Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità per la contravvenzione prevista e punita dalla L. n. 628 del 1961, art. 4 perchè, nella qualità di datore di lavoro, titolare della ditta individuale "R.", riguardo l'incidente sul lavoro occorso al dipendente M.S., forniva notizie volutamente false riguardo al luogo dell'accaduto; responsabilità anche della contravvenzione prevista e punita dall'art. 389, comma 2, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, comma 2, lett. c), perchè, nella qualità sopraindicata, ometteva di verificare che i lavoratori dipendenti che prestavano la loro opera presso l'azienda agricola sopra descritta, usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, in particolare non verificava se usassero scarpe antinfortunistiche e tuta da lavoro.
Condannato in primo grado, la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell' A. in ordine ai reati contravvenzionali ascrittigli, perchè estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione.

Ricorre in Cassazione - Accolto: la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio.
Sussiste infatti, ad avviso della Corte, il denunciato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

1) A.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1145/2007 CORTE APPELLO di MESSINA, del 10/10/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Fatto



Con sentenza del 27 aprile 2007 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato A.A. colpevole della contravvenzione prevista e punita dalla L. n. 628 del 1961, art. 4 perchè, nella qualità di datore di lavoro, titolare della ditta individuale "R.", riguardo l'incidente sul lavoro occorso al dipendente M.S., forniva notizie volutamente false, indicando, quale luogo dell'accaduto, (OMISSIS) al posto di (OMISSIS), presso l'azienda agricola di C.M. R.; della contravvenzione prevista e punita dall'art. 389, comma 2, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, comma 2, lett. c), perchè, nella qualità sopraindicata, ometteva di verificare che i lavoratori dipendenti che prestavano la loro opera presso l'azienda agricola sopra descritta, usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, in particolare non verificava se usassero scarpe antinfortunistiche e tuta da lavoro; del delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p., commi 1 e 2 perchè, nella qualità sopraindicata e quale datore di lavoro, per colpa consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava a M.S. lesioni personali che ne determinavano una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a quaranta giorni, in (OMISSIS).

Conseguentemente il medesimo Tribunale ha condannato l' A. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa ritenuta la continuazione fra i reati contestati.
Con sentenza del 10 ottobre 2008 la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell' A. in ordine ai reati contravvenzionali ascrittigli, perchè estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione.
La Corte territoriale ha motivato la propria pronuncia considerando la posizione di garanzia ricoperta dall'imputato in seno all'azienda ove è avvenuto l'incidente ai sensi dell'art. 2087 c.c.; ha inoltre considerato la mancata fornitura dei guanti da lavoro al lavoratore infortunato, e l'omissione nel dare indicazioni per l'esecuzione del lavoro da svolgersi in luogo angusto quale una vasca, e l'assoluta carenza di vigilanza.

A.A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia affatto considerato le deposizioni testimoniali assunte, limitandosi ad affermazioni apodittiche.
In realtà le concordi deposizioni dei testi, anche di parte del P.M., avrebbero affermato che i lavoratori erano regolarmente forniti dei guanti da lavoro.
Inoltre gli stessi testi avrebbero affermato che il responsabile di fatto nell'azienda era An.An., padre dell'imputato, reale preposto con delega di funzioni, come riconosciuto dal medesimo in dibattimento. Inoltre gli stessi testi del P.M. avrebbero escluso il nesso di causalità fra le presunte violazioni delle norme contestate e la determinazione dell'evento che sarebbe avvenuto per un errore di movimento fra i lavoratori.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 590 c.p., deducendosi la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose, non essendo stata provata la connivenza dell'asserito mancato uso dei mezzi di protezione.

Diritto



Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte territoriale ha motivato la propria decisione richiamando genericamente la condotta omissiva dell'imputato, senza motivare sulla posizione di garanzia del medesimo, che è stata espressamente contestata in sede di appello.
Inoltre la motivazione appare contraddittoria laddove, da un lato, fa riferimento alla mancata fornitura di guanti al lavoratore; e dall'altro, richiama genericamente le conclusioni dell'ispettore, senza indicare il contenuto di tali conclusioni ed il motivo per il quale sarebbero irrilevanti.
Sussiste dunque il denunciato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione, che impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 590 c.p. per il quale è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina che provvederà a motivare la decisione motivando, in particolare, sulla posizione di garanzia assunte dall'imputato riguardo alla sicurezza sul lavoro, e sul contenuto delle conclusioni ispettive e sulla loro eventuale irrilevanza a fronte delle deposizioni testimoniali assunte.


P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 590 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010