Tipologia: Accordo SW
Data firma: 26 gennaio 2018
Parti: Cesi e Filtcem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici-Elettrici, Cesi
Fonte: flaeicisl.org


Sommario:


Verbale di Accordo

In data 15 settembre, 12 ottobre, 13 dicembre 2017, 12 e 26 gennaio 2018, in Milano, via Rabattino, 54 si sono incontrati: Cesi Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta spa […], le Segreterie Regionali di Lombardia ed Emilia Romagna e Territoriali di Bergamo, Milano e Piacenza Filtcem Cgil, Flaei Cisl ed Uiltec Uil […], con l’assistenza delle RSU […], al fine di definire, a seguito del positivo svolgimento della fase sperimentale, la prosecuzione dell’utilizzo dello Smart Working e definire al tempo stesso una regolamentazione delle modalità di applicazione dello stesso

Premesso che
a) l'evoluzione tecnologica rende oggi possibile adottare modalità di lavoro capaci di contribuire ad agevolare il corretto equilibrio fra una migliore gestione dei tempi di vita e le esigenze organizzative aziendali;
b) la promozione di politiche che agevolino l'equilibrio di cui al punto che precede rappresenta la concreta volontà di contribuire allo sviluppo di un clima positivo e di reciproca fiducia, fornendo altresì ulteriore impulso e stimolo al percorso di innovazione, intrapreso, in tutti i campi, da quest'ultimo;
c) il "lavoro agile" rappresenta una forma organizzativa dell'attività lavorativa tesa a favorire un maggiore equilibrio tra i tempi di vita e i tempi di lavoro atta a migliorare la qualità del lavoro e capace di dare una risposta ad esigenze economico-sociali quali il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita;
d) l'introduzione del "lavoro agile" contribuisce, dunque, fattivamente alla creazione di valore aggiunto non solo all'interno della Società ma anche verso la comunità nella quale si opera, in una sempre più attenta gestione degli impatti ambientali sui territori, nell' ottica di una rinnovata attenzione al tema della responsabilità sociale. 

1) Definizione
Il "lavoro agile" (di seguito definito Smart Working) consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte in un luogo diverso dalla sede di lavoro - entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione aziendale - avvalendosi di strumenti informatici messi a disposizione dall'azienda idonei a consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso l'interazione tra il lavoratore (di qui in avanti definito anche lavoratore agile) e l’organizzazione aziendale nel suo complesso.
Lo Smart Working rappresenta pertanto una mera variazione, per una parte dei giorni lavorati, del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non modificando in alcun modo gli obblighi e i doveri del lavoratore, così come l'inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale ed i relativi vincoli gerarchici legati al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dall'azienda.
Lo Smart Working non modifica gli istituti contrattuali, gli accordi/regolamenti contrattuali vigenti in Azienda che si intendono integralmente richiamati fatto salvo quanto definito nel presente documento.
Lo Smart Working, quale forma organizzativa di attività lavorativa, non deve in alcun modo creare discriminazioni nei confronti dei lavoratori che ad esso aderiscono.

2) Durata e modalità di accesso
Le Parti concordano che per l’anno 2018 l’applicazione dello Smart Working verrà esteso a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti successivamente indicati al punto 3.
Verrà effettuata un’apposita comunicazione aziendale che illustrerà ai lavoratori l’iniziativa e le modalità di adesione alla stessa.

3) Destinatari
Ad eccezione dei lavoratori inseriti nelle attività in turno delle Unità Piattaforma di Milano, Celle Solari e lavoratori addetti al Laboratorio prove antideflagranti, potranno accedere allo Smart Working i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ad esclusione dei lavoratori attualmente in regime di part time o di telelavoro;
• lavoratori con anzianità aziendale di almeno un anno;
• lavoratori che risultino in possesso delle necessarie dotazioni informatiche fomite dall'Azienda.
Sono ammessi tutti i lavoratori il cui ruolo e le relative mansioni risultino compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working, la cui valutazione organizzativa è rimessa all'Azienda. L’eventuale diniego, sospensione o revoca sarà motivata dall’azienda al lavoratore e verrà fornita altresì informativa alle RSU.

