuale è ritenuto requisito indispensabile per l’attuazione di iniziative corsuali, non cicliche ed indirizzate ad una platea di discendi con diversa formazione di base e con erogazione di programmi didattici in continua evoluzione.
In quest’ultimo caso le motivazioni relative vanno evidenziate nel contratto stesso. Il datore di lavoro, se richiesto, è tenuto a dare prova alle OO.SS. firmatarie del presente contratto sull’obiettiva necessità e sulle ragioni che hanno determinato detta scelta.
[…]

Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
Possono esse assunti con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato all’occupazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 167/2011, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti, in conformità all'Art. 42 del D.Lgs 81/2015, stabiliscono che il datore di lavoro può avere alle proprie dipendenze apprendisti in misura del 100% personale occupato e già qualificato nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, e fino al 150% dell'aziende che occupano oltre 10 dipendenti.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Nel procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante dovranno attenersi ai principi contenuti nell’accordo interconfederale. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto, in cui dovrà essere indicata: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, la categoria di inquadramento iniziale e quella finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto verrà consegnato al lavoratore copia del piano formativo individuale, che definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.
Il contratto può essere stipulato per i profili e la durata massima di cui alla sotto riportata tabella. Ai fini della durata si terrà conto di eventuali contratti di apprendistato pregressi finalizzati al raggiungimento della medesima qualifica.
Potranno essere stipulati contratti di apprendistato a tempo parziale con orario non inferiore ad ore 20 settimanali.
Nel rispetto delle competenze delle Regioni, l’ente gestore si obbliga ad effettuare una formazione idonea funzionale ad acquisire competenze sia di base che tecnico professionali, per un monte ore di 180 nel triennio, ivi comprese le ore, se previste di formazione pubblica e attivate, nel rispetto delle cognizioni necessarie al conseguimento della qualifica finale da conseguire. Il periodo di formazione è sospeso in caso di malattia o altra causa di sospensione contrattualmente prevista e riprende al rientro in servizio del lavoratore. La predetta formazione verrà erogata in tutto o parte di essa all’interno dell’Ente, presso l’Ente avente la stessa attività e caratteristiche o altra struttura autorizzata. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all’azienda. Lente attesterà la formazione effettuata anche ai fini del “libretto formativo” come previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Il “tutor-referente”, deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze previste dalla legge e dalle regolamentazioni regionali. L’attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti rientrante nel normale orario di lavoro.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere per un minimo di 12 mesi ed un massimo di 36. Il piano formativo individuale avrà la durata massima di 120 ore nell’arco dei 36 mesi. Se la durata è inferiore le ore formative verranno terminate in rapporto alla minore predetta durata.
Livello     Durata Apprendistato     Durata Periodo di prova
        III             24 mesi                         30 giorni
        IV             24 mesi                         30 giorni
        V              28 mesi                         40 giorni
        VI             28 mesi                         40 giorni
        VII            36 mesi                         60 giorni

[…]
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese eventuali normative emanate dalle regioni a statuto speciale nonché dalle province di Bolzano e Trento.
Si dà atto che quanto disposto nel presente articolo potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, dell'istituto dell'apprendistato.

Art. 11 - Contratto a Tempo determinato
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ai sensi del D.Lgs. 81/2017 e nel limite di durata dalla legge. […]
Nei confronti del personale con contratto a termine, si applicano le norme del presente accordo, compatibili con la natura del rapporto stesso.
Preso atto dell’atipicità del comparto, si concorda che nessun limite percentuale rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato è previsto per gli assunti con contratto a termine.
[…]

Art. 12 - Attività Stagionale - Contratto a tempo determinato
Il personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale, come previsto dal comma 51 del D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, a fronte di esigenze temporanee ed oggettive connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria degli Enti Gestori iscritti alla Fidef, è da considerare “attività stagionale”.
[…]
I contatti di lavoro stagionale non sono soggetti alla limitazione prevista dalla normativa che afferisce ai contratti a tempo determinato.

Art. 15 - Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato anche con Agenzie per il lavoro, autorizzate e iscritte all’Albo, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6.9.2001 n. 368. Il contratto può essere stipulato ogni qualvolta l’istituto debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche seri feribili all’ordinaria attività.

