Tipologia: CCNL
Data firma: 17 novembre 2022
Validità: 17.11.2022 - 31.10.2025
Parti: Fmpi e Confintesa, Confintesa Sanità
Settori: Servizi-Sanità, Personale non medico strutture sanitarie, socio-sanitarie e cooperative socio-sanitarie ed assistenziali private
Fonte: cnel


Sommario:

 

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2 - Disposizioni generali.
Art. 3 - Inscindibilità delle nonne contrattuali.
Art. 4 - Relazioni sindacali e livelli di contrattazione.
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.
Titolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzione e documentazione.
Art. 7 - Periodo di prova e di preavviso.
Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Art. 9 - Cumulo delle mansioni.
Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro.
Art. 12 - Flessibilità.
Art. 13 - Lavoro straordinario.
Art. 14 - Lavoro notturno.
Art. 15 - Lavoro festivo e domenicale.
Art. 16 - Indennità di turno.
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 19 - Permessi e recuperi
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 -Tutela della maternità
Art. 22 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Riposo settimanale
Art. 25 - Festività
Art. 26 - Telelavoro
Art. 27 - Somministrazione di lavoro
Art. 28 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
Art. 29 - Contratto Pal (politica attiva del lavoro)
Art. 30 - Contratto a tempo determinato
Art. 31 - Contratti di inserimento.
Art. 32 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 33 - Collaborazioni continuative e coordinate
Art. 34 - Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 35 -Tutela dei dipendenti con disabilità
Art. 36 - Apprendistato
Art. 37 - Donazione del sangue
Art. 38 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 39 - Aspettativa non retribuita

 

Art. 40 - Trattamento spettante ali lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 41 -Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 42 - Cambi di gestione
Art. 43 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 44 - Arbitrato
Titolo IV - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 45 - Mobilità e trasferimenti
Art. 46 - Permessi e recuperi
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Comportamenti in servizio
Art. 49 - Trasferta
Art. 50 - Ritardi e assenze
Titolo V - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 51 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Titolo VI -Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 53 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 54 - Passaggio di posizione o di categoria.
Art. 55 - Nuovi Minimi contrattuali
Art. 56 - Paga giornaliera e oraria.
Art. 57 - Mensilità supplementari.
Art. 58 - Premio di produzione
Art. 59 - Corresponsione della retribuzione.
Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 62 - Previdenza complementare.
Art. 63 - Rilascio di documenti e del certificato dì lavoro.
Titolo VIII - Assistenza sanitaria
Art. 64 - Cassa di assistenza sanitaria "Confintesa Salute"
Titolo IX - Ente Bilaterale
Art. 65 - E.Bi. Conf., Ente Bilaterale Confederale.
Art. 66 - Iscrizione dei Lavoratori e delle Aziende. Adempimenti Obbligatori.
Art. 67 - Contributo obbligatorio in favore dell'E.Bi. Conf,
Art. 68 - Omissione delle Aziende. Responsabilità.
Titolo X - Disposizioni finali
Art. 69 - Disposizioni generali.
Art. 70 - Divieto di riproduzione.
Art. 71 - Protocollo d'intesa.
Art. 72 - Disposizioni Transitorie.
Art. 73 - Decorrenza e durata del contratto.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie e cooperative socio-sanitarie ed assistenziali private

Il giorno 17.11.2022, in Roma, presso la sede operativa di Confintesa, sita in Via Boezio, 14, si sono riunite le sotto descritte organizzazioni: Fmpi […] e Confintesa […], Confintesa Sanità […], per siglare il CCNL che regola il rapporto per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

Titolo I - Disposizioni generali campo di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
I dipendenti ed i soci lavoratori devono inoltre osservare le norme regolamentari e disciplinari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché siano compatibili con il presente contratto e/o con norme di legge.

Art. 2 - Disposizioni generali.
Il presente contratto regola quindi i rapporti di lavoro all'interno delle società e delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che:
a. svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;
b. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c. svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché in base alle modalità di organizzazione della produzione.
Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo le attività vengono espletate nei seguenti punti di assistenza e si diversificano in:
a. comunità alloggio per minori;
b. centro di informazione e/o di orientamento;
c. centri di aggregazione giovanili; servizi di animazione territoriali;
d. comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
e. comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap tisici e psichici;
f. centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; servizi di assistenza domiciliare;
g. centri diurni per anziane e anziani;
h. gestione di strutture protette;
i. attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
j. attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
k. gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti.

