Tipologia: Accordo
Data firma: 11 novembre 2022
Validità: 31.12.2022
Parti: Groupama Assicurazioni e RSA/First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Groupama Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di Accordo

Tra Groupama Assicurazioni spa e le rappresentanze sindacali aziendali First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fna e Snfia (di seguito, ove indicati congiuntamente, “le Parti”)

Premesso
- il contesto socioeconomico, nazionale ed internazionale, conseguente la crisi energetica in atto;
- la volontà di individuare azioni concrete che vadano nella direzione di contribuire alla riduzione dei consumi energetici, in coerenza con il virtuoso percorso che l’Azienda ha già avviato da tempo verso comportamenti più sostenibili, anche attraverso l’utilizzo di modalità di lavoro da remoto già sperimentate nella loro efficacia;
- il sostegno da parte delle Organizzazioni Sindacali ad iniziative mirate e di natura temporanea che, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, contribuiscano a fronteggiare l’attuale scenario nell’ottica del risparmio energetico in coerenza con le indicazioni governative e comunitarie;
Le Parti, Convengono che
1) fermo restando l’Accordo avente ad oggetto la regolamentazione dello Smart Working sottoscritto il 21 luglio 2020 e prorogato con accordo del 11 novembre 2022, a far data dal 18 novembre 2022 e sino al 28 aprile 2023, le sedi aziendali di Groupama Assicurazioni spa rimarranno chiuse nella giornata del venerdì. Il presente accordo è operativo fino al 31 dicembre 2022.
Le Parti si incontreranno entro il 10 gennaio per confermare la scadenza del 28 aprile 2023;
2) nelle suddette giornate, i dipendenti svolgeranno la propria prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto dell’orario di lavoro vigente, fermo restando le caratteristiche di flessibilità temporale proprie della prestazione in tale modalità, dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e delle regole in materia di pause e riposi derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale;
3) lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro nelle suddette giornate non comporta alcun mutamento della forma contrattuale e degli istituti normativi ed economici connessi e derivanti dal rapporto di lavoro,
4) fermo l’utilizzo di ferie, ex festività, permessi ed altre causali di assenza come disciplinate dalla normativa vigente (contrattazione nazionale ed integrativa), per le giornate del venerdì ciascun lavoratore che effettuerà la prestazione da remoto dovrà inserire nel sistema di gestione presenze la causale “lavoro agile”.
5) eventuali specifiche e straordinarie esigenze che richiedano la disponibilità della sede di Direzione di Roma Cesare Pavese in coincidenza di una delle giornate di cui al presente Accordo, saranno valutate di volta in volta con preavviso almeno settimanale.
6) il presente accordo non annulla, non sostituisce e non integra l’accordo sindacale sullo smart working sottoscritto tra le Parti, che rimane valido ed in vigore in ogni sua parte, né gli accordi di telelavoro ad oggi in essere.
7) nel caso di impedimenti che non consentano l’espletamento della prestazione lavorativa da remoto dei dipendenti che, alla data del presente Accordo, non abbiano volontariamente aderito all’Accordo di smart working del 21 luglio 2020, su richiesta delle OO.SS., l’Azienda si impegna a ricercare soluzioni coerenti con l’obiettivo del presente Accordo e con l’organizzazione delle attività aziendali e del loro corretto funzionamento.

Roma, 11 novembre 2022