Tipologia: Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Data firma: 16 novembre 2022
Validità:
Parti: Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Ania
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro


Il giorno 16 novembre 2022, tra l'Ania e le OO.SS.

Premesso che
- Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di consultazione e partecipa-zione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Le Parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, ivi compresi quelli diversi dalla sede aziendale nei quali si svolge la prestazione in modalità agile secondo quanto previsto dalla normativa legale e contrattuale tempo per tempo vigente, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro.
- In considerazione, peraltro, della sostanziale uniformità dell'attività svolta dalle imprese del settore assicurativo, che si caratterizza per l'assoluta prevalenza di mansioni che si svolgono in ufficio, esse ritengono di dover individuare nelle Direzioni generali delle imprese la sede più adatta per consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di svolgere la sua attività di tutela dei lavoratori con riferimento all’azienda nel suo complesso.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

A) Disposizioni di carattere generale.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo terzo comma, ha sede presso la Direzione Generale di ogni singola azienda. I componenti la Rappresentanza per la sicurezza devono essere componenti di RSA presenti in azienda. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Quest'ultimo può essere individuato per più aziende anche nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo (il "rappresentante territoriale").
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. A norma dell'art. 19 della l. n. 300/1970, in caso di assenza di RSA in azienda, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
In caso di più Imprese fra di loro funzionalmente integrate e con rappresentanze sindacali aziendali convenzionalmente costituite per l'insieme del personale, in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica per tutte o parte di tali imprese.

B) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In considerazione della specificità dell’attività svolta dalle imprese di assicurazione, che ne comporta, in alcuni casi, una presenza articolata sul territorio mediante realtà di dimensioni significative, le Parti ritengono che, ferma restando la sua unicità, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, cosi come P previsto al punto a) del presente accordo, vada costituito tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza rinvenibili nella Direzione Generale delle imprese, sia delle specificità proprie delle citate realtà periferiche - regionali. Conseguentemente della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza faranno parte sia lavoratori operanti presso la Direzione Generale, sia lavoratori operanti presso tali sedi periferiche. Il numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene così di seguito individuato:
1) imprese con un numero complessivo di dipendenti fino a 100 1 componente
2) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 200 2 componenti
3) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 201 a 600 3 componenti
4) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 601 a 1.000 5 componenti
5) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 1001 a 3.000 8 componenti
6) imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 3.000 10 componenti
Circa l'individuazione dei lavoratori che le RSA intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in rappresentanza della periferia, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare (dimensione regionale o interregionale), tali da garantire un’adeguata rappresentanza sia della Direzione Generale, sia delle sedi periferiche.

C) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l’esercizio delle sue funzioni.

Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell’azienda. Tutte le RSA presenti in azienda indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, altrimenti dipendenti comunque da loro indicati, che saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eleggere. Risulteranno eletti i candidati (o il candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell’azienda invieranno il loro voto per posta.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.
L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.

D) Rinvio alla sede aziendale.
Ulteriori disposizioni relative alle modalità ed ai tempi delle elezioni nonché alla effettuazione delle, operazioni elettorali saranno concordate in sede aziendale, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 3 del precedente punto C).
Nella stessa sede saranno individuati gli strumenti ed i mezzi per l’espletamento delle funzioni della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in relazione alle necessità localmente esistenti, concordando le spese da porre a carico dell'Azienda.

E) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 50 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento delle attribuzioni indicate all’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, punti b), c), d), g) (NB: corsi obbligatori di durata minima 32 ore e aggiornamenti periodici di 4/8 ore) ed l).
In tutti I casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà dame preventivo avviso all’impresa, firmando un'apposita scheda permeai al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

F) Contenuti e modalità della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, un’adeguata acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza e salute sul luoghi di lavoro anche in relazione al contrailo ed alla prevenzione dei rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza per un corretto esercizio delle compiti attribuzioni, ivi comprese quelle relative al lavoro svolto in modalità agile, loro affidate dal dlgs. n. 81/2008, verrà organizzato, a cura dell'Azienda, un appropriato corso di formazione, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del citato decreto legislativo. Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore lavorative, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, per le quali verrà utilizzato il monte ore previsto per la formazione nelle contrattazioni aziendali, così come stabilito dall’art. 42 bis del Protocollo d’Intesa 6/12/1994 per il rinnovo del CCNL di settore. Esso riguarderà, sostanzialmente, i seguenti punti:
1) principi giuridici comunitari e nazionali;
2) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
4) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
5) valutazione dei rischi;
6) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
7) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
8) nozioni di tecnica della comunicazione.
Le conoscenze e le competenze acquisite dovranno essere aggiornate annualmente, con corsi della durata minima di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
In sede aziendale le Parti, ove ne ravvisino la necessità, potranno concordare l'integrazione del programma s di formazione con ulteriori punti, attinenti alle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.

G) Obblighi di riservatezza e segreto professionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del d.lgs n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

H) Organismo paritetico nazionale.
In considerazione dell’uniformità delle attività svolte nel settore assicurativo e della conseguente omogeneità degli specifici aspetti prevenzionali, le Parti individuano nel livello nazionale, la sede più idonea per lo svolgimento delle competenze dell'organismo Paritetico, menzionato dall'art. 51 del d.lgs. 81/2008.
Tale Organismo, ove costituito, assumerà i seguenti compiti:
- definizione di linee guida per la formazione in tema di prevenzione, anche per quanto attiene al lavoro svolto in modalità agile;
- promozione di iniziative formative in materia di prevenzione;
- organo di prima istanza in caso di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. In tale sua veste, l’Organismo Paritetico agisce al fine di comporre, ove possibile, le predette controversie nello spirito di realizzare la migliore sicurezza, possibile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
- Il predetto Organismo inizierà la propria attività operativa entro 90 giorni dalla sua costituzione.
 

Disposizioni finali. Il presente accordo avrà la stessa scadenza del CCNL del 22 febbraio 2017.