Autorità Portuale di Ancona,
Ordinanza 27 aprile 1998, n. 9

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona,

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. a) della L. 84/94 che attribuisce all’Autorità Portuale compiti di regolamentazione di tutte le attività industriali e commerciali esercitate nei porti;
VISTA l’ordinanza n° 105/90 in data 22.10.90 in materia di merci polverose, l’ordinanza n° 108/90 in data 30.10.90 in materia di ritiro rifiuti dalle navi, l’ordinanza n° 9/95 in data 5.4.95 in materia di pulizia delle banchine, le ordinanze n° 762/63 e 78/80 rispettivamente in data 20.2.63 e 4.10.80 in materia di bunkeraggio, le ordinanze n° 1/83 e n° 4/95 in data 24.1.83 e 20.2.95 in materia di servizio integrativo antincendio, l’ordinanza n° 3/95 in data 20.2.95in materia di ritiro olii esausti, ordinanze tutte emanate dall’allora competente Capitaneria di Porto di Ancona;
RITENUTO necessario effettuare una revisione completa della normativa contenuta nelle ordinanze citate, divenute in alcuni aspetti superate e inadeguate;
RITENUTO altresì opportuno riordinare l’intera materia afferente la sicurezza portuale e la tutela ambientale in un testo unico di facile consultazione da parte degli operatori interessati;
VISTE le risultanze istruttorie e in particolare il processo verbale della riunione tenutasi in data 30,03.98 alla quale hanno partecipato qualificati rappresentanti della Capitaneria di Porto di Ancona, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio di Sanità Marittima e della Provincia di Ancona - Ufficio Ecologia -
 

ORDINA


(Articolo Unico)

È approvato e reso esecutivo l’annesso Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale del porto di Ancona, che entra in vigore il giorno 01.06.98.

Ancona, lì 27.04.98

IL PRESIDENTE
(Dott. A. Pavlidi)

 

REGOLAMENTO DE SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE DEL PORTO DI ANCONA

CAPO I
DISPOSIZIONI PER IL RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI ALLE NAVI NEL PORTO DI ANCONA A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI O AUTOBOTTI
Art. 1

Nel porto di Ancona le operazioni di rifornimento di combustibile liquido e di oli lubrificanti alle navi, potranno essere effettuate con le seguenti modalità:
a) a mezzo distributori fissi ubicati nella zona portuale denominata "Mandracchio" e presso la banchina n° 18 e nell’approdo turistico per il naviglio minore, i motopesca e le unità da diporto;
b) a mezzo autobotti, sulle altre banchine commerciali del porto;
 

Art. 2

Le operazioni di bunkeraggio non potranno essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche, e, se iniziate, dovranno essere sospese.
I rifornimenti dovranno avvenire di massima durante le ore diurne; nel caso di operazioni svolte nelle ore notturne la zona dovrà essere adeguatamente illuminata.
I rifornimenti non potranno essere eseguiti durante lo svolgimento di operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo di passeggeri e merci di qualsiasi natura.
 

Art. 3

Prima dell’inizio e durante le operazioni di rifornimento il Comandante della Nave e gli addetti agli impianti dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.
Qualora si verifichino fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo il Comandante della Nave e gli addetti agli impianti sono tenuti ad informare immediatamente l’Autorità Marittima e a sospendere le operazioni di rifornimento.
 

Art. 4

Le operazioni di rifornimento presso i distributori di banchina potranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i distributori dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero degli Interni in ottemperanza al titolo 1° punto XVII del D.M. 31.07.1934 e in particolare dovranno essere preventivamente sottoposti a collaudo e a ispezione periodica dall’apposita commissione ai sensi degli art. 48 e 49 RC.N.;
b) le manichette dovranno essere integre e sempre in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
c) durante lo svolgimento delle operazioni dovranno essere tenuti pronti all’uso tutti i mezzi di estinzione incendi di cui è provvisto il distributore in base a quanto prescritto dalla commissione indicata al precedente punto a); allo stesso modo il personale di bordo dovrà sempre tenere efficienti e pronti all’uso i mezzi antincendio;
d) l’unità dovrà essere ormeggiata a regola d’arte alla banchina; è severamente vietata la doppia fila;
e) tutti i motori di propulsione dovranno essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
f) non dovranno essere seguite alcune altre operazioni che possano generare calore o scintille;
g) l’addetto all’impianto dovrà tenere pronto all’uso una riserva di sabbia e di attrezzatura assorbente in modo da arginare eventuali colaggi.
 