Art. 16 - Rapporto di lavoro Autonomo e di Collaborazione coordinata e continuativa
Quando la prestazione d’opera richiesta non è caratterizzata dalla subordinazione del prestatore, con adeguata autonomia di gestione e pertanto in assenza di etero-direzione e di etero-organizzazione, possono essere instaurati rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, quali quelli di “lavoro autonomo” di professioni intellettuali per le quali non sia prevista l’iscrizione in appositi Albi, di “collaborazione coordinata e continuativa”, o nelle altre forme ammesse dallo Ordinamento.
[…]
Si applicano al rapporto di lavoro professionale autonomo ed a quello parasubordinato le disposizioni contenute dalla normativa in materia di “sicurezza sul lavoro”, incluso la partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento e quello di sottoporsi ai controlli sanitari o comunque disposti dal medico competente.
[…]

Art. 17 - Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Le parti convengono che è consentito il ricorso ai contratti di lavoro atipico, in particolare al contratto di Collaborazione coordinata e continuativa- per il personale docente/formatore, in considerazione della richiesta specifica professionalità e delle mutevoli esigenze funzionali ed operative delle attività corsuali non regolamentate da erogare, tipiche di comparto, rivolte ad una utenza spesso non omogenea o in possesso di specifici requisiti di accesso.
[…]
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
[…]
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dalla legge 81/2008 e successive modificazioni.
[…]
In caso di infortunio o malattia professionale si rinvia al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni.
[…]
Oltre alle disposizioni di cui alla Legge 11.8.1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all’art.64 del D.Lgs 26.3.2001, n. 151 e successive modificazioni, si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art.51, co. 1, della legge23.12.1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12.1.2001.
[…]

Art. 19 - Disciplina del Telelavoro del lavoro agile e della didattica a distanza.
Il telelavoro determina una modificazione, anche in parte, del luogo e/o della tipologia dell’adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro è la prestazione dell’attività a domicilio o presso strutture dell’ente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dalla quale ricevuto l’incarico.
c) Lavoro agile, regolato dalla L. 81 del 2017
L’orario di lavoro dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l’orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore.
L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa
Il telelavoro si applica anche per le attività di didattica a distanza.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
Autisti, i Lavoratori comandanti presso altre ditte e/o appalti ed ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
d) La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese della Istituzione educativa, sulla quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere utilizzata anche quella del dipendente, del libero professionista o del collaboratore.
Detta modalità, se non è prevista nel contratto individuale, può essere concordata successivamente con il prestatore d'opera: le parti provvederanno a sottoscrivere l'integrazione.
Detto istituto può essere utilizzato per tutto il personale dell'Ente, sia con contratto di lavoro dipendente, sia che trattasi di lavoratore autonomo e/o atipico. Il telelavoro è teso a razionalizzare l'organizzazione del lavoro, attraverso l'impiego caratterizzato da una flessibilità nell'organizzazione del lavoro e nella modalità di svolgimento.
Detta modalità potrà essere espletata sia per tutta l'attività prevista da contratto individuale, o per parte di essa. Il lavoratore in regime di telelavoro usufruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL, compatibili con l'attività che svolge. Analogamente, il carico di lavoro ed i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono attività nei locali dell'Ente.
Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non è possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
a) Gestione del personale;
b) Impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
c) Personale ausiliario di vigilanza e controllo;
d) Ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
e) Personale direttivo, tutto;

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 23 - Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale degli enti gestori di attività corsuali, indipendentemente dalla forma giuridica degli stessi stesse aderenti alla Fidef, contempla e disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo ed atipico intercorrente tra gli operatori ed i gestori di corsi di formazione continua, tenuti da Enti, Scuole, Agenzie ed Istituti, diversi dai corsi di studio regolamentati, quali quelli delle scuole statali e non statali di Istruzione dell’infanzia, primarie e secondarie; di corsi di formazione ed istruzione finanziati, gestori di corsi non ciclici, aventi autonomia gestionale nel percorso didattico e degli obiettivi, orientati alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, nei seguenti ambiti:
• corsi di musica, di lingua, di informatica, di danza, di comunicazione ed arti visive;
• corsi orientati a creare ed aggiornale figure nel mondo IT, formation Technology, competenze digitali ITC, soft skills, digital web, esternalizzazione, systems analyst, security professional; competenze green;
• corsi di grafica, desing, estetica, moda;
• Corsi di ristorazione, shared services;
• corsi tenuti da istituzioni culturali straniere in Italia e/o sottoposti al controllo e o certificazione di enti stranieri;
• corsi di istruzione, istruzione e formazione permanente, corsi sulla sicurezza sul lavoro, corsi di aggiornamento professionale e culturale;
• corsi tenuti da Università Popolari, Accademie e Conservatori, para e post-universitari;
• corsi EDA e corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado;
• corsi per diritto dovere all’istruzione e alla Formazione (tipologia ex art. 1 D.Lgs 76/05);
• corsi di istruzione permanente di qualsiasi tipo, collegati alla precedente elencazione o ad essa inerente.

