Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo sullo Smart Working
Data firma: 26 luglio 2018
Parti: Acea e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Multiservizi, Acea
Fonte: flaeicisl.org


Sommario:

 

Premessa
Obiettivi
Principi generali
Destinatari
Perimetro delle attività che possono essere svolte in SW
Modalità di accesso al lavoro agile

 

Modalità di svolgimento della prestazione
Salute e sicurezza - Formazione
Monitoraggio
Allegato n. 1 Schema organizzativo di gestione partecipata
Regolamento di funzionamento del grippo di lavoro


Accordo sullo Smart Working

Il giorno 26 luglio 2018, tra Acea spa in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle Società: Acea Energia spa, Acea Produzione spa, Ecogena, Acea8cento srl, Acea Illuminazione Pubblica spa, Acea Elabori Spa, areti a Socio Unico Spa, Acea ATO2 spa, Acea ATO5 spa, Acea Ambiente srl, Aquaser srl […] e le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Premesso che
- La Legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" all'art. 18 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- ai sensi della normativa richiamata, la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- il comma 3 dello stesso articolo individua nel datore di lavoro il responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- nei confronti dei lavoratori che svolgono la prestazione in lavoro agile è garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto a quanto applicato, in attuazione della contrattazione collettiva di riferimento, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni con modalità ordinarie.
Considerato che
- Acea, nel corso del 2017, nell'ambito del Programma Europeo REC (Rights, Equality and Citizenship), ha avviato il progetto ELENA (Experimenting Flexible Labour Tools for Enterprises by ENgaging Men And Women), utile alla sperimentazione di un periodo di work life balance centrato sul miglioramento del benessere delle proprie Persone, compatibilmente all'organizzazione nella quale esse lavorano; 
- tale progetto pilota ha visto coinvolte, su base volontaria, circa 300 risorse rappresentative di un "campione" della popolazione aziendale, individuato in ragione di criteri condivisi con l'università Bocconi.
Le Parti, conclusa la fase sperimentale, hanno valutato positivamente il progetto, anche con riguardo alla riduzione dei livelli di assenteismo del personale coinvolto, al miglioramento del clima aziendale e del benessere dei lavoratori nonché all'incremento della produttività.
Le Parti condividono pertanto l'intento di promuovere, in via strutturale, soluzioni in materia di lavoro agile in grado di favorire la sostenibilità sociale, la conciliazione dei tempi di vita personale e di lavoro, con particolare attenzione alle esigenze di cura familiare, anche in vista di una maggiore responsabilizzazione ed orientamento ai risultati aziendali.
Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
le Parti, nell'ambito delle complessive iniziative volte alla conciliazione vita-lavoro ed in adesione con gli specifici impegni assunti nell'Accordo Quadro del 14 febbraio 2018, punti da 29 a 31, condividono e convengono di definire con la presente Intesa una regolamentazione omogenea e strutturata per lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working (Lavoro agile) in favore del personale interessato delle Società del Gruppo in epigrafe. Per la società Acea Ato5 i contenuti della presente intesa andranno adattati all'esigenze operative della Società e ratificati dalla rispettiva RSU in una specifica Intesa.
Ciò anche in ottica di cogliere le prospettive delineate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018 in ordine all'applicazione del comma 189 dell'art. 1 della L. 208/2015 come modificato dall'art. 55, comma 1 del D.L. 50/2017, inerente l'introduzione di un Piano di Innovazione che realizzi il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
In tali termini le Parti si sono incontrate nel corso del primo semestre dell'anno 2018, nell'ambito di una Commissione Bilaterale, composta da membri dell'Azienda e da Rappresentanti dei lavoratori, al fine di analizzare e definire le modalità attraverso cui introdurre il lavoro agile nella Società.
In relazione a quanto sopra vengono altresì attivati schemi organizzativi di innovazione partecipata ("SOP"), realizzati attraverso forme di comunicazione strutturata tra Azienda e lavoratori, nella forma del gruppo di progetto volto a migliorare le modalità produttive descritte nel presente Accordo con l'introduzione di specifici KPI, capaci di misurare i risultati attesi in termini di sviluppo ed innovazione (riduzione assenteismo ed incremento della produttività) nonché miglioramento della qualità del servizio, come da schema in allegato.