Art. 5

Le operazioni di rifornimento di combustibile a mezzo autobotte potranno essere eseguite con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) le operazioni sono limitate esclusivamente ai prodotti di categoria “C” e possono essere effettuate da ditte debitamente autorizzate dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 68 C.N.;
b) il trasporto del suddetto combustibile potrà essere a mezzo di autobotte contenente ciascuna non più di 30 tonnellate di prodotto;
c) le autobotti e i rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto su strada di prodotti infiammabili, provvisti di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo;
d) le autobotti e i rimorchi dovranno entrare in porto solo quanto la nave è pronta a ricevere il rifornimento e dovranno uscire dall’ambito portuale immediatamente ultimate le operazioni; una successiva autobotte potrà entrare in porto solo quanto l’autobotte che precede abbia ultimato il rifornimento e sia prontamente uscito dall'area portuale; non è consentito in alcun caso che l’autobotte acceda a bordo della nave per effettuare il rifornimento e pertanto il veicolo dovrà sostare sottobordo;
e) gli autisti devono essere in possesso per eventuali controlli ai varchi doganali e sulle banchine di una copia conforme all’originale della autorizzazione ex art. 68 C.N, della ditta e una copia dell’informativa di cui al successivo art. 6 debitamente vistata dall’Autorità Marittima.
f) le manichette impiegate per il rifornimento dovranno essere in ottimo stato e di caratteristiche tali da evitare perdite di liquido o rotture.
g) il conducente dell’autobotte dovrà sempre rimanere presente sul posto per tutta la durata dell’operazione, pronto ad intervenire con immediatezza in caso di necessità.
h) le navi intente all’operazione dovranno tenere a riva il segnale B del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
i) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli di cucina, ed i motori dovranno essere provvisti di parascintille.
j) tra la nave e l’autobotte dovrà essere stabilita equipotenzialità elettrica.
k) l’operazione dovrà avvenire sotto il diretto controllo del Comandante della Nave o di un Ufficiale all’uopo designato; la zona interessata dal bunkeraggio deve sempre poter disporre di un idoneo varco per consentire l’eventuale rapido allontanamento dell’autobotte e/o l’affluire di automezzi dei Vigili del Fuoco. In caso di incendio il personale di bordo preposto alle operazioni dovrà collaborare con le squadre dei W.F. fornendo il necessario supporto.
l) per un raggio di 150 mt. dalla zona del rifornimento e, per tutta la durata dello stesso non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore;
m) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed all’autobotte per un raggio di mt. 25 non dovranno essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee: la zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE” - "NO SMOKING”.
n) nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento dovranno essere collocati almeno n° 2 estintori efficienti a schiuma di capacità non inferiore a 10 litri, 2 lunghezze di manichette da 45 mm. di diametro con lancia a schiuma per schiumogeno e 50 litri di liquido schiumogeno,
o) l’operazione dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza continua di almeno una guardia ai fuochi abilitata ed equipaggiata come meglio specificato nell’ordinanza vigente disciplinante il servizio integrativo antincendio,
p) l’operazione di rifornimento a mezzo autobotte non è di massima permessa alle unità da pesca e da diporto che per tale esigenza, possono utilmente fruire dei distributori fissi.
 

Art. 6

Il Comandante della Nave che necessita di bunker o chi per lui, deve inviare alla Capitaneria di Porto in duplice copia apposita comunicazione entro 24 ore prima dell’inizio delle operazioni da compilare secondo l’allegato modello.
La predetta Autorità dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e restituirà copia della comunicazione con la dichiarazione della presa d'atto.
 

Art. 7

Per effettuare tali operazioni nelle aree e sulle banchine in concessione, l’operatore interessato dovrà acquisire il consenso preventivo del concessionario che sarà apposto in calce all'informativa di cui all’articolo precedente, prima che la medesima sia inoltrata.
 

Art. 8

L’Autorità Portuale si riserva di valutare particolari situazioni non rientranti nell’ambito di disciplina della presente ordinanza.


 

CAPO II
DISCIPLINA SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO
Art. 9

L’esercizio del servizio integrativo antincendio nell’ambito della Circoscrizione dell’Autorità Portuale di Ancona è subordinato, ai sensi dell’art. 20 della Legge 27.12.1973 n° 850 ad autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ancona ed autorizzazione ex art. 68 CN dell’Autorità Portuale ai sensi della L. 84/94 e successive modifiche.
 

Art. 10

Il personale impiegato nei servizi di cui all’art, 9 deve essere parimenti autorizzato, previo accertamento dei requisiti di idoneità e capacità tecnica meglio specificato nel successivo art. 13. Detto personale dovrà essere iscritto tra i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 

Art. 11

Fermo restando il disposto dell’articolo precedente, il servizio di prevenzione antincendio deve essersi obbligatoriamente assicurato per:
a) l’imbarco/sbarco di merci pericolose e, eventualmente, fino alla partenza della nave da:
- una persona per navi fino a 15.000 T.S.L,;
- due persone per navi superiori a 15.000 T.S.L.;
b) le operazioni di bunkeraggio: da una persona;
c) per i depositi temporanei ed eccezionali di merci pericolose nell’ambito portuale: l’Autorità Portuale si riserva la facoltà di determinare la composizione delle squadre in relazione alla quantità e natura delle merci sentita l’Autorità Marittima. Per altri fattispecie o per situazioni particolari il servizio sarà disposto dall’Autorità Portuale, sentita l’Autorità Marittima, fermo restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle Navi.
 

Art. 12

Negli ambiti demaniali marittimi portuali in concessione, i concessionari devono organizzare a terra i propri servizi di prevenzione o di estinzione antincendio con le modalità fissate dalle norme di legge o regolamenti specifici in vigore.
 