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 30 - Tirocinio - Stage - Volontariat
o
L’attività di tirocinio (o Stage) è attività formativa e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalle leggi vigenti.
[…]
Gli Enti che non perseguono fini di lucro e gli enti non-profit che applicano il presente contratto potranno utilizzare personale volontario, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 266/91 per lo svolgimento di attività occasionale e/o saltuarie. Detto personale non può sostituire, in tutto o in parte, il personale necessario al normale funzionamento delle attività corsuali.

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 46 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e d’apertura all’utenza, consiste nell’anticiparne o posticiparne l’entrata e l’uscita dell’utenza stessa, distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell’offerta corsuale, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, la fruibilità dei servizi ed in ragione delle esigenze dell’utenza.
Per orario di lavoro s’intende quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno della sede e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario di lavoro ordinario è quello previsto all’atto dell’assunzione e deve intendersi per una applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero.
L’orario contrattuale ha un massimo:
a) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri intermedi’ l’orario settimanale è di 40 ore, estendibili a 48 se comprensive del lavoro straordinario;
b) per personale Docente/Formatore l’orario settimanale è di ore 32, articolate in ore di insegnamento e dalle attività connesse, concordate con l’Ente Gestore.
La settimana lavorativa va dal lunedì al sabato. Per lavoro effettivo si intende un’applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c.3 D.Lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’istituto.
Qualora il turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore dipendente, durante l’orario di lavoro non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell’ambiente di lavoro per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo. Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro della struttura è definita dal direttore in relazione alle esigenze organizzative dei servizi. Eventuali variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro in corso d’anno sono di norma di competenza del Direttore o, in sua assenza, da persona delegata dall’ente gestore.
È facoltà dell’Ente gestore modificare l’orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell’orario di lavoro individuale divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione.
Nei limiti previsti dell’organizzazione corsuale, l’orario delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.
[…]
Potenziamento orario - È facoltà dell’istituto richiedere al personale docente un potenziamento dell’orario, non superiore al 30%dellbrario settimanale.
[…]

Art. 47 - Orario multi periodale “Banca delle ore”- Clausole elastiche
Orario multi periodale e “Banca delle ore” - In considerazione della peculiarità propria del comparto, le Parti riconoscono che l’orario settimanale, può essere superato in particolari periodi dell’anno e recuperato in altri periodi, il numero massimo di settimane durante le quali è possibile il superamento dell’orario è di 22 settimane, fino a 48 ore settimanali, con recupero tramite un minor orario osservato in altre settimane, a fronte della normale retribuzione, erogata sia nel periodo di maggior orario che in quello di recupero dell’orario stesso. Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o con permessi compensativi per le proprie attività formative o an-che per necessità personali e familiari.
L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Tutte le tipologie di lavoro eccedente l’orario di lavoro settimanale, potranno confluire nella Banca delle Ore
[…]
In caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore, il datore di lavoro potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente.
[…]
A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
[…]

Art. 48 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7 D.Lgs. 66/2003), fermo restando la durata normale dell’orario settimanale.
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Art. 49 - Pause
Se l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l’art. 8 D.Lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro di dieci minuti. La pausa si considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 50 - Lavoro suppletivo e straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito dall’art. 3 del D.Lgs. 66/2003.
Sono considerate ore di lavoro suppletive quelle di potenziamento dell’orario fino al raggiungimento del monte ore annuo previste per il tempo pieno.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
[…]
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare […]
In alternativa alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e supplementare, possono essere concordati riposi compensativi.