Obiettivi
Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare lo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working. Tale modalità di lavoro consente di conciliare esigenze di vita lavorativa con la vita professionale, garantendo flessibilità e autonomia nella gestione del tempo e del luogo di lavoro, e consentendo al lavoratore di potere utilizzare strumenti tecnologici forniti dall'Azienda in grado di garantirgli la necessaria produttività anche al di fuori della propria sede di lavoro. 
L'Azienda si attende, in tal modo, di perseguire benefici per il lavoratore (in termini di conciliazione vita-lavoro, riduzione di costi e tempi di spostamento casa-lavoro), per l'ambiente (con riduzione delle emissioni di CO₂ e PM₁₀, del traffico, dei consumi energetici) e per l'Azienda stessa (con incremento della produttività, riduzione dell'assenteismo, aumento della motivazione e dell'orientamento al risultato).

Principi generali
Il lavoro agile non incide sulla tipologia del rapporto di lavoro che resta, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di tipo subordinato.
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione della contrattazione collettiva, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Il lavoro agile non modifica gli obblighi e i doveri dei dipendenti, così come il loro inserimento nell'organizzazione aziendale e il relativo assoggettamento ai poteri datoriali direttivi, di controllo e disciplinari.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali non comporta la variazione della sede di lavoro abituale.
La giornata in smart working è equiparata a tutti gli effetti ad una giornata resa in modalità di lavoro ordinario, avendo a riferimento l'orario di lavoro dell'unità di appartenenza.
Durante le giornate di smart working non è prevista l'effettuazione di lavoro straordinario; al riguardo le Parti si danno atto che tale modalità di svolgimento della prestazione consente al lavoratore il rispetto della durata di orario di lavoro prevista dalla normativa di legge e di contratto vigente e dei tempi di riposo.
Il lavoratore in smart working è tenuto direttamente ad essere contattabile dal suo responsabile e dai suoi colleghi di lavoro, assicurando lo stesso impegno quali-quantitativo rispetto al lavoro svolto nei locali aziendali ed in modo coerente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda. Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere con un preavviso di 30 giorni dando specifica motivazione.

Destinatari
Potranno svolgere la prestazione lavorativa in smart working i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con priorità per il personale che già non gode di altre forme di flessibilità nell'orario di lavoro, con esclusione di Quadri che abbiano funzioni organizzative di sovraintendenza e coordinamento di. altri lavoratori nell'ambito di Unità Organizzative complesse o nell'ambito delle attività escluse ai sensi del successivo paragrafo al fine di garantire il presidio e la continuità dei servizi gestiti, e fatto salvo quanto specificato di seguito.
L'accesso allo smart working avverrà previa valutazione discrezionale da parte dell'Azienda, anche con riferimento alla compatibilità della mansione del lavoratore con lo svolgimento del lavoro in smart working. In caso di trasferimento ad altra struttura saranno nuovamente valutate le condizioni per lo svolgimento dell'attività in smart working.

Perimetro delle attività che possono essere svolte in SW
In ragione dei vincoli tecnici, dei risvolti gestionali connessi alla modalità di lavoro agile (che si svolge fuori dai locali aziendali ed in modo non continuativo) nonché delle esigenze organizzative aziendali, potranno svolgersi in smart working - fermo quanto detto all'ultimo capoverso del precedente paragrafo - tutte le attività compatibili con tale modalità di lavoro.
Restano pertanto espressamente esclusi:
- i lavoratori turnisti e semiturnisti
- i lavoratori addetti allo sportello al pubblico
- i lavoratori addetti al cali center / centralino / al presidio operativo della continuità servizi ICT
- i lavoratori che svolgono attività operative sul campo o presso gli impianti
- il personale con contratto di apprendistato e neo-assunto (con anzianità aziendale fino ad 1 anno) inseriti in percorsi di affiancamento on the job.