Art. 13

I requisiti per poter espletare il servizio integrativo antincendio sono i seguenti:
A - Avere prestato servizio:
a. nel Corpo dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi, o avere svolto e completato il servizio di leva nel medesimo Corpo;
b. nella Marina Militare, nelle categorie di marinaio pompiere e Nocchiere di porto per un periodo pari alla durata della ferma di leva, o nelle rimanenti categorie a condizione che abbiano effettuato un periodo di imbarco su navi militari per almeno 10 mesi;
c. nella Marina Mercantile, limitatamente al personale di coperta che:
- abbiano effettuato almeno 2 (due) anni di navigazione su navi petroliere e/o gasiere con la qualifica di tankista o marinaio;
- dimostri di aver espletato con la qualifica di marinaio il servizio di pompiere su navi da passeggeri per almeno 2 (due) anni;
- dimostri di aver espletato almeno 12 (dodici) mesi di navigazione a bordo di rimorchiatori di salvataggio dotati di equipaggiamento antincendio fisso e mobile. Il servizio su navi mercantili può essere riconosciuto anche se la navigazione è stata effettuata su navi non battenti bandiera italiana.
B - Che siano inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere cittadini italiani o comunitari;
b. avere compiuto 18 anni di età;
c. essere di sana e robusta costituzione fisica da accertarsi mediante visita del Medico del Porto;
d. saper nuotare e vogare;
e. aver eseguito un corso di qualificazione tenuto, in collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalle ditte autorizzate;
f. aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico su materie professionali dinnanzi ad una Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, composta da un Ufficiale dei Vigili del Fuoco e dal Consulente chimico del Porto.
 

Art. 14

Non potrà esercitare il servizio integrativo antincendio:
a. per cessazione del rapporto di lavoro dalla ditta autorizzata;
b. per motivi disciplinari;
c. per perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a, c e d del precedente articolo 13/B;
d. per aver raggiunto il limite di età di anni 60.
 

Art. 15

Ai sensi dell'art 68 del Codice della Navigazione, il personale destinato ai servizi antincendio nel porto è soggetto alla vigilanza da parte dell’Autorità Portuale e dell’Autorità Marittima ed è sottoposto al potere disciplinare di cui all’art. 1255 C.N..
 

Art. 16

Il personale di cui all’art. 10, se comandato per lavoro, ha libero accesso in porto, sui pontili e sulle navi e/o galleggianti ove destinati a prestare servizio. All’uopo esso deve essere provvisto di una tessera di riconoscimento rilasciata dall’Autorità Portuale.
 

Art. 17

I servizi sono espletati secondo turni di guardia, predisposti dai responsabili delle ditte autorizzate, articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni.
 

Art. 18

Le guardie ai fuochi devono essere dotate di una decorosa e pratica divisa, che deve essere riconosciuta idonea dall’Autorità Portuale.
 

Art. 19

L’equipaggiamento di ogni guardia ai fuochi deve comprendere un corredo minimo individuale composto da:
- scarponi antisdrucciolo tipo “marina” e guanti di gomma o di altro materiale non conduttore di elettricità;
- un elmo rigido di plastica di colore rosso che protegga efficacemente dagli urti, del tipo approvato dalla Competente Amministrazione;
- una lampada elettrica di sicurezza portatile, con periodo di funzionamento minimo di tre ore;
- un’ascia regolamentare e 1 coltello a serramanico;
- una cintura di sicurezza;
- una maschera o filtro polivalente.
 

Art. 20

Oltre all’equipaggiamento individuale dì cui al precedente art. 19, ogni ditta autorizzata dovrà fornire alle squadre antincendio un automezzo particolarmente attrezzato per lo specifico servizio. Su di esso devono essere normalmente disponibili le seguenti attrezzature minime:
- n. 1 motopompa barellarle 380/8;
- n. 2 elettropompe 380/8;
- n. 1 gruppo elettrogeno per alimentare le elettropompe;
- sufficienti tubazioni di aspirazione con relativi raccordi;
- metri 200 circa di tubi di mandata raccordi UNI da mm. 45;
- lance da incendio e lancia schiumogeno;
- un esplosimetro;
- n. 3 autorespiratori;
- congruo numero di estintori a CO2 e a polvere;
- scorta di liquido schiumogeno;
- n. 2 tute di amianto con caschi, guanti e stivali;
- cordini, teli, braghe e gabbie di salvataggio;
- transenne e cartelli segnalanti il pericolo o gli specifici divieti.
 

Art. 21

Le "guardie ai fuochi”, quando in servizio, sono tenute a:
a) rispettare ed eseguire le disposizioni dell’Autorità Portuale e Marittima;
b) avere con sé la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Autorità Portuale;
c) indossare la divisa completa delle dotazioni individuali dì cui al precedente art. 19;
d) presentarsi al Comandante o all’ufficiale di guardia della nave o galleggiante, prima e dopo il servizio;
e) rispettare il regolamento di bordo;
f) mantenere contegno corretto e consono alle mansioni disimpegnate a bordo;
g) svolgere scrupolosamente i compiti assegnati;
h) non lasciare il posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il proprio turno, non prima di essere stati rilevati dalle guardie subentrati, alle quali le smontanti hanno l’obbligo di dare tutte le consegne sul lavoro da svolgere;
i) riferire al personale di servizio della Capitaneria di Porto sullo stato di sicurezza delle navi, presso le quali sono state comandate, nonché sull’andamento dei lavori e di tutte le altre operazioni in corso. All’uopo esse, in caso di eventi straordinari, dovranno fare all’Autorità Marittima un esauriente Rapporto. Ciascuna Ditta autorizzata, comunque, è tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, l’avvicendamento nominativo del personale, nonché brevi note sull’esito del servizio stesso con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale Registro deve essere annualmente sottoposto a vidimazione dell’Autorità Portuale ed a questa esibito ogni qualvolta richiesto;
j) informare immediatamente, in caso di qualsiasi inconveniente, l’Autorità Marittima e il Comando dei Vigili del Fuoco,
 

Art. 22

Le guardie ai fuochi, quando in servizio, devono provvedere ad una accurata sorveglianza in materia di inquinamento delle acque del mare e segnalare tempestivamente all’Autorità Marittima, nonché a tutti gli interessati alla movimentazione del carico, ogni inconveniente che possa verificarsi in merito.
 