Art. 51 - Ferie
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Art. 53 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Assenze per malattia

[…]
B) Lavoratori affetti da patologie oncologiche
1. Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.Lgs. n.61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita pressoi’ Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
2. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
3. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salvo disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
[…]
Infortunio sul lavoro
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall’art. 1 D.P.R. 1124/65. L’obbligo è esteso anche ai lavoratori autonomi, con contratto di collaborazione coordinate e continuativa, autonomi ed atipici.
Il personale soggetto all’assicurazione obbligatoria INAIL, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l’infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all’istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso.
[…]

Art. 57- Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto collettivo in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.

Art. 58- Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente(D.Lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l’art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

Art. 63 - Congedi e Permessi per handicap
Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs 151 del 2011 e della legge 104/92.

Art. 65 - Parità e Tutela dei Lavoratori
Tutela delle lavoratrici madri - Per le lavoratrici, o i lavoratori che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l’altro genitore all’interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Pari Opportunità - In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all’accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
L’Ente gestore si adopererà per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
L’Ente gestore favorirà l’utilizzazione da parte di lavoratori stranieri per l’accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana, nella programmazione delle ferie, favorirà il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Art. 67 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Il lavoratore dipendente deve espletare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza, in particolare deve:
1. osservare l’orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità, svolgere tutti i compiti assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL e degli accordi, con la massima diligenza ed assiduità
[…]
4. evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’Azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo autorizzazione dell’Azienda stessa o che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
5. rispettare, ove prescritto, l’obbligo di indossare la divisa o gli indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, debitamente forniti dall’Azienda;
6. rispettare le disposizioni aziendali.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione base;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
[…]
A titolo esemplificativo, incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:
a. esegua il lavoro assegnatogli con negligenza;
b. ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
c. si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
[…]
In via esemplificativa, incorre nella sospensione dal lavoro e della retribuzione il lavoratore che:
a. si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
b. provochi un danno, con provata responsabilità a suo carico, alle cose ricevute in dotazione ed uso;
c. sia recidivo, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, fatta eccezione per il caso dell’assenza ingiustificata.
Incorre nel licenziamento disciplinare il lavoratore che:
a. si assenti ingiustificatamente oltre tre giorni nell’anno solare;
b. commetta recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
c. commetta violazione delle norme di legge circa la sicurezza sul lavoro;
[…]
e. effettui, in concorrenza con l’attività dell’azienda, lavoro per conto proprio o di terzi, durante o fuori dell’orario di lavoro;
f. sia recidivo, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]
Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare la lista delle esemplificazioni delle mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze delle aziende o quando esse non siano chiaramente identificabili tra quelle richiamate dal presente articolo. L’azienda che intende adeguare o implementare la lista in questione, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di adeguare la regolamentazione delle mancanze disciplinari.

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 69 - Licenziamento

Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato.
[…]
Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede […]
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all’istituto, dopo (3) tre richiami comunicati con raccomandata A.R.;
[…]
o) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni
p) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all’istituto e per i quali il personale dell’ente ha già ricevuto tre richiami scritti;
[…]

Art. 75 - Ente Bilaterale
Le parti convengono di definire ed aggiornare lo statuto ed il regolamento dell’Ente bilaterale, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano di partecipare alle attività dell’ente bilaterale del comparto, per le proprie finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l’occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto atipico, co.co.co., a tempo determinato e contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l’erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale.
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di concilia-zione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regola-mento per gli enti bilaterali regionali e territoriali e promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Art. 80 - Legislazione nazionale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, le parti rimandano alla vigente legislazione nazionale.

Allegati
Allegato 7 Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Tutte le figure coinvolte nelle attività corsuali sono obbligate a frequentare i corsi di formazione, sulla sicurezza sul lavoro, ciascuna nelle diverse responsabilità. I corsi possono essere erogati in presenza, presso un ente di formazione accreditato, in FAD o in modalità e-learning, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
I corsi o per i moduli dei corsi stessi, di cui sussiste l’obbligo della didattica in presenza “formatore- discendi”, possono essere anche tenuti in videoconferenza o aula virtuale, garantendo la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale.
Occorre anche che sussista un collegamento attraverso web-cam e microfono, con la possibilità di visionare slides e disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui si possano condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. I predetti corsi hanno la stessa validità di quelli svolti in aula