Tipologia: Ipotesi intesa rinnovo CCNL
Data firma: 16 novembre 2022
Validità: 16.11.2022 - 31.12.2024
Parti: Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Ania
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

 

I. Parte normativa
Premessa
Area Contrattuale
Art. 1
Art. 1 bis
Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2
Lavoratori/trici destinatari del contratto
Art. 3
Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e innovazione tecnologica
Art. 9 bis
Informazione a livello aziendale
Art. 10
Procedure di confronto sindacale
Art. 15
Ferie
Art. 33
Dichiarazione delle Parti
Malattie-Infortuni
Art. 43
Art. 44
Art. 46
Congedi di paternità e parentali
Art. 48 bis
Pari opportunità
Art. 49
Tutela della salute
Art. 50
Art. 50 bis
Visite mediche
Art. 52
Tutela delle situazioni di handicap disabilità
Art. 53
Art. 53 bis
Missioni
Art. 59
Corsi professionali e di riqualificazione
Art. 64

 

Contrattazione aziendale
Art. 82
Assistenza sanitaria
Art. 85
Long term care
Art. 86
Disciplina speciale - Parte prima - Sezione prima
Soggetti destinatari

Art. 87
Inquadramento
Art. 88
Art. 89
Area professionale quadri
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 143-bis
Trattamento economico
Art. 145
Politiche commerciali
Art. ... (da inserire dopo l’art. 156)
Disposizione di carattere generale
Art. … (da inserire prima dell’art. 170)
Decorrenza, durata ed efficacia
Art. 173
Impegno delle Parti
Allegati
Allegato n. 5 Accordo per l’assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici
Allegato n. 6/A ter (Contrattazione Collettiva Nazionale riguardante i Lavoratori delle Agenzie)
Allegato n. 6/A quater (Attività affidate in appalto)
Allegato 12 Accordo in tema di tutele sindacali
Allegato n. 14 Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Allegato n. 17 Accordo contenente misure per il personale già dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici che siano poste in liquidazione coatta amministrativa
Allegato 18
II. Parte economica


Ipotesi di intesa per il rinnovo del CCNL 22 febbraio 2017 recante la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente

Milano, 16 novembre 2022, tra Ania e First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia, Uilca, si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019.
L'efficacia della presente Ipotesi è condizionata all’approvazione degli Organi consiliari dell’Ania nonché delle Assemblee dei lavoratori delle imprese assicuratrici.

I. Parte normativa
Premesso

- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione:
- che la costante evoluzione del mercato del lavoro, derivante dal mutato contesto normativo di riferimento e dai rapidi mutamenti tecnologici riguardanti anche le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ha richiesto un attento riesame della contrattazione collettiva nazionale del comparto assicurativo, con conseguente revisione dell’impostazione afferente a taluni importanti istituti contrattuali;
- che, in ogni caso, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e di quello addetto al contact center, continuano comunque ad essere previste, con riferimento ai diversi istituti contrattuali, specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico;
- che la sopra richiamata evoluzione del mercato, caratterizzando l’attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, crea l’opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un’ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;
- che in tal senso, le Parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;
- che in tale ambito Ania conferma il ruolo di agenti negoziali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ai fini della rappresentanza dei diritti dei lavoratori del settore, ivi compresi 1 casi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2015.
- che il suddetto CCNL Ania rappresenta il contratto di riferimento anche per le diverse regolamentazioni , riguardanti lavoratori addetti ad attività collegate a quella assicurativa, ancorché non rientranti nell’area contrattuale;
- che al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l’elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;
- che tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l'implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;
- che inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;
sulla base di tali premesse, le Parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.

