CONVENZIONE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA SUL PROGETTO “SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NELLE IMPRESE ARTIGIANE”


TRA

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), ***, con sede legale in Via Saffi, n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof.ssa Licia Califano, autorizzata dal Consiglio del Dipartimento con delibera n. 49/2021 del 1° aprile 2021, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”

E

gli Enti Bilaterali dell’Artigianato di Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato delle Marche, come di seguito descritti, nel prosieguo del presente atto denominati complessivamente “Organismi Bilaterali":
EBIART - Ente Bilaterale Artigianato Friuli-Venezia Giulia, ***, con sede legale in Udine (UD), Largo dei Cappuccini n. 1/C, c.a.p. 33100, PEC *** e-mail ***, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dario Bruni, nel prosieguo del presente atto denominata “EBIART”;
EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche, ***, con sede legale in Ancona (AN), via Primo Maggio n.142/C, c.a.p.60131, PEC *** e-mail ***, rappresentata dal Presidente pro-tempore Luciano Ramadori, nel prosieguo del presente atto denominata “EBAM”;
EBAP - Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, ***, con sede legale in Torino (TO), via Arcivescovado n. 3, c.a.p. 10121, PEC *** e-mail ***, rappresentata dal Presidente pro-tempore Adelio Giorgio Ferrari, nel prosieguo del presente atto denominata “EBAP”;
EBAT - Ente Bilaterale Artigianato Trentino, ***, con sede legale in Trento (TN), via San Daniele Comboni n. 13, c.a.p. 38122, PEC *** e-mail *** rappresentata dal Presidente pro-tempore Massimo Zadra, nel prosieguo del presente atto denominata “EBAT”;
OPRAM - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche, ***, con sede legale in Ancona (AN), via Primo Maggio n. 142/C, c.a.p. 60131, PEC *** e-mail ***, rappresentata dal Coordinatore pro-tempore Riccardo Morbidelli e Massimiliano Felicioni, nel prosieguo del presente atto denominata “OPRAM”;
 

PREMESSO CHE

-il progetto di ricerca “Per lo sviluppo della cultura della sicurezza e tutela della salute nelle imprese artigiane” (d’ora in poi: Progetto) persegue il comune obiettivo dei soggetti promotori - gli Organismi Bilaterali Regionali dell’Artigianato di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino, nonché l’Ente bilaterale dell’Artigianato Regionale delle Marche, unitamente all’Organismo Paritetico Regionale delle Marche, e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo DiGiur, tramite Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro - di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e di migliorare le effettive condizioni di salute nei luoghi di lavoro nel particolare comparto delle imprese artigiane, operando attraverso la programmazione e la realizzazione di azioni ed interventi di tipo scientifico, culturale, comunicativo, informativo/formativo ;
- a tal fine il 15 dicembre 2014 è stata siglata tra i soggetti promotori del Progetto una apposita Convenzione triennale, rinnovata in data 12 dicembre 2017;
- in attuazione della suddetta Convenzione, è stato progettato e ideato un sito internet dedicato alle imprese artigiane, funzionalmente collegato al Portale dell’Osservatorio Olympus, articolato in banche dati tematiche, dedicate alla raccolta di fonti normative, materiali bibliografici e saggi di approfondimento attentamente selezionati in ragione della loro particolare attinenza rispetto al contesto artigiano;
- sempre in attuazione della suddetta Convenzione sono stati congiuntamente organizzati convegni e seminari tenuti nei diversi territori di competenza degli Enti bilaterali coinvolti, sono state realizzate specifiche attività di formazione ed informazione destinate in prevalenza a operatori del settore ed a RLS Territoriali, sono state affrontate questioni di rilevante complessità tecnico/giuridica anche al fine di consentire un adeguato confronto e la necessaria discussione nella comunità scientifica di riferimento;
- i soggetti promotori ritengono che il Progetto sopra descritto meriti di essere ulteriormente sviluppato;
- L’Università, tramite Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), possiede specifiche conoscenze, competenze e professionalità al fine della realizzazione del Progetto;
- tale Progetto è espletabile nell’ambito dell’attività di ricerca alla quale lo stesso Dipartimento è istituzionalmente preposto;
- gli Enti Bilaterali dell’Artigianato di Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato delle Marche hanno manifestato a tal fine disponibilità ed interesse a finanziare tale attività di ricerca;
- il Prof. Paolo Pascucci, indicato quale responsabile della ricerca, ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, possiede solide competenze in materia, come si evince dal suo pluriennale curriculum accademico e professionale;
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


ART. 1 - PREMESSE

Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico contesto.
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è un contributo all’attività di ricerca sul progetto di ricerca “Per lo sviluppo della cultura della sicurezza e tutela della salute nelle imprese artigiane”.
 