Art. 4 - Relazioni sindacali e livelli di contrattazione
Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU e dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU e dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.
Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n.300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e/o RSA e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 75.
Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
[…]
2. Il Contratto Territoriale
Competenze e procedure

La titolarità del contratto territoriale è delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del presente contratto.
[…]
Qualora sì creassero nel confronto, condizioni di mancata realizzazione degli accordi, le parti, congiuntamente, potranno richiedere la mediazione da parte, rispettivamente, della struttura nazionale per le contrattazioni regionali e delle strutture regionali per le contrattazioni provinciali o sub regionali.
Il Contratto di secondo livello potrà prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli effetti dell'accordo stesso, da affidare agli osservatori competenti.
[…]
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub-regionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi.
Il contratto territoriale si applica alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contralto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove.
Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
1. definizione delle modalità atte a permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati alle attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;
2. utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio;
3. inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra quelli indicali nel sistema di classificazione e coerenti con lo stesso;
[…]
3. Livello aziendale.
I - Semestralmente, su richiesta, verranno fomite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli Enti Pubblici, i progetti ed i programmi di sviluppo.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fomite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
2 - È demandala al confronto con le RSU, o in loro assenza con le RSA o in loro assenza con le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL la verifica dell'applicazione delle norme contrattuali, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.
È altresì prevista per le stesse parti a livello aziendale la discussione sull'applicazione delle seguenti materie:
Accordi di Produttività o di risultato ambiente;
salute e sicurezza sul lavoro organizzazione del lavoro;
formazione professionale; inquadramento professionale.
[…]

Titolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzione, documentazione

[…]
2. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le indicazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152:
[…]
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, Legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[…]
5. La lavoratrice e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dì fiducia del datore di lavoro per l'accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Il Datore di lavoro nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzativo delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro.

L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore la giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore banno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi.
Ai sensi dell'art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.

Art. 12 - Flessibilità.
È consentita la facoltà di superare le ore settimanali nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Art. 13 - Lavoro Straordinario. 
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro da riposo a riposo, stabilito dall'art. 11.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 150 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 150 ore e fino a 250 ore sarà utilizzato, d'intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
[…]
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 25 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Art. 14 - Lavoro notturno.
1. Lavoro notturno ordinario.
Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
[…]
2. Applicazione del decreto legislativo 66/03.
È considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l'intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all'art. 1 lett. d), del citato decreto legislativo.
Agli effetti della lett. e), dell'art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all'orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale”- e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di lavoratore notturno;
Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti al mese. 
Ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. 66/2003, si concorda che l'orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell'arco delle 24 ore.
Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all'esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle OO.SS. territoriali.
Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

Art. 16 - Indennità di turno.
Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno […]

Art. 19 - Permessi e recuperi.
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti pari a quattro giorni citati dal presente contratto.
Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 21 - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Dichiarazione congiunta:
Le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 53/00 sui congedi parentali e L. 151/01 testo unico dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità.

Art. 24 - Riposo settimanale.
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 26 - Telelavoro
Il telelavoro consiste nell'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettono la connessione con la sede del datore di lavoro.
2) Prestazione lavorativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
(a) volontarietà delle parti;
(b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti:
(c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative:
(d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
(e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3) Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione dì telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede il lavoratore
4) Controlli a distanza.
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con il lavoratore, con congruo anticipo rispetto alla effettuazione.
5) Sicurezza.
Il lavoratore sarà comunque informato (in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali) sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (Dlgs. n. 81/2008) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, come previsto dal D.Lgs.81/2008 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo conformemente alla sua formulazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
6) Riservatezza
A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
7) Collegamenti telefonici.
Le modalità dell'impianto e di collegamento telefonico saranno definite in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
8) Arredi.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
9) Orario.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario dj lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
10) Comunicazione-informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematica, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nella organizzazione.
11) Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico- organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al punto 6.
12) Diritti sindacali.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema dì connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale.
L'ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.

Art. 27 - Somministrazione di lavoro.
[…]
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 40% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

Art. 28 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo determinato non potranno superare complessiva e la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell'ambito della suddetta percentuale del 40%.

Art. 30 - Contratto a tempo determinato
1) Definizione.
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l'apposizione di un termine. È disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29).
[…]
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.
[…]

Art. 34 - Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà imprenditoriali connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare nell'ambito del settore di appartenenza, l'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, quale tipologia contrattuale privilegiata per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti si impegnano entro 120 giorni dalla stipula del presente CCNL a prevedere la regolamentazione della formazione in azienda in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale.
La formazione di carattere professionalizzante o di mestiere potrà essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con l'Ente Bilaterale, tale formazione avrà luogo anche in orari diversi dalla normale attività di lavoro ed anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e in modalità e-learning per quanto consentito dalla normativa in vigore.

Art. 35 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata da una Struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
(a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Art. 36 - Apprendistato.
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per l'acquisizione e qualificazione professionale o quale strumento d'inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.

Titolo IV - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 46 - Permessi e recuperi.

Al dipendente possono essere concessi dalla Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Titolo V - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
(a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
[…]
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dalla applicazione della prima sanzione;
(c) assenze per simulata malattia;
(d) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
(e) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
(f) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia
su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
[…]
(i) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
(m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
(n) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
(o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
È in facoltà del datore di lavoro di provvedere alla sospensione cautelare senza retribuzione onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
(h) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo:
(e) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati:
(d) […] non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
(e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
(f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
(g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti; 
[…]
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
(m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
(o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
[…]
Sempre che si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]

Titolo IX - Ente bilaterale e prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 65 - Ente Bilaterale Confederale.

L' E.Bi. Conf. - Ente Bilaterale Confederale - è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi del Art. 2 del D. Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato
[…]
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio:
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
[…]
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
[…]

Titolo X - Disposizioni finali
Art. 69 - Disposizioni generali.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.