Area Contrattuale
Art. 1

Si intendono comprese in un’unica area contrattuale:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico all’esercizio dell’assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, In quanto tali, soggette al controllo dell’IVASS.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell’ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell’area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;  
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d’uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tate ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all’interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l’azienda.
Nota a verbale n. 1 - Dovrà essere costituita, entro il 31.12.2022, una Commissione mista paritetica per valutare le ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da che possono considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all’attività assicurativa.
Al termine dei lavori, entro il 31.12.2023, la Commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2 - Per immobili d’uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'impresa.
Nota a verbale n. 3 - Le Parti ritengono che le attività dei contact center di cui al presente CCNL rientrino nell’area contrattuale di cui all'art. 1, lett a), a condizione che le attività medesime offrano livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l’offerta di servizi di outsourcing; ciò attraverso l'applicazione delle più ampie forme di flessibilità nello svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori interessati - da concordare in sede aziendale - quali, a titolo indicativo e non esaustivo, estensione della copertura del servizio, fissazione dei turni di lavoro, eco.
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all’esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell’impresa determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell’impresa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Nota a verbale n. 4 - Le parti convengono che i profondi cambiamenti del contesto competitivo, con l'ingresso di nuovi operatori, determina il proliferare di accordi collettivi incoerenti con il contratto assicurativo e complessivamente inferiori anche in misura sostanziale, creando le condizioni per un concreto dumping contrattuale, che altera in maniera significativa il mercato limitando di fatto lo sviluppo di quelle imprese che, correttamente, applicano i contratti di settore.
Le Parti, pertanto, si rivolgeranno alle competenti Istituzioni nazionali ed europee per evidenziare questa situazione, auspicando e, nel contempo, richiedendo un forte intervento regolatore a vantaggio di imprese e lavoratori del settore cui si applicano eque condizioni contrattuali in virtù di CCNL effettivamente rappresentativi del comparto.
Norma transitoria - Per quanto riguarda i contact center istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali contaci center della predetti specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del contact center medesimo.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono di verificare congiuntamente le condizioni per avviare un processo di integrazione dell’ex CCNL Aisa nel CCNL Ania.

Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2

Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) dell’art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell’Ania che non abbiano invocato l’art. 2 dello Statuto Ania;
- le società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, semprechè siano controllate da una o più imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell’art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l’attività di cui alla lett. a) dell’art. 1;
- le società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la società, o l’ente, sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell'impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le società od enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3° alinea al 3.3.1991.
Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei consorzi di imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1.
Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle società di cui al primo alinea dell'art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti, a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.
Relativamente alle Compagnie dirette di vendita, alla luce dei crescenti squilibri competitivi presenti nel mercato, le Parti convengono che, nell’ambito del confronto in sede aziendale si potranno ricercare soluzioni organizzative che prevedano il ricorso alle forme di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa individuate nella Nota a verbale n. 3 dell’art.1, anche utilizzando a tal fine le procedure di raffreddamento di cui all’art 15, comma 4, del presente CCNL.
L’Ania riconosce che le OO.SS. firmatarie del presente Contratto rivestono un ruolo di primario riferimento quali agenti negoziali anche nell’ambito della contrattazione collettiva riguardante il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che abbiano invocato l’art. 2 dello Statuto dell’Associazione medesima.

Lavoratori/trici destinatari del contratto
Art. 3

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 88 o dell'art 137 o dell’art. 156 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
r c) al personale dipendente dalle imprese di cui all’Allegato 1.
Dichiarazione delle Parti
In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla società Alleanza Assicurazioni, le Parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale aziendale di Lavoro di detta azienda - Contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l’intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL Ania.
Dichiarazione delle Parti riguardante te Società di assistenza/assicurazione
A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le Parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali - in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'Ania - hanno stabilito di stipulare in sede Ania il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale delle suddette società.
Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e. in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché te dovute compatibilità sul piano economico/retributivo.

Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e innovazione tecnologica
Art. 9 bis

Le Parti, sul presupposto che le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione, anche alla luce degli eventi eccezionali di questi ultimi anni, hanno velocizzato il processo di modifica delle procedure di lavoro e dei modelli organizzativi e hanno posto le basi per un nuovo assetto strutturale delle modalità e delle condizioni di lavoro che dischiudono un ventaglio di opportunità anche in relazione al tema dell’orario di lavoro atte a favorire il work life balance.
Le Parti, quindi, costituiscono, sul modello della contrattazione d’anticipo, uno specifico Osservatorio, denominato "Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e innovazione tecnologica”, senza compiti negoziali, che avrà l'obiettivo di monitorare ed esaminare tempestivamente i cambiamenti nel settore assicurativo determinati dall'introduzione di nuove tecnologie e più in generale dalla digitalizzazione, anche con riferimento alla diffusione del lavoro agite e alla necessità di promuovere la formazione continua per migliorare costantemente le competenze dei personale interessato secondo i principi, I criteri e le modalità di attuazione contenuti nell’art. 64 del presente CCNL.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio ed eventuali proposte dello stesso saranno sottoposti alle Parti firmatarie del CCNL, per le opportune valutazioni congiunte.
L’Osservatorio è costituito da 5 rappresentanti designati dall’Ania e da 5 rappresentanti designati dalle OO.SS. e avrà una durata pari alla vigenza contrattuale.