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

L’Università - Dipartimento di Giurisprudenza, tramite l’Osservatorio Olympus, svolgerà tutte le attività necessarie per la realizzazione di detta ricerca. In particolare, l’Università si impegna:
- a mettere a disposizione le risorse necessarie alla gestione del Sito web dedicato e ad assicurarne la funzionalità nel tempo;
- a mettere a disposizione le proprie strutture, le risorse strumentali e i ricercatori che operano all’interno dell’Osservatorio Olympus per lo svolgimento delle attività di ricerca e per le attività seminariali e formative, che potranno essere svolte anche in modalità telematica.
Gli Enti Bilaterali di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale delle Marche, si impegnano:
- a mettere ciascuno a disposizione dell’università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Osservatorio Olympus, nel triennio decorrente dalla data di stipulazione del presente atto, annualmente, la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), quale contributo alle attività risultanti dalla presente convenzione, per un importo complessivo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui;
- ad attivare autonomamente una collaborazione per il supporto alla gestione delle attività del sito web dedicato, con persona di riconosciuta competenza ed affidabilità che sarà individuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5, assumendo a tal fine un impegno di spesa complessivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) annui.
 

ART. 4 - RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il responsabile del coordinamento e della direzione dell’attività di ricerca presso l’Università è il Prof. Paolo Pascucci.
 

ART. 5 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La promozione ed il monitoraggio delle attività del Progetto sono affidate ad un Comitato tecnico-scientifico composto dal Responsabile scientifico della ricerca prof. Paolo Pascucci, da un ulteriore membro indicato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Osservatorio Olympus, e da due membri per ciascun territorio regionale coinvolto nell’iniziativa, nominati dai firmatari Enti/Organismi in loro rappresentanza.
Il Presidente del comitato tecnico scientifico è il prof. Paolo Pascucci.
 

ART. 6 - DURATA DELLA RICERCA

L’attività di ricerca descritta agli articoli 2 e 3 verrà espletata nel corso del triennio decorrente dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale sul presente atto.
 

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli Enti Bilaterali di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale delle Marche riconosceranno ciascuno all’Università per l’attività di ricerca relativa alla presente convenzione l’importo annuo di € 3.000,00 (euro tremila/00), per un totale complessivo annuo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) per ciascuna delle annualità di vigenza della presente convenzione, a titolo di contributo alla ricerca.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Pertanto l’attività istituzionale di ricerca non rientra nell’ipotesi di cui all’art 4, comma 2, punto 2 del DPR 633/72.
La liquidazione verrà effettuata secondo le seguenti cadenze e modalità:
- 100 % (pari a € 3.000,00) al termine di ciascuna annualità.
Gli Enti Bilaterali di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale delle Marche si impegnano inoltre ad attivare autonomamente una collaborazione per il supporto alla gestione delle attività del sito web dedicato, con persona di riconosciuta competenza ed affidabilità che sarà individuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 5 del presente atto, assumendo a tal fine un impegno di spesa complessivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) annui.
 

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

I pagamenti in dipendenza della presente convenzione sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato alla presente convenzione, specificandone le motivazioni: c/c presso ***.
Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul conto corrente dedicato:
- Nome e Cognome: A.M. *** - qualifica: Dirigente dell’Area Economico Finanziaria .
Situazione contributiva Università:
- INPS sede di Pesaro ***;
- INAIL sede di Pesaro ***.
 

ART. 9 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati della ricerca sono di proprietà dell’università e potranno essere pubblicati ed utilizzati nelle forme ritenute più consone, ma comunque indicando, in caso di divulgazione degli stessi, l’università quale ente esecutore delle attività del Progetto in oggetto e gli Organismi Bilaterali quale finanziatori o compartecipanti alla ricerca.
 

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente atto.
La risoluzione di eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da un membro designato dall’università, da un membro scelto unitariamente dagli Organismi Bilaterali che promuovono il Progetto e da un membro individuato di comune accordo dalle parti firmatarie.
Nel caso in cui le eventuali controversie non vengano risolte dal suddetto Collegio Arbitrale, il foro competente sarà quello di Urbino.
 

ART. 11 - PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
 

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto e sottoscritto in un’unica copia digitale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.
Le spese di bollo sono a carico dell’Università, che provvederà ad assolverle in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/72 (Autorizzazione Agenzia Entrate n. 9983/2007).

Letto, approvato e sottoscritto.