CAPO III
DISCIPLINA ATTIVITÀ E LAVORI SUBACQUEI
ART. 23

Tutti coloro che intendono effettuare lavori subacquei entro l’ambito del porto di Ancona, nelle immediate adiacenze e sulle acque antistanti il litorale rientrante nella circoscrizione dell’Autorità Portuale di Ancona (dal Colle Guasco alla foce dell’Esino) sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) Le ditte/imprese interessate ai lavori subacquei devono essere debitamente autorizzate dall’Autorità Portuale di Ancona ai sensi dell’art.68 C.N. a mente dell’ordinanza in premessa citata. Per lavori occasionali di durata limitata (non oltre 15 giorni di massima) potranno essere prese in considerazione domande da parte di ditte autorizzate ai sensi dell’art. 68 C.N. da altre Autorità Marittime o Portuali;
b) gli operatori subacquei devono essere iscritti nel Registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Ancona ai sensi dell’art.3 del D.M. 13/01/79 di cui nella premessa; o essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare, rilasciata dall’Autorità Marittima del porto di iscrizione; in ogni caso gli operatori devono essere in regola con le visite mediche periodiche:
c) l’equipaggiamento e le attrezzature individuali e non, utilizzate dal sommozzatore devono essere conformi a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia e qualora previsto devono essere accompagnati da certificazioni di collaudo rilasciato dall’Ente Tecnico;
d) durante l’immersione il sommozzatore deve essere assistito in superficie da un secondo operatore in grado di assicurare un col legamento telefonico e intervenire in caso di emergenza.
e) il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera "Alfa" del codice internazionale dei segnali (C.I.S.);
f) la ditta/impresa interessata deve assicurarsi e dimostrare che in zona esiste una camera iperbarica operativa ed efficiente per tutto il periodo necessario all’attività subacquea;
g) le operazioni devono essere sospese in caso di condizioni meteorologiche avverse.
 

ART. 24

Per poter eseguire lavori subacquei negli specchi acquei portuali di cui all’articolo precedente gli interessati devono richiedere apposita autorizzazione all’Autorità Portuale di Ancona indicando:
- elenco sommozzatori impegnati con attestati di iscrizione nei registri della Capitaneria di Porto di Ancona o Nulla Osta degli altri Uffici di iscrizione e certificazioni di idoneità fisica documentate dall’esito positivo dell’ultima visita medica-periodica;
- relazione sull’attività, sui mezzi impegnati, sui luoghi e tempi dell’intervento;
- nominativo Coordinatore operazioni e responsabile della sicurezza;
- piano di sicurezza in caso di emergenza.
 

ART. 25

A seguito del rilascio dell’Autorizzazione, l’inizio e la conclusione dei lavori, ed ogni eventuale variazione dei programmi, devono essere comunicati con anticipo di almeno 72 ore all’Attività Portuale e alla Capitaneria di Porto di Ancona, ai fini dell’eventuale emissione degli Avvisi ai Naviganti.
 

ART. 26

Per quanto attiene in particolare agli interventi subacquei finalizzati alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici, gli operatori subacquei e il coordinatore dei lavori di bonifica devono essere in possesso rispettivamente di brevetto di “rastrellatore B.C.M.” e brevetto di “dirigente Tecnico B.C.M.” rilasciati dal Ministero della Difesa e in corso di validità.
 

CAPO IV
DISCIPLINA USO GAS TOSSICI PER FUMIGAZIONE E DISINFESTAZIONE MANUFATTI E/O CONTAINERS
Art. 27

Nell’ambito del Porto di Ancona l’utilizzo di gas tossici per operazioni di disinfestazione, derattizzazione e fumigazione dei containers può essere svolta soltanto da imprese debitamente autorizzate dalla scrivente Autorità ai sensi dell’art. 68 CN.
 

Art. 28

Gli interventi di fumigazione e derattizzazione con gas tossici sui containers potranno essere effettuati esclusivamente sulle aree della Nuova Darsena, idoneamente asfaltate nel rispetto delle seguenti condizioni e secondo le disposizioni del R.D. 09.01.27 n° 147 ancorché non espressamente richiamate, fatti salvi gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni:
a) L’area dovrà essere preventivamente delimitata e transennata in modo tale da impedire l’accesso di persone non addette alle operazioni e al fine di assicurare la distanza di sicurezza prevista dalle ditte produttrici che comunque non potrà essere inferiore ai 6 metri.
b) Sulle transenne dovrà essere apposta idonea segnaletica recante il divieto di accesso e l’indicazione di pericolo in lingua italiana ed inglese.
c) L’area interessata dai lavori dovrà essere adeguatamente illuminata; prima dell’inizio dell’intervento la ditta dovrà verificare la totale assenza di acqua sulla superficie, per scongiurare la formazione di miscele esplosive.
d) I trattamenti dovranno essere effettuati in assenza di vento, per evitare la dispersione e la diffusione dei prodotti nell’atmosfera, nonché i ruscellamenti e i dilavamenti sul terreno.
e) il prodotto dovrà essere applicato con criteri atti ad evitare ogni forma di contaminazione,
f) Le dosi e i metodi di applicazione dovranno essere quelli previsti dalla ditta produttrice.
g) Il personale incaricato del trattamento che dovrà essere esperto nell’utilizzo del specifico prodotto, sarà dotato di idonei mezzi di protezione individuale.
h) Prima dell’inizio del trattamento il container dovrà essere accuratamente ispezionato allo scopo di verificarne l’integrità; le bocchette di areazione dovranno essere sigillate mentre la tenuta delle guarnizioni dovrà essere costantemente controllata.
i) Al termine delle operazioni e a seguito di areazione dovrà essere controllata e verificata l’assenza di gas all’interno dei containers.
j) Nel corso delle operazioni dovranno essere adottate tutte quelle ulteriori cautele necessarie per scongiurare danni alla salute pubblica.
 