4) Accesso allo Smart Working
L'adesione allo Smart Working avviene esclusivamente su base volontaria.
Il singolo lavoratore dovrà inviare la richiesta a cui da parte dell’azienda seguirà un’analisi delle richieste pervenute.
Alla conclusione della selezione delle candidature, l’Azienda presenterà alle RSU il risultato dell’analisi, inclusi i criteri e le motivazioni per eventuali esclusioni.
Ai lavoratori sarà inviata specifica autorizzazione da parte della Funzione Personale e Organizzazione. Al lavoratore sarà richiesto di sottoscrivere apposita lettera in cui sono riportate le regole che disciplinano lo Smart Working (cd. regolamento Smart Working).
Il lavoratore potrà revocare in ogni momento, e con effetto immediato, la propria adesione allo Smart Working rispristinando la tradizionale modalità di lavoro.
Allo stesso modo l'Azienda potrà revocare con effetto immediato l'autorizzazione precedentemente concessa al lavoratore, qualora quest'ultimo non abbia rispettato quanto contenuto nel regolamento o per sopravvenute ragioni tecnico-organizzative e produttive.
In occasione di particolari e contingenti situazioni organizzative e/o produttive, la Società potrà sospendere temporaneamente, la possibilità concessa di svolgere la prestazione in modalità Smart Working.
Il lavoratore agile dovrà assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale garantendo i livelli quali/quantitativi della sua prestazione senza alcuna differenza rispetto a quella resa presso la propria normale sede di lavoro; in orario di lavoro dovrà, inoltre, garantire la sua contattabilità nonché verificare il corretto funzionamento delle dotazioni ICT in suo possesso, avendo cura di informare prontamente il diretto Responsabile nel caso in cui, per qualsivoglia motivazione, tutto ciò non possa essere garantito.
In tal caso, dovrà prontamente concordare con il Suo diretto responsabile le modalità di prosecuzione dell'attività.

5) Salute e sicurezza
Prima dell’avvio della prestazione in modalità Smart Working sarà cura dell’Azienda organizzare un incontro formativo e informativo con i lavoratori coinvolti, tenuto dall’Unità Sicurezza e Salute. Tale iniziativa avverrà con la consultazione e il coinvolgimento degli RLS.

6) Conclusioni
Le Parti si incontreranno entro la fine dell’anno 2018 per monitorare l'andamento dell’applicazione dello Smart Working e gli impatti sull’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda.
Quanto definito mediante il presente accordo si intende automaticamente abrogato qualora risulti in contrasto con la disciplina legislativa in corso di approvazione.

Allegato 1 Regolamento Smart Working
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in Smart Working sarà attuata applicando le modalità e le regole sotto riportate.

1. Orario di lavoro
Durante la prestazione di Smart Working il lavoratore è tenuto ad osservare il medesimo orario di lavoro a quest'ultimo applicato, tenendo in considerazione le fasce di flessibilità;
durante le giornate in Smart Working non è consentito effettuare prestazioni straordinarie che, conseguentemente, non saranno in alcun caso retribuite;
durante la prestazione di lavoro in Smart Working non è consentito fruire di permessi contrattuali e/o di legge di alcun tipo;
la prestazione di lavoro in Smart Working, ovunque resa, non costituisce a nessun effetto prestazione in regime di trasferta.

2. Il luogo della prestazione
Il lavoratore potrà svolgere la propria prestazione in Smart Working individuando un luogo idoneo che consenta il pieno svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di riservatezza, anche con specifico riferimento ai dati aziendali, e sicurezza della propria persona;
il lavoratore dovrà adottare ogni accorgimento utile alla tutela dei dispositivi aziendali, nonché porre in essere ogni accorgimento e cura per evitare che ai dati aziendali possano accedere persone non autorizzate nel luogo prescelto di svolgimento della prestazione.

3. Modalità operative
La prestazione di lavoro potrà essere svolta in modalità Smart Working:
• per un massimo di 1 giorno alla settimana e per l'intera giornata lavorativa del dipendente. L'eventuale giornata non fruita nel corso della settimana, per qualsivoglia motivazione, non potrà essere recuperata nelle settimane successive;
• per le prestazioni in Smart Working sono disponibili i normali servizi mensa presso le sedi;
• la specifica giornata della settimana richiesta dal lavoratore in regime di Smart Working dovrà essere previamente autorizzata dal Responsabile diretto;
• sopraggiunte esigenza di servizio potranno comunque comportare, la revoca dell'autorizzazione concessa;
• potranno svolgere contemporaneamente, ossia nello stesso giorno, la prestazione in regime di Smart Working non più del 20% delle risorse appartenenti alla singola Unità organizzativa;
• è dovere del lavoratore accertarsi costantemente della piena operatività e collegamento di rete delle dotazioni tecnologiche aziendali assegnate e pertanto di rendersi contattabile nell’ambito dell’arco orario giornaliero di lavoro tenendo conto delle fasce di flessibilità;
• in presenza di problematiche tecniche che impediscano il pieno svolgimento dell'attività lavorativa in modalità Smart Working, il lavoratore è tenuto a contattare immediatamente il proprio responsabile, con il quale concorderà le attività da svolgere;

4. Salute e sicurezza
Il lavoratore dovrà:
• individuare un ambiente idoneo, in termini di salute e sicurezza, dove poter svolgere l'attività lavorativa;
• adottare un comportamento improntato ad evitare l'esposizione a rischi non connessi alla prestazione lavorativa;
• utilizzare la strumentazione aziendale in modo tale da evitare rischi per sé e per le eventuali persone che si trovano in prossimità dello spazio lavorativo scelto;
• comunicare immediatamente all'azienda (Responsabile diretto) ogni eventuale incidente occorso, avendo cura di predisporre il prima possibile una dettagliata relazione su quanto avvenuto.