Tipologia: Accordo proroga Accordo SW
Data firma: 11 novembre 2022
Validità: 11.11.2022 - 30.04.2023
Parti: Groupama Assicurazioni e RSA/First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Groupama Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di Accordo

Tra Groupama Assicurazioni spa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fna e Snfia (di seguito, ove indicati congiuntamente, “le Parti")

Premesso
- la definizione di lavoro agile e la sua disciplina, così come prevista dalla Legge 81/2017, intesa quale diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinati, caratterizzata dalla flessibilità nei tempi e nei luoghi in cui la stessa viene eseguita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale;
- l’accordo sottoscritto tra le Parti in data 21 luglio 2020, avente ad oggetto la regolamentazione dello smart working per i dipendenti di Groupama Assicurazioni, con l'obiettivo di favorire il bilanciamento delle esigenze tra vita privata e vita professionale contestualmente alla crescita della produttività e dell’efficienza aziendale;
- l’elevata adesione a tale modalità di lavoro da parte dei dipendenti di Groupama Assicurazioni spa, così come declinata nel su citato accordo;
la volontà delle Parti di proseguire il percorso volto a ricercare soluzioni e modelli di lavoro, compatibili con l’organizzazione aziendale e con la sua crescita, sempre più integrati e orientati alle esigenze dei lavoratori, rinnovando a livello collettivo le condizioni, le modalità operative e le regole di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità c.d. agile;
- il principio di volontarietà quale presupposto per l’adesione del singolo lavoratore a tale modalità di erogazione della prestazione;
lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro non comporta alcun mutamento della forma contrattuale e degli istituti normativi ed economici connessi e derivanti dal rapporto di lavoro, così come non determina alcuna variazione dei diritti, degli obblighi e dei doveri dei dipendenti, non modificando il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Le Parti convengono
1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2) di prorogare l'attuale accordo di smart working sottoscritto in data 21 luglio 2020 apportando le seguenti modifiche:
a) il termine di maturazione del requisito di accesso viene modificato dai 6 mesi attuali al superamento del periodo di prova;
b) vengono eliminate le c.d. “finestre” di accesso. Per tale motivo, una volta effettuata la richiesta di adesione allo smart working ed esperite le verifiche da parte dell’Azienda in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti, la Direzione Risorse Umane procederà alla formalizzazione dell’accordo individuale, come da allegato all’accordo del 21 luglio 2020, che avrà durata sino al 30 aprile 2023;
c) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo si rinvia all’accordo sindacale del 21 luglio 2020.
3) Le Parti concordano di incontrarsi prima della scadenza del presente Accordo per discutere i termini del rinnovo dello stesso, che dovrà avvenire nel rispetto dell’attuale quadro normativo di riferimento.
4) L’Azienda si impegna ad individuare ulteriori flessibilità nella gestione dell’istituto, nelle modalità e nel numero dei giorni, anche nell’ottica della sua estensione, nonché a riconsiderare l’importo del contributo economico. Entro il 31 marzo 2023 le Parti avvieranno il confronto sui temi suddetti.
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 30 aprile 2023
Resta inteso che sino al rinnovo resterà in vigore l’accordo sottoscritto in data 21 luglio 2020.

Roma, 11 novembre 2022