Art. 29

Almeno 48 ore prima dell'inizio dell’intervento dovrà essere trasmessa via fax un’informativa specifica ai seguenti Enti / Servizi:
a) Autorità Portuale;
b) Capitaneria di Porto;
c) Ufficio di Sanità Marittima;
d) Chimico del Porto.
La suddetta informativa dovrà contenere i seguenti elementi:
1. luogo e tempi dell’intervento con precisa indicazione dell’area a mezzo planimetria;
2. scheda tecnica dei prodotti utilizzati contenente le distanze di sicurezza e le precauzioni in materia sanitaria, gli effetti sul corpo umano in caso di emissioni accidentali, e i provvedimenti di pronto soccorso da attuare in caso di emergenza.
3. generalità del tecnico preposto alla direzione e al coordinamento delle operazioni e responsabile della sicurezza delle medesime, munito di idonea abilitazione.
4. recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti,
È altresì fatto obbligo all’impresa interessata di informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Ancona in ordine a ogni inconveniente o incidente che dovessero verificarsi durante i trattamenti.
 

Art. 30

Le disposizioni surriportate si applicheranno anche gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e fumigazione dei manufatti siti nell’ambito portuale con esclusione della limitazione alla Nuova Darsena di cui al precedente art. 28 comma 1.
 

CAPO V
OPERAZIONI SU MERCI POLVEROSE
Art. 31
PRESCRIZIONI GENERALI

Le operazioni di movimentazione di caolino e carbone alla rinfusa o di altre similari merci polverose potranno essere effettuate previo nulla osta della competente Autorità Marittima ai sensi del D.M. 22.7.91 del Ministero della M.M.M. e a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
a) Impiego di tramogge, munite di frange parapolvere di grandezza adeguata alla portata delle benne e di una cabina di protezione per l’operatore.
b) Impiego di benna a chiusura ermetica nella parte inferiore, con l’osservanza della massima cautela, atta ad evitare un’eccessiva caricazione degli automezzi o la caduta in mare ed in banchina della merce.
c) Massima attenzione affinché non si proceda all’apertura anticipata della benna rispetto alla posizione relativa delle tramogge per scongiurare la dispersione atmosferica e la ricaduta di polvere nell’area circostante.
d) Trasporto mediante automezzi con cassoni a tenuta e dotati di teli idonei ad evitare il trafilamento esterno della merce durante il trasporto escludendo, comunque, che l’altezza del materiale caricato possa superare l’altezza delle sponde.
e) Gli automezzi, prima di mettersi in movimento dopo la caricazione, devono essere accuratamente ripuliti dalla merce depositata nelle parti esterne della carrozzeria, quali parafanghi, ruote, tettuccio, e bordi.
f) Uso da parte del personale preposto alle operazioni (gruisti, segnalatori di stiva, ecc.) dei prescritti mezzi individuali di protezione.
g) Pulizia, al termine di ogni operazione e comunque alla fine di ogni giornata di lavoro, dei tratti di banchina interessati dall’eventuale caduta delle merci.
h) Le operazioni di carico e scarico di granaglie dovranno avvenire con l’utilizzo di idonei mezzi atti ad evitare la dispersione delle polveri.
 

Art. 32
DEPOSITI TEMPORANEI SU BANCHINE

Salvo apposita ed espressa autorizzazione ai sensi dell’art. 50 C.N. da parte dell’Autorità Portuale, è fatto divieto di depositare merci polverose in banchina; l’Autorità Portuale si riserva nel caso specifico di impartire ogni opportuna prescrizione di sicurezza e di tutela ambientale.
 

Art. 33
AVVERSE CONDIMETEO

In caso di avverse condizioni atmosferiche, tali da favorire lo spandimene di polveri, le operazioni di carico e scarico non dovranno essere iniziate. Qualora, ad operazioni in corso, si verifichi un mutamento delle condizioni meteo che renda inefficaci le prescrizioni precedenti, le operazioni in corso dovranno essere sospese. La sospensione potrà in ogni momento essere disposta dall’Autorìtà Portuale o dall’Autorità Marittima per comprovati motivi di interesse pubblico.
 

CAPO VI
RITIRO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI DALLE NAVI
Art. 34
FINALITÀ

Le presenti disposizioni sono emanate allo scopo di dare attuazione all’Annesso V alla Marpol 73/78, contenente disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento causato dai rifiuti originati da navi, relativo all’eliminazione ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, comprese le unità da pesca e da diporto, i galleggianti e le unità a cuscino d’aria, nell’ambito della circoscrizione dell’A.P. di Ancona, e con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n° 22 del 5.2.97 e successive modifiche con esclusione dei seguenti settori:
□ rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali di terraferma;
□ residui, acque di lavaggio o di zavorra, di cui agli annessi I e II alla Marpol 73/78;
□ liquidi di cui all’annesso IV alla Marpol 73/78;
□ materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali, ovvero da terreni litoranei emersi.
 