Modalità di accesso al lavoro agile
L'accesso allo smart working è su base pattizia, e quindi volontaria, a seguito di candidatura su job posting.
Esso viene formalizzato con accordo individuale in forma scritta per il periodo in Smart Working, che costituisce integrazione del contratto di assunzione, per una durata a tempo determinato di sei mesi. L'accordo potrà essere eventualmente prorogato e rinnovato, a valle dell'esame congiunto fra le Parti dei risultati attesi, in termini sia di produttività organizzativa che di benessere individuale.
Al dipendente che aderisce allo smart working viene consegnata l'informativa sulla sicurezza, in cui sono indicati i rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità di lavoro, nonché le linee guida sull'utilizzo degli strumenti informatici nonché sulle altre caratteristiche dello smart working, cui il lavoratore si dovrà attenere.
Al fine di contenere l'impatto gestionale di tale modalità di lavoro, si prevede comunque un limite di accesso allo smart working pari al 50 % dei lavoratori occupati nell'unità di appartenenza.
Si garantirà un criterio di turnazione su base semestrale, con avvio graduale e per fasi successive, onde consentirne il maggiore utilizzo a tutto il personale interessato.

Modalità di svolgimento della prestazione
La prestazione lavorativa in smart working potrà essere svolta per 1 giorno a settimana, con equa ripartizione delle giornate di fruizione dal lunedì al venerdì. In caso di mancato utilizzo nella settimana, la giornata non è cumulabile/differibile alla settimana successiva.
Le giornate di smart working sono stabilite con il proprio Responsabile e, ove non fossero definite in maniera fissa, dovranno essere sempre concordate preventivamente con il rispettivo Responsabile.
La relativa programmazione, a fronte di particolari esigenze del lavoratore o di richiesta aziendale connessa ad impegni lavorativi, potrà essere modificata con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
La prestazione in smart working sarà svolta in luogo liberamente scelto dal lavoratore, che risponda a criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza, che consenta altresì la connessione con i sistemi aziendali, con rete fissa o con rete mobile. Il lavoratore, assumendo la responsabilità di quanto dichiarato, avrà l'onere di comunicare in forma scritta all'azienda l'ubicazione e la conformazione dei luoghi presso i quali espleterà la sua prestazione lavorativa in modalità agile.
Non sono previsti rimborsi né compensi per la connessione o per eventuali maggiori consumi energetici.
Ai fini amministrativi resta immutata la sede di lavoro e non si configura, non ricorrendone i presupposti, né l'istituto della trasferta né il trattamento di pendolarismo né ogni altra qualsivoglia indennità connessa al raggiungimento del luogo di lavoro diverso dai locali aziendali.
Nelle giornate di smart working sono confermate tutte le coperture assicurative per rischi professionali ed extraprofessionali previste in azienda nonché il buono pasto e relative indennità già riconosciute al personale interessato.
Il lavoratore in smart working continuerà ad osservare tutte le regole che sovrintendono al rapporto di lavoro e sarà tenuto a rispettare la policy sulle dotazioni informatiche, curandone la custodia e preservando la riservatezza dei dati.
Il lavoratore è tenuto ad usare esclusivamente le dotazioni informatiche fornite dall'Azienda, avendone la massima cura, essendo tenuto ad accertarsi della loro costante operatività al fine di rendere possibile la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. E' tenuto altresì ad avvisare immediatamente l'Azienda di eventuali problematiche tecniche che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile o la rallentino notevolmente; la Società conseguentemente potrà richiedere il rientro presso la sede di appartenenza anche per la residua parte della giornata lavorativa.
In coerenza con le previsioni dell'Accordo del 14.2.2018, punto 26, le Parti condividono di prevedere la possibilità dell'azienda di utilizzare i suddetti strumenti di lavoro per una più efficiente organizzazione del lavoro e verifica sulla prestazione resa dal lavoratore, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 4 della legge 300/1970 e nel rispetto e previsioni nazionali e comunitarie, pro tempore vigenti, in materia di trattamento dei dati personali. Ciò anche al fine di monitorare complessivamente la qualità dei servizi resi dal personale all'esterno dei locali aziendali ai fini della valutazione congiunta degli incrementi della produttività aziendale e della soddisfazione della clientela/cittadinanza.
Fermo quanto già stabilito nei "Principi generali", il lavoratore ha l'obbligo di connessione in concomitanza quanto più possibile con l'orario di lavoro di riferimento della propria Unità di appartenenza salvo il diritto di disconnessione nella fascia dalle 20:00 alle 8.30.
Il lavoratore dovrà garantire che la copertura della connessione internet risulti adeguata per qualità e quantità ai risultati possibili attesi, con impegno alla reperibilità telefonica in fasce prestabilite ovvero in concomitanza con l'orario dell'unità di appartenenza.
Il lavoratore è inoltre tenuto a restituire la strumentazione assegnata all'Azienda nelle stesse condizioni al termine dell'attività di lavoro agile, salvo il deperimento derivante dal normale utilizzo.
Qualora il lavoratore non osservi le regole del presente accordo incorrerà nella revoca della modalità di lavoro agile, ferma la valutazione del comportamento sul piano disciplinare.