Informazione a livello aziendale
Art. 10

Ogni anno le imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli organismi sindacali aziendali.
Nell’incontro, che si terrà successivamente all’approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l’impresa:
[..]
2) - informerà sulle condizioni dell’impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l’illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;
- informerà sulle innovazioni tecnologiche che hanno impatto sull’organizzazione del lavoro, prima che siano rese operative;
3) - informerà altresì:
- sui livelli occupazionali;
fornendo rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell’ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso; indicando, altresì, il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato (anche in regime di somministrazione) e delle trasformazioni a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell’impresa. L'azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando II numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);
[…]
- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell’osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;
- sull'organigramma aziendale di riferimento;
[…]
- sul numero dei distacchi in essere;
[…]

Procedure di confronto sindacale
Art. 15

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'impresa Informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all’applicazione della normativa in tema di parità uomodonna (d.lgs. n. 198/2006).
In sede di confronto, l’impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
[…]

Pari opportunità
Art. 49

[…]
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi CCNL, le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, favorendo anche al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
A) fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, i compiti della Commissione mista nazionale vengono così ridisegnati:
[…]
- alla luce della Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 14 giugno 2019, monitorare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Nel caso in cui la Commissione Intenda ricorrere all’utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Le Parti concordano sull’opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:
[…]
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
[…]

Tutela della salute
Art. 50

Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua Integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l'elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, con l’accordo 18 aprile 1995 (come successivamente implementato) di cui all’Allegato 14 al presente contratto.

Art. 50 bis
Le Parti riconoscono che le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro determinano l'esigenza di porre in essere azioni volte a mantenere una adeguata qualità delle condizioni lavorative e dei livelli di tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
A tal fine, le Parti - anche in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - concordano sull'importanza che gli ambienti di lavoro salvaguardino l'integrità psicofisica dei lavoratori/trici e che, pertanto, anche a livello aziendale, sia necessario proseguire, nel rispetto delle previsioni di legge, con l'analisi delle condizioni di lavoro, anche con riferimento al fenomeno dello stress lavoro-correlato.

Visite mediche
Art. 52

Ferme le disposizioni di cui all’art. 50 e seguenti del d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Per i lavoratori/trici dei cali center addetti al front office, in aggiunta a quanto già previsto dal 10 comma, le imprese si attiveranno, sempre nell'ambito di applicazione dlgs n 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, per l’introduzione di controlli sanitari audiometrici ed ORL.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente
Per i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva, pur in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, è parimenti prevista su richiesta una specifica visita oculistica una volta l'anno.

Tutela delle situazioni di handicap disabilità
Art. 53

Ai lavoratori/trici portatori di disabilità in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della l. n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
[…]
In ottemperanza del 5° e 6° comma dell'art 33 della l. n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di disabilità handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente; non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L’accertamento della disabilità nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art. 4 della l. n. 104/1992
[…]

Aggiungere Art. 53 bis
In ottemperanza a quanto previsto dall'art 6 della l. n. 170/2010, te Parti raccomandano alle aziende di favorire la fruizione di orari flessibili a favore dei familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA e/o con BES, che siano impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche.

Contrattazione aziendale
Art. 82

In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio nella normativa legale e negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati Contratti Integrativi Aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell’orario di lavoro nell’ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell’intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all’art. 95, punto 1, lett. a), fermo restando che l’eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell’ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall’art. 100;
[…]
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
[…]
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 52;
t) costituzione della Commissione aziendale Pari Opportunità e relative modalità di funzionamento;
u) rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 101 e 102.
[…]

Allegati
Allegato n. 6/A quater (Attività affidate in appalto)

All’atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, la Compagnia committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'impresa assicuratrice committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
La medesima impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui al primo comma.
[…]