Art. 35
CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti all’osservanza delle presenti disposizioni:
□ le navi italiane e straniere che siano ormeggiate nel porto di Ancona, rade, nelle strutture foranee API di Falconara Marittima o siano ancorate nelle rade di Ancona e Falconara;
□ le ditte che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti originati dalle navi, nonché il personale di tali ditte;
□ le persone a qualsiasi titolo presenti sulle navi stesse.
 

Art. 36
CONTROLLI - ISPEZIONI

La puntuale osservanza delle presenti disposizioni potrà essere in ogni momento verificata da personale di polizia giudiziaria anche mediante ispezione presso le sedi delle ditte autorizzate all’effettuazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.
Le navi e le sopracitate ditte sono tenute a consentire i necessari controlli da parte del personale preposto.
Ispezioni e verifiche sull’osservanza delle presenti disposizioni potranno essere eseguite anche su unità in corso di navigazione.
 

Art. 37
ELIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

È fatto divieto, alle navi italiane e straniere ormeggiate nel porto di Ancona e negli approdi foranei API di Falconara o ancorate nelle rade di Ancona e Falconara, di procedere alla discarica in mare di rifiuti di qualsivoglia natura.
Su tutte le navi, in quanto possibile, devono essere apposti, nei locali frequentati dall’equipaggio e dai passeggeri, compilati nella lingua conosciuta dalle persone presenti a bordo, idonei avvisi, illustranti il divieto di discarica in mare dei rifiuti, le disposizioni per la loro raccolta/ritenzione a bordo, nonché le sanzioni previste per i contravventori.
È fatto divieto dì procedere all’eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.
Le navi possono procedere al trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurne il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti ufficialmente idonei da parte dell’Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dal R.I.N.A., e che le operazioni di trattamento non possano causare discariche, anche accidentali, di rifiuti in mare.
Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono effettuare la discarica in mare dei “rifiuti operativi”, costituiti dalla massa di escrezioni organiche, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi per il bestiame.
 

Art. 38
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI

Tutte le navi di cui all’art 35 devono conferire i propri rifiuti solidi urbani e assimilabili alla ditta concessionaria del servizio di ritiro e raccolta, entro 24 ore dall’arrivo in porto o in rada, qualora, all’arrivo, siano trascorse meno di 24 ore dall’ultimo documentato conferimento effettuato in conformità a quanto previsto dall’Annesso V alla Marpol 73/78.
Il conferimento andrà invece effettuato immediatamente dopo l’arrivo, qualora siano trascorse più di 24 ore dall’ultimo conferimento.
Per quanto sopra, è di massima vietato l’accumulo di rifiuti a bordo, che andranno pertanto conferiti giornalmente per tutto il periodo di permanenza in porto o in rada.
La periodicità del conferimento può essere differita qualora la nave sia dotata di contenitori raccogli-rifiuti riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria Marittima, ed in ordine alla capacità degli stessi.
Per le navi in rada, ovvero ormeggiate alle installazioni Api di Falconara, il conferimento può essere differito, in dipendenza di eventuali condimeteo che impediscono l’effettuazione del servizio.
Eventuali esoneri agli obblighi supportati possono essere concessi per quelle navi impegnate in viaggi con scali frequenti e regolari a condizione che il viaggio sia inferiore a 12 ore e purché sia fornita prova scritta dell’esistenza di un contratto per il conferimento dei rifiuti ad un impianto esistente presso un porto lungo la rotta della nave.
 

ART. 39
ALTRE TIPOLOGIE DEI RIFIUTI DI BORDO

Prima di lasciare il porto di Ancona o la rada di Falconara, i Comandanti delle Navi fermo restando l’obbligo di cui al precedente articolo devono conferire tutti i rifiuti detenuti a bordo, di qualsiasi tipologia, alla ditta concessionaria del servizio con particolare riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e non, alle morchie, ai residui di sentina, alle emulsioni oleose e alle acque nere biologiche.
 

Art. 40
DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

Per poter soddisfare i criteri di raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi devono essere preventivamente suddivisi per tipologia a bordo della nave, e a tal fine i contenitori destinati alla raccolta dei vari tipi di rifiuti devono essere chiaramente segnalati.
Per quanto sopra, il Comando di bordo disporrà la diversificazione dei rifiuti secondo le seguenti tipologie:
□ plastica (inclusi i cavi sintetici, reti da pesca, sacchetti, bottiglie);
E metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi, ad es. ferro, alluminio, ecc.);
□ carta e materiali cartacei e/ di fibra vegetale per l’imballaggio;
□ vetro;
□ alimentari;
□ batterie esaurite;
□ batterie al piombo e rifiuti piombosi;
□ rifiuti provenienti da strutture sanitarie di bordo, farmaci;
□ rifiuti speciali pericolosi e non;
 

Art. 41
CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti, con particolare riguardo a quelli alimentari, devono essere confezionati in appositi sacchi, a tenuta stagna, e chiusi accuratamente. Tali sacchi, quando riempiti, dovranno aver un peso che non ne pregiudichi la maneggevolezza.
I restanti rifiuti possono essere confezionati in involucri di qualsiasi natura e tipo e, nel caso di rifiuti particolarmente ingombranti, si potrà prescindere dal previo confezionamento.
Ogni cura deve essere prestata da parte del personale di bordo e da quello delle ditte autorizzate anche, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, essi non vengano dispersi a bordo o nell’ambiente.
I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi sostenuti da appositi igienici contenitori posizionati nei locali dove avviene la produzione; i sacchi pieni, debitamente chiusi, devono essere posti in contenitori all’esterno dei locali passeggeri ed equipaggio, sicuramente chiudibili, e frequentemente puliti e disinfettati.
I rifiuti di tipologia diversa da quelli alimentari, dopo il preventivo confezionamento, devono essere altresì posti in contenitori situati all’esterno dei locali passeggeri ed equipaggio e tali contenitori devono essere diversi da quelli utilizzati per i rifiuti alimentari.
Qualora i rifiuti in questione fossero contaminati da rifiuti alimentari, essi devono essere trattati alla stregua di questi ultimi.
I rifiuti classificabili pericolosi devono essere confezionati in conformità alle disposizioni in materia vigenti in Italia, e separati dalle altre tipologie di rifiuti.
 

Art. 42
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO

Il Comando di bordo deve registrare le operazioni connesse all’eliminazione dei rifiuti e conservare, nell'archivio di bordo, i ‘'comprovanti” dell’avvenuto ritiro dei rifiuti da parte delle ditte incaricate, al fine di consentire il controllo e la verifica dell’osservanza delle presenti disposizioni.
Le registrazioni andranno fatte, per le navi italiane, sul Giornale Nautico, Parte Seconda, e sul corrispondente Libro di Bordo, per le navi di nazionalità straniera.
 

Art. 43
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per le unità da pesca, da diporto e per tutte le unità inferiori a 150 t.s.l. o per le quali non possa essere effettuato il servizio di conferimento rifiuti secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, fermo restando il divieto di gettare in mare rifiuti di qualsivoglia natura, è fatto comunque obbligo di procedere alla raccolta a bordo dei rifiuti, seguendo altresì i medesimi criteri di differenziazione, e di curare il conferimento a terra dei rifiuti, opportunamente confezionati, presso i punti di raccolta predisposti presso gli approdi o nel corrispondente ambito comunale.
 

Art. 44
DITTA CONCESSIONARIA

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà effettuato da una ditta concessionaria ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett c) e comma 5 e dell'art. 1 lett. b) del D.M. 14.11.94.
Il servizio consiste in particolare in:
a) raccolta differenziata giornaliera delle navi dei rifiuti solidi urbani o assimilabili;
b) trattamento di sterilizzazione a mezzo autoclavaggio dei rifiuti alimentari e dei reflui zootecnici ritirati dalle navi provenienti dall’estero ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Sanità in data 21 aprile 1995;
c) raccolta occasionale rifiuti speciali pericolosi o non, ivi incluse le dotazioni farmaceutiche di bordo scadute;
d) ritiro occasionale delle morchie e delle emulsioni oleose e pulizia dei residui di sentina e acque nere biologiche;
e) trasporto presso centri autorizzati di smaltimento e/o recupero delle sostanze raccolte e/o trattati.
La raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti deve avvenire nei poli di smaltimento regolarmente autorizzati in base alla vigente normativa in materia.
Per quanto non previsto dalle norme contenute nel presente regolamento in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, si rinvia alle norme contenute nell’atto di concessione e nel relativo capitolato speciale.
 

Art. 45
OBBLIGHI IMPRESA CONCESSIONARIA

L’impresa concessionaria deve registrare su apposito registro quanto segue:
□ nome e bandiera della nave originatrice dei rifiuti;
□ data in cui è avvenuta la raccolta;
□ quantità e qualità dei rifiuti raccolti;
□ data di avvio a smaltimento;
□ polo di smaltimento cui è stato avviato il rifiuto;
□ targa dell’autoveicolo utilizzato per il trasporto al polo di smaltimento;
□ numero della bolla di accompagnamento;
□ estremi del certificato di avvenuto smaltimento.
 

Art. 46
MEZZI TERRESTRI

I mezzi terrestri utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti debbono soddisfare le pertinenti norme in materia fissate dalla legislazione vigente. Dovranno comunque avere il vano carico chiuso o con sponde alte e separato dalla cabina di guida.
 

Art. 47
MEZZI NAUTICI

I mezzi nautici utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ed alle pertinenti norme in materia fissate dalla vigente legislazione, dovranno altresì soddisfare le vigenti norme di sicurezza, essere comunque forniti di apparato VHF e abilitati al trasporto di merci pericolose in colli della classe 6.2 (art. 13 Regolamento di cui al DPR 9,5.68 n° 1008). Le predette unità, nel corso dell’attività di raccolta dei rifiuti, non dovranno svolgere alcun altro tipo di servizio.

Art. 48
COMPARTIMENTI PER LA RACCOLTA
I compartimenti nei quali vengono raccolti i rifiuti debbono essere a fondo fisso e stagno: il fondo e le pareti debbono essere ben connesse, lavabili, disinfettabili e raccordabili fra loro in modo da evitare ogni dispersione durante la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Inoltre dovrà essere prevista una adeguata pompa indipendente per l’esaurimento degli eventuali colaggi, delle acque piovane, delle acque di lavaggio e delle sostanze disinfettanti che si raccoglieranno sul fondo dei compartimenti; questi dovranno essere evacuati evitando ogni sversamento in mare, anche accidentale. I compartimenti devono avere le mastre delle boccaporto di altezza sufficiente ad impedire che i rifiuti raccolti possano finire accidentalmente in mare. Le boccaporto dei compartimenti debbono essere ricoperte - anche mediante teloni mobili - al fine di evitare, durante la sosta dei mezzi nautici in banchina in attesa della scaricazione dei rifiuti, esalazioni moleste e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.
 