Salute e sicurezza - Formazione
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro in modalità agile e, a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della L.81/2017.
Il lavoratore riceve una specifica formazione sullo smart working prima di accedere a tale modalità di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali
Anche ai fini della sicurezza, il lavoratore, assumendo la responsabilità di quanto dichiarato, avrà l'onere di comunicare in forma scritta all'azienda l'ubicazione e la conformazione dei luoghi presso i quali espleterà la sua prestazione lavorativa in modalità agile e l'azienda avrà la facoltà di non consentire l'utilizzo di locali che risultino, da quanto dichiarato dal lavoratore, manifestamente inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa. L'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di non ottemperanza alle indicazioni impartite o di uso improprio delle apparecchiature assegnate o di situazioni di rischio provocate da comportamenti non idonei adottati dal lavoratore.
In caso di infortunio il lavoratore dovrà fornire immediata e dettagliata comunicazione all'Azienda.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della L. 81/2017, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Egli ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni richiamate al comma 3 dello stesso articolo.
L'Azienda comunicherà alle DTL competenti e all'INAIL il nominativo dei lavoratori in regime di Smart Working.
Per quanto non espressamente riportato si rinvia alla normativa di riferimento.

Monitoraggio
Le Parti condividono di monitorare il complessivo andamento dello smart working, sia in termini di soddisfazione del personale coinvolto, sia in termini di miglioramento della produttività aziendale e contenimento dell'assenteismo.
A tal fine attiveranno un gruppo di lavoro, secondo lo schema organizzativo di innovazione partecipata, in allegato (All. 1).
Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato n. 1
Schema organizzativo di gestione partecipata

Smart working
(accordo aziendale del 26 luglio 2018)

1. Informazioni generali

Ambito

 

Durata delle attività del gruppo di lavoro

 

Cliente/beneficiario dell'azione

 

Partecipanti al gruppo di lavoro

 

Referente

 

Obiettivi

 

KPI

Es. Qualità del servizio; Incremento della Produttività; Riduzione dell'assenteismo

 

2. Contesto e Descrizione sintetica dello schema organizzativo di innovazione partecipata

 

 

 

 

3. Obiettivi

 

 

 

 

3. Risultati attesi

 

 

 

 

4. Articolazione delle attività di progetto

attività

descrizione

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

 

5. Modalità di monitoraggio dei risultati

 

 

 


Regolamento di funzionamento del grippo di lavoro
Composizione del gruppo di lavoro

...................................................
Modalità di funzionamento

Il Gruppo di lavoro si riunirà ogni qualvolta Io ritenga opportuno, comunque con una cadenza minima mensile.
Ogni riunione del Gruppo di Lavoro avrà un ordine del giorno relativo agli argomenti da approfondire e trattare.
A conclusione di ogni incontro verrà redatto un verbale a cura del Referente incaricato e sottoscritta da ognuno dei partecipanti.
I verbali verranno trasmessi, a valle di ogni incontro, via PEC a cura del Referente del Gruppo di Lavoro, all’Unità Relazioni Industriali all’indirizzo: ***@pec.aceaspa.it