Art. 49
BANDI E ORDINANZE DI SANITÀ’ MARITTIMA

Alle navi provenienti da zona infette, sottoposte ad ordinanza sanitaria e/o veterinaria, che non siano in libera pratica sanitaria, fermo restando il divieto di scaricare i rifiuti in rfiare, è fatto altresì divieto di conferire tali rifiuti all’impresa concessionaria nell’ambito del Circondario Marittimo di Ancona, salvo che non siano intervenuti appositi nulla osta/autorizzazioni rilasciati dalle competenti Autorità Sanitarie.
 

CAPO VII
RITIRO OLI ESAUSTI, BATTERIE E FILTRI
Art. 50
NAVI MERCANTILI

Il ritiro dei quantitativi rilevanti di oli usati provenienti dalle unità mercantili che scalano il porto di Ancona sarà effettuato con lo sbarco degli stessi direttamente sui mezzi della ditta titolare dell’apposito concessione di cui al D.M. 14.11.94 ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 44.
 

Art. 51
NAVIGLIO MINORE DA PESCA E DIPORTO

I quantitativi minori di olio usato proveniente da unità da pesca e da diporto ormeggiate nel porto di Ancona dovranno essere versati entro le apposite cisternette collocate nelle "isole ecologiche” sistemate nell’ambito del porto di Ancona dalla ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli olii usati.
Analogamente è fatto obbligo di depositare filtri, batterie al piombo esaurite e rifiuti piombosi negli appositi contenitori sistemati nelle citate “isole ecologiche".
È fatto divieto assoluto di abbandonare fusti e lattine. È altresì vietato manomettere e danneggiare le “isole ecologiche” posizionate per la raccolta degli olii usati, delle batterie esaurite e dei filtri.
Il posizionamento delle isole ecologiche, le modalità di gestione delle medesime saranno stabilite con apposita ordinanza dell’Autorità Portuale di Ancona.
 

Art. 52
CAUTELE

I comandanti di navi mercantili e da pesca nonché i conduttori di unità da diporto sono tenuti all’atto del conferimento e/o travaso degli olii usati, ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spandimento dei liquidi sulle banchine ovvero sversamenti negli specchi acquei.
In caso contrario i predetti soggetti saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni causati a terzi e all'ambiente in conseguenza dell'inquinamento provocato, con obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.
 

Art. 53
DITTE MANDATARI

Le ditte mandatarie del Consorzio obbligatorio degli olii usati e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi provvederanno settimanalmente a prelevare gli olii usati, le batterie e i filtri dalle isole ecologiche.
Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli periodici potranno essere disposti in ogni momento dalla Capitaneria di Porto di Ancona e dall’Autorità Portuale di Ancona in caso di comprovate situazioni di necessità.
 

Art. 54
NORME CONCLUSIVE

L’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in questione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia doganale, fiscale nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e sottosuolo dall’inquinamento.
Dovranno inoltre essere osservate le norme di imballaggio, etichettatura, antinquinamento e trasporto delle merci pericolose dettate in materia di sicurezza della navigazione e dal Codice della Strada.
 

CAPO VIII
TUTELA AMBIENTALE BANCHINE E AREE PUBBLICHE
Art. 55
GENERALITÀ

Nell’ambito portuale è assolutamente vietato abbandonare e stoccare rifiuti di ogni genere e qualità.
I titolari di concessioni di aree e di manufatti appartenenti al demanio marittimo hanno l’obbligo di curare la pulizia e il decoro delle medesime.
 

Art. 56
OPERAZIONI PORTUALI

Al termine delle operazioni portuali, le imprese portuali autorizzate ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 dovranno curare la rimozione e l’asporto del materiale di risulta delle merci manipolate.
Nei casi di inosservanza l’Autorità Portuale di Ancona, dopo aver inutilmente intimato all’impresa di provvedere alla pulizia, procederà d’ufficio a spese della Impresa medesima avvalendosi della cauzione prestata.
È data facoltà alle imprese portuali di consorziarsi e di affidare stabilmente l’incarico di pulizia e bonifica delle banchine a seguito della conclusione delle operazioni portuali ad una impresa iscritta nell’Albo Nazionale Smaltitori alle categorie 1°, 3° e 4° secondo le disposizioni vigenti in materia; tale impresa dovrà conseguire altresì l’autorizzazione ed operare in porto ai sensi dell’art. 68 C.N..
Ogni impresa portuale interessata in tal caso produrrà l’apposita convenzione all’Autorità Portuale.
 

Art. 57
ATTIVITÀ ITTICHE

A bordo delle unità adibite alla raccolta/lavorazione dei mitili dovranno essere sistemati appositi contenitori utilizzati per raccogliere le attrezzature unitamente agli scarti di lavorazione.
Tali rifiuti dovranno essere quotidianamente smaltiti a terra secondo le vigenti norme di legge.
È allo stesso modo vietato gettare in mare e sulle banchine scarti provenienti dalla selezione del pescato in genere.
 

CAPO IX
NORME FINALI E SANZIONI
Art. 58
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.06.98 e sostituisce abrogando tutte le disposizioni incompatibili nel tempo emanate dall’allora competente Capitaneria di Porto ed eventuali provvedimenti già emanati in materia dell’Autorità Portuale.
 

Art. 59
SANZIONI

I contravventori alle presenti norme, ove il fatto non costituisca più grave reato e ove non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui al Decreto Legislativo n° 22/97, successive modifiche e le altre norme in materia di legislazione ambientale, saranno perseguiti a mente dell’art. 1174 C.N..
 

Art. 